Cassazione Civile, Ordinanza n. 00919/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente, esercente attività di vendita di gioielleria e orologeria in locali della Galleria Vittorio Emanuele II, aveva impugnato gli atti comunali che avevano determinato il canone per il rinnovo della concessione d’uso dell’unità immobiliare e le linee di indirizzo per il rinnovo delle concessioni in scadenza delle unità immobiliari della Galleria e di altri luoghi di pregio. Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando alcuni atti nella parte in cui fissavano il canone sulla base della media delle offerte dell’ultimo biennio. Il Consiglio di Stato, in appello del Comune, aveva invece accolto l’appello principale e respinto quello incidentale, riformando la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) difetto assoluto di giurisdizione/eccesso di potere giurisdizionale per asserito arretramento del giudice amministrativo, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse erroneamente negato la sindacabilità della discrezionalità amministrativa e non avesse esaminato il vizio di difetto di istruttoria e motivazione riconosciuto dal TAR; 2) difetto assoluto di giurisdizione/eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nelle attribuzioni del legislatore, assumendo che il Consiglio di Stato avesse creato una regola nuova, facendo leva su generici principi eurounitari per escludere la debenza di un indennizzo contrattuale previsto dalla convenzione in caso di mancato rinnovo della concessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse fondato su una lettura parziale e decontestualizzata della motivazione del Consiglio di Stato, il quale aveva comunque esercitato il sindacato sulla discrezionalità amministrativa, apprezzando la correttezza del criterio di calcolo del canone e la coerenza con la disciplina regionale; perciò non vi era arretramento del potere giurisdizionale. Ha inoltre ritenuto che il secondo motivo, pur formalmente prospettato come vizio di giurisdizione, investisse in realtà un preteso error in iudicando nell’interpretazione dei principi eurounitari e non una questione di riparto di giurisdizione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
La censura ex art. 111, co. 8, Cost. è ammissibile solo se investe realmente un vizio di giurisdizione; non può essere usata per denunciare un mero errore di giudizio o di interpretazione normativa.
artt. 103 e 113 Cost.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la pienezza della giurisdizione amministrativa sul sindacato di legittimità degli atti discrezionali.
artt. 7, 29, 34 e 133, comma 1, lett. b), d.lgs. 104/2010
Richiamati dalla ricorrente per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa agli atti della P.A. in materia di concessioni.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato nel quadro delle doglianze come norma pertinente al sindacato di legittimità degli atti amministrativi.
art. 110 d.lgs. 104/2010
Richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le decisioni del Consiglio di Stato.
art. 148-quater, comma 4, L.R. Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6
"Al fine di tutelare la tradizione storico-culturale del territorio lombardo, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle attività storiche e di tradizione, i comuni individuano specifiche premialità per il rilascio delle concessioni degli spazi demaniali sulla base degli interessi determinati dalla Giunta regionale, preví parere della commissione consiliare competente..."
La norma è stata letta come fondamento della scelta comunale di introdurre correttivi premiali e di determinare il canone per il rinnovo delle concessioni in funzione della tutela delle attività storiche e di tradizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012
Applicato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012
Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale oltrepassi i limiti esterni della giurisdizione, sostituendosi all’amministrazione o al legislatore; non basta denunciare un errore nell’apprezzamento della discrezionalità o nell’interpretazione della disciplina applicabile.
- Se la sentenza impugnata, letta nel suo complesso, mostra che il giudice amministrativo ha comunque valutato la legittimità dell’azione amministrativa e la coerenza della scelta con il quadro normativo, non ricorre un arretramento del potere giurisdizionale.
- La deduzione di una violazione di giurisdizione non può essere usata per censurare un preteso errore di interpretazione o di applicazione del diritto sostanziale, anche quando la decisione faccia riferimento a principi eurounitari o a criteri non dettagliati.
- Nella determinazione dei canoni di concessione di beni pubblici, l’amministrazione può adottare criteri premiali e bilanciamenti tra valorizzazione economica del bene e tutela di interessi storico-identitari, purché tali scelte trovino aggancio nella disciplina applicabile e non siano affette da illogicità o violazione di legge.
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