Sentenza n. 178/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1.della DD del 18.11.2024, n. 1958, Settore V, del Comune di Manfredonia, per l’appalto (CIG 9844395BBD) dei <<Servizi di pulizia, portierato e interventi logistici. Riaggiudicazione provvisoria operatore di gara a seguito sentenza TAR Puglia e contraddittorio, notificata a mezzo pec il 22.11.2024; 2. delle determinazioni di cui al verbale del 6.11.2024 con cui la commissione di gara ha rivalutato congrua l’offerta della controinteressata; 3. di ogni altro atto, anche non noto, comunque connesso, preordinato ovvero conseguente; in particolare, la DD del 28.5.2024, n. 899, e la DD del 21.6.2024, n. 1056; le determinazioni assunte con tutti i verbali gara, sia in sede di riunione riservata che pubblica, laddove reputate contrastanti con gli interessi della ricorrente, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 cpa, qualora questo fosse stato stipulato tra l’amministrazione resistente e la controinteressata e, comunque, la declaratoria del diritto della società ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto e alla stipulazione del contratto oppure al subentro del contratto frattanto stipulato. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Accadueo S.r.l. il 24 marzo 2025: 1. della DD del 21.2.2025, n. 332, Settore V, con cui il Comune di Manfredonia ha disposto l’aggiudicazione dei «servizi di pulizia, portierato ed interventi logistici» a favore della Gruppo Meridiano S.r.l., non notificata alla ricorrente; 2. di ogni altro atto, anche non noto, comunque connesso, preordinato ovvero conseguente, laddove reputati contrastanti con gli interessi della ricorrente; nonché 3. la declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a, qualora questi fosse stato stipulato tra l’amministrazione resistente e la controinteressata e, comunque, la declaratoria del diritto della società ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto e alla stipulazione del contratto oppure al subentro del contratto frattanto stipulato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Riaggiudicazione e successiva aggiudicazione definitiva dell'appalto quinquennale di servizi di pulizia, portierato e interventi logistici in favore dell'impresa controinteressata, nonché la rivalutazione di congruità della relativa offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la riaggiudicazione e, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, deducendo la violazione degli artt. 95, comma 10, 97, commi 1, 5, lett. d), e 6, e 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016, nonché eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l'offerta dell'aggiudicataria indicava un costo della manodopera calcolato sui valori del CCNL Multiservizi di luglio 2022, omettendo gli incrementi retributivi già decorrenti da luglio 2023 e quelli prevedibili per luglio 2024 e luglio 2025, nonostante la durata quinquennale dell'appalto. Ha inoltre contestato l'utilizzo, in sede di verifica di anomalia, di sgravi contributivi derivanti da normativa sopravvenuta e non ancora concretamente operativi, nonché l'eccessivo ribasso del 30,69%, ritenuto sintomatico dell'insostenibilità dell'offerta. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per impugnazione di un atto asseritamente endoprocedimentale e per indebita contestazione di valutazioni tecnico-discrezionali.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che la distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva è venuta meno dal 31 marzo 2023 e che, comunque, la riaggiudicazione impugnata produceva effetti immediatamente lesivi. Ha dichiarato fondata l'eccezione di tardività della memoria di replica e dell'elaborato tecnico depositati dalla controinteressata il 5 settembre 2025, perché depositati oltre il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza e contenenti nuovi argomenti difensivi; pertanto non ne ha tenuto conto. Nel merito, ha accolto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Il giudice ha ritenuto che il costo della manodopera costituisca una voce non comprimibile al di sotto dei minimi salariali inderogabili e che, nella formulazione dell'offerta, debbano essere considerati gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi del contratto collettivo già noti o prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, anche in relazione alla durata dell'appalto. Poiché l'offerta dell'aggiudicataria era stata elaborata sui valori del luglio 2022 e non considerava gli aumenti di luglio 2023, 2024 e 2025, essa non garantiva il rispetto dei minimi salariali. Il successivo tentativo di riequilibrare l'offerta mediante sgravi contributivi e giustificazioni rese in sede di verifica di congruità non era ammissibile, poiché non è consentito ricalibrare l'offerta per assorbire costi salariali incompatibili con i minimi inderogabili. Il TAR ha quindi annullato l'aggiudicazione impugnata e condannato la controinteressata al pagamento di € 2.000,00 di spese processuali, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
art. 60 d.lgs. 50/2016
La procedura è stata indetta come procedura aperta.
art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016
nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro [...] Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)
L'offerta deve indicare i costi della manodopera e la stazione appaltante deve verificarne il rispetto dei minimi salariali prima dell'aggiudicazione.
art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. 50/2016
il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16
L'offerta deve essere esclusa quando, all'esito della verifica, il costo del personale risulta inferiore ai minimi salariali retributivi.
art. 97, comma 6, d.lgs. 50/2016
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Non è consentito giustificare o ricalibrare l'offerta per assorbire costi derivanti dal rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili.
art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016
Le tabelle ministeriali costituiscono il riferimento per i minimi salariali retributivi.
art. 36 Cost.
Il rispetto dei minimi salariali è collegato al principio costituzionale della giusta retribuzione.
art. 73 c.p.a.
le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche [...] fino a venti giorni liberi
La memoria di replica deve essere depositata entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza e non può introdurre nuovi argomenti difensivi oltre la funzione di replica.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono stati invocati dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto, ma il dispositivo ha annullato l'aggiudicazione senza pronunciarsi espressamente su tale domanda.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara soggette al d.lgs. n. 50/2016, il costo della manodopera indicato nell'offerta deve rispettare i minimi salariali inderogabili e deve essere verificato dalla stazione appaltante prima dell'aggiudicazione ai sensi degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d).
- Nella determinazione del costo della manodopera per un appalto pluriennale, l'operatore economico deve considerare gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi o clausole del contratto collettivo già vigenti o prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, quando destinati a incidere durante l'esecuzione del contratto.
- Il mancato computo di incrementi retributivi già applicabili o prevedibili può comportare il mancato rispetto dei minimi salariali inderogabili e costituisce ragione per escludere l'offerta, senza che l'operatore possa sanare il vizio mediante successive giustificazioni.
- Ai sensi dell'art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, non sono ammesse giustificazioni dirette a ricalibrare l'offerta per assorbire il maggior costo necessario a garantire trattamenti salariali minimi inderogabili; la verifica di anomalia non può trasformarsi in una modifica postuma dell'offerta economica.
- Dopo il 31 marzo 2023, la distinzione tra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva non opera più come categoria legislativa; è immediatamente impugnabile l'atto denominato aggiudicazione provvisoria quando produca effetti lesivi immediati, come la riaggiudicazione adottata all'esito del riesame dell'offerta.
- La memoria di replica depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza è inutilizzabile e, se introduce nuovi argomenti anziché limitarsi a replicare a documenti o memorie avversarie, viola anche il contraddittorio processuale.
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