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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30094/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una precedente decisione che aveva dichiarato nulla la cessione di ramo d'azienda del 16 aprile 2003 tra due società, con conseguente ordine di ripristino del rapporto di lavoro in capo alla cedente, mai eseguito. Il lavoratore ha quindi agito per ottenere le retribuzioni ordinarie non percepite dal 1° agosto 2014 al 31 marzo 2020. La società ha resistito sostenendo, in cassazione, che la domanda del lavoratore fosse incompatibile con il fatto che egli aveva presentato domanda di pensione di anzianità e aveva percepito la relativa prestazione dal 2010, poiché la pensione presuppone la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; secondo la ricorrente, tale sopravvenienza avrebbe impedito la permanenza dell'offerta di prestazione lavorativa e della volontà di ripristino del rapporto, rendendo irrilevante il giudicato formatosi sulla nullità della cessione e sul ripristino del rapporto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando in astratto che il conseguimento della pensione di anzianità non rende impossibile la reintegrazione o il ripristino del rapporto di lavoro, perché l'eventuale incompatibilità tra pensione e lavoro opera sul diverso piano previdenziale e non incide sulla validità del rapporto di lavoro, con eventuale obbligo di restituzione dei ratei indebiti. Tuttavia, nel caso concreto, la questione era preclusa dalla formazione di un giudicato esterno: l'eventuale fatto impeditivo costituito dal pensionamento, essendo anteriore al giudicato sulla nullità della cessione e sul ripristino del rapporto, avrebbe dovuto essere dedotto nel giudizio definito da quel giudicato. La Corte ha anche rilevato che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380bis1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata

  • art. 22, primo comma, lett. c), L. n. 153/1969

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità tra pensione e permanenza del rapporto di lavoro ai fini della pensione di anzianità

  • art. 10, sesto comma, D.Lgs. n. 503/1992

    invocato dalla ricorrente a fondamento della dedotta incompatibilità tra trattamento pensionistico e rapporto di lavoro

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato per escludere che la mancata rituale certificazione del provvedimento sul giudicato impedisse la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo in via generale nel contesto delle regole sull'eccezione e sul fatto impeditivo, senza esserne sviluppata una specifica applicazione

Massime di principio

  • Il conseguimento del trattamento pensionistico, anche quando sia astrattamente incompatibile con il lavoro subordinato, opera sul piano previdenziale e non determina di per sé l'estinzione o l'invalidità del rapporto di lavoro.
  • In caso di ripristino del rapporto di lavoro ex tunc, il lavoratore che abbia percepito indebitamente la pensione può essere tenuto a restituire i ratei all'ente previdenziale, ma ciò non esclude automaticamente il diritto alle retribuzioni dovute dal datore di lavoro.
  • Il fatto impeditivo costituito dal pensionamento, se anteriore alla formazione del giudicato che accerta il diritto alla reintegrazione o al ripristino del rapporto, deve essere dedotto nel giudizio definito da quel giudicato; non può essere utilmente opposto successivamente per paralizzare la pretesa già coperta da giudicato.
  • L'ambito oggettivo del giudicato copre il dedotto e il deducibile e si estende ai fatti impeditivi, estintivi e modificativi anteriori che rientrano nel perimetro della controversia, ma non ai fatti successivi.
  • Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in cassazione, anche se non tempestivamente allegato dalle parti, perché risponde all'interesse pubblico a evitare giudicati contrastanti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiudicato esternoRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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