Cassazione Penale, Sentenza n. 22591/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva confermato la condanna per il delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) travisamento e contraddittorietà della motivazione per presunta inattendibilità della persona offesa; 2) travisamento e omessa valutazione delle dichiarazioni del teste Silvano MONDINO; 3) insufficienza della prova e violazione degli artt. 125 c.p.p. e 111 Cost.; 4) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; 5) nullità/insufficienza della motivazione sulla quantificazione del danno alla parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi denunciassero in sostanza vizi di motivazione non deducibili in questa sede (per le limitazioni previste per i giudizi d'appello su decisioni del giudice di pace) o fossero generici e manifestamente infondati. La Corte ha chiarito che la motivazione del Tribunale non era del tutto avulsa dalle risultanze processuali e che non ricorrevano i presupposti della motivazione "apparente" o inesistente. Per l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di lesioni personali, oggetto della condanna confermata in sede di appello e rispetto alla quale il ricorso mirava a rimettere in discussione la responsabilità penale dell'imputato.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata nei motivi di cassazione come base per censurare vizi di motivazione e violazioni di norme processuali. La Corte osserva tuttavia i limiti di ammissibilità dei motivi e distingue tra i vizi di motivazione ricorribili e quelli che non possono essere dedotti quando si impugna sentenze di appello rese su decisioni del giudice di pace.
art. 606, comma 2-bis e art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Predisposizioni che limitano il ricorso per cassazione avverso sentenze di appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace, consentendo il ricorso solo per le ipotesi indicate (in pratica restringendo la materia sindacabile in Cassazione).
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al vizio di motivazione 'apparente' o inesistente: la Corte chiarisce che la violazione di art.125 rileva quando la motivazione è del tutto avulsa dalle risultanze, apodittica o fittizia; invece motivazioni sintetiche ma ancorate alle risultanze non configurano nullità.
art. 111 Cost.
La Corte ricorda che le censure costituzionali non sono di per sé motivo di ricorso per cassazione e, se invocate, devono essere dedotte tramite questione di legittimità costituzionale; pertanto l'allegata violazione dell'art.111 Cost. non poteva essere direttamente sindacata in Cassazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata per indicare limiti e criteri della valutazione della prova; la Corte sottolinea che l'eventuale violazione della disciplina probatoria non comporta automaticamente nullità se la motivazione è congrua rispetto alle risultanze.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore generale; norma che ha disciplinato profili procedurali in tempo di emergenza (contestualizzazione della requisitoria scritta nel procedimento).
Massime di principio
- Avverso sentenze di appello su decisioni del giudice di pace il ricorso per cassazione è fortemente limitato: molte censure di merito e di motivazione non sono ritualmente deducibili e rischiano l'inammissibilità.
- Le doglianze generiche che si limitano a rinviare all'atto di appello senza esporre nel ricorso le precise ragioni di diritto e gli elementi di fatto sono inammissibili; il ricorso deve contenere prospettazioni specifiche e non un mero rinvio.
- La "motivazione apparente" o inesistente configura un vizio grave ma è ravvisabile solo quando il ragionamento giudiziale sia del tutto avulso dalle risultanze processuali o apodittico; motivazioni sintetiche ma fondate su elementi processuali non bastano per la cassazione.
- Le questioni costituzionali non possono essere dedotte direttamente in Cassazione come motivo di ricorso ordinario: vanno sollevate come questioni di legittimità costituzionale nei modi previsti.
- Per contestare la valutazione della prova (travisamento, attendibilità delle testimonianze, insufficienza della prova) è necessario dimostrare una contrastante e chiara discordanza tra le risultanze documentali e la ricostruzione del giudice; altrimenti la valutazione del merito resta di competenza del giudice d'appello.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere sanzionati con condanne alle spese e con il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto va valutata attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre cassazione.
- La quantificazione del danno è una valutazione di merito che, a meno di errori macroscopici o assenza totale di motivazione, difficilmente è sindacabile in Cassazione.
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