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Sentenza

Sentenza n. 76/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1623/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro in data 26.7.2024;

Giustizia amministrativa202501115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione del beneficio economico della Carta elettronica del docente per tre annualità, per complessivi euro 1.500,00, e aveva condannato il Ministero all’erogazione del beneficio mediante assegnazione della carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza all’Amministrazione ai fini dell’intimazione ad adempiere, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, che la sentenza era passata in giudicato e che il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. È stata chiesta anche la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Il Collegio ha constatato la mancata prova dell’avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente e ha ordinato al Ministero di attivarla in favore della ricorrente, per l’importo complessivo stabilito dal giudice civile, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione al titolo entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della parte, compiendo anche gli atti contabili e di bilancio necessari. Il TAR ha precisato che l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il titolo giudiziale e ha nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di accogliere l’azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nella sentenza civile quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sull’importo dovuto alla docente.

  • l. n. 107/2015

    È la fonte del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, la cui attribuzione è stata ordinata in esecuzione della sentenza civile.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità attuative e le finalità di utilizzo della Carta elettronica del docente, alle quali l’Amministrazione deve attenersi nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, la mancata esecuzione dell’obbligo accertato giustifica l’ordine giudiziale di adempimento entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’insediamento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione e a una formale richiesta della parte vittoriosa.
  • Nell’esecuzione del giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma o l’attribuzione di un beneficio economico, il Commissario ad acta può essere incaricato di compiere anche le operazioni di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento necessarie all’adempimento.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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