Cassazione Civile, Ordinanza n. 20579/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La persona trattenuta in un centro di permanenza per i rimpatri ha impugnato l'ordinanza del giudice di pace che aveva convalidato la proroga del trattenimento per trenta giorni. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 14, comma 5-ter, del medesimo testo unico, nonché degli artt. 24 e 111 Cost. Ha sostenuto che l'amministrazione non avesse prodotto documentazione idonea a giustificare la proroga; che il giudice di pace non avesse considerato che il decreto prefettizio posto a base del trattenimento era fondato su presupposti non più attuali, essendo stato notificato in epoca anteriore; e che il provvedimento utilizzato fosse redatto in formato standard, dunque privo di una motivazione effettiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che il decreto di espulsione conserva efficacia sino alla sua esecuzione o fino alla sostituzione con altro decreto, sicché la circostanza della precedente notificazione non ne elideva la base legittimante del trattenimento e della successiva proroga. Ha poi rilevato che dal provvedimento impugnato emergeva una motivazione riferita alla documentazione prodotta dalla Questura, indicata specificamente e attestante l'attività di sollecito verso il Consolato Generale del Marocco per l'identificazione del destinatario dell'espulsione. Infine, ha escluso che la redazione su modello standard rendesse per ciò solo carente la motivazione, reputandola sinteticamente espressa ma comunque sufficiente sul piano costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato; la mancata difesa degli intimati ha comportato la mancata pronuncia sulle spese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la falsa applicazione di norme di diritto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
costituisce il parametro del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella disciplina del trattenimento e della sua proroga
art. 13 d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione all'espulsione e ai presupposti del trattenimento
art. 14 d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione al trattenimento e alla proroga
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale di tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale del giusto processo e della motivazione del provvedimento
Massime di principio
- Il decreto di espulsione mantiene efficacia fino alla sua esecuzione oppure fino alla sua sostituzione con altro decreto, con la conseguenza che può legittimare il trattenimento e la proroga nei limiti previsti dalla legge.
- La motivazione del provvedimento di convalida della proroga del trattenimento è sufficiente quando sia ancorata alla documentazione specificamente esibita dall'amministrazione e alle attività svolte per l'identificazione e il rimpatrio dello straniero.
- L'utilizzo di un modulo o formato standard non determina di per sé la nullità o l'illegittimità del provvedimento, se il contenuto motivazionale, pur sintetico, consente di comprendere le ragioni della decisione e supera la soglia minima di sufficienza costituzionale.
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