Sentenza del 22/03/2017 n. 7284 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte relativa a un accertamento sintetico mediante redditometro per l'anno d'imposta 2006, con il quale erano state richieste maggiori IRPEF e addizionali regionali e comunali. Ha contestato, in particolare, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, l'insufficiente motivazione dell'accertamento fondato sugli indici del redditometro e su informazioni tratte dal curriculum online, la valutazione di specifici beni e spese quali immobili, autovettura, polizza assicurativa e affidamento bancario, nonché l'omessa verifica delle condizioni relative allo scostamento reddituale e alla sua reiterazione per più annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo motivo, relativo alla legittimità dell'accertamento sintetico e all'utilizzo degli indici del redditometro, è stato ritenuto infondato: la presenza dei fattori-indice individuati dai decreti ministeriali consente all'Amministrazione di presumere una maggiore capacità contributiva, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non è stato prodotto o è inferiore. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, principalmente per carenza di autosufficienza, mancata trascrizione degli atti rilevanti e tentativo di ottenere una rivalutazione dei fatti. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo, per l'anno 2006, l'accertamento senza contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, poiché la previsione specifica è stata introdotta solo per i periodi d'imposta dal 2009. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.800 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche mediante indici di capacità contributiva
Per l'anno d'imposta 2006, l'Amministrazione poteva fondare l'accertamento sugli indici del redditometro previsti dai decreti ministeriali, senza un obbligo generale di contraddittorio preventivo. La versione che prevede uno specifico contraddittorio endoprocedimentale è stata ritenuta applicabile solo dal periodo d'imposta 2009.
D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992
Indici e coefficienti di capacità contributiva del cosiddetto redditometro
La presenza dei beni e delle spese individuati dai decreti costituisce una presunzione di maggiore capacità contributiva; il contribuente deve fornire la prova contraria dell'inesistenza del reddito presunto o della sua minore entità.
Art. 12 della legge n. 212 del 2000
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
La disposizione non è stata ritenuta idonea, per l'anno 2006 e in assenza di una specifica previsione applicabile all'accertamento sintetico, a imporre in via generale il contraddittorio preventivo per tributi non armonizzati.
Art. 360 c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione
Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: le censure devono riguardare specifici vizi della sentenza impugnata e non possono limitarsi a contestare direttamente l'atto amministrativo o chiedere una nuova valutazione dei fatti.
Art. 378 c.p.c.
Memoria illustrativa nel giudizio di cassazione
La memoria può chiarire e illustrare motivi già validamente proposti, ma non può sanare l'originaria genericità o inammissibilità dei motivi né introdurre nuove argomentazioni decisive.
Massime di principio
- Negli accertamenti redditometrici relativi a periodi anteriori al 2009, l'assenza del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- La presenza di beni, spese o altri fattori-indice previsti dal redditometro può fondare una presunzione di maggiore capacità contributiva senza che l'Amministrazione debba fornire ulteriori prove analitiche sull'effettiva produzione del reddito.
- Il contribuente deve documentare concretamente che le spese o i beni sono stati finanziati con redditi esenti, già tassati, di terzi, con risparmi pregressi o con altre fonti non imponibili, oppure che il reddito presunto è stato calcolato in misura eccessiva.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito; occorre individuare uno specifico errore giuridico o un vizio motivazionale ammissibile.
- Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: è necessario riportare, nelle parti rilevanti, l'atto impugnato e gli atti processuali indispensabili per consentire alla Corte di verificare la censura.
- Le questioni non introdotte tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio, o non adeguatamente documentate nel ricorso per cassazione, possono essere dichiarate inammissibili anche se astrattamente fondate.
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