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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 8541 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva ritenuto imponibili, quali redditi non dichiarati, le movimentazioni bancarie non giustificate rilevate su un conto corrente cointestato. Ha sostenuto, da un lato, che le dichiarazioni della cointestataria F.G.A. avessero valore confessorio o comunque probatorio sufficiente a dimostrare l'esclusiva titolarità del denaro da parte della terza; dall'altro, che fosse errata la qualificazione fiscale delle somme e che la CTR avesse omesso di esaminare tali dichiarazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che la presunzione prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare analiticamente, per ogni singola movimentazione bancaria, la riferibilità a redditi già dichiarati o l'estraneità all'attività produttiva di reddito. Le dichiarazioni della cointestataria sono state ritenute generiche, meramente indiziarie e prive di riscontri oggettivi sulla provenienza delle somme, quindi insufficienti a superare la presunzione legale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare l'insufficienza della motivazione, non più censurabile nei termini prospettati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate, ma è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7

    I versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, salvo prova contraria del contribuente.

    La norma stabilisce una presunzione legale a favore dell'Amministrazione finanziaria, applicabile in via generale ai contribuenti. Il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica dell'estraneità o della diversa natura di ciascuna movimentazione bancaria.

  • Codice civile, art. 2697

    Nel caso di presunzione legale prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, l'onere di dimostrare i fatti impeditivi o contrari all'imputazione reddituale grava sul contribuente.

  • Codice civile, art. 2729

    Le dichiarazioni di terzi possono concorrere a formare una prova presuntiva solo se dotate di concreta attendibilità e adeguatamente supportate da elementi oggettivi; una dichiarazione generica e non riscontrata non è sufficiente.

  • TUIR, art. 81, lett. i), nella formulazione applicabile ratione temporis, oggi art. 67

    Redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

    La sentenza ha ritenuto riconducibile a reddito imponibile la quota delle somme del conto cointestato attribuita alla contribuente, in assenza di prova idonea a escluderne la riferibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    La censura per omesso esame non può essere utilizzata per contestare genericamente la valutazione delle prove o lamentare una motivazione ritenuta insufficiente; occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo effettivamente omesso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

    Poiché il ricorso è stato integralmente respinto, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di movimentazioni bancarie utilizzate dall'Amministrazione per un accertamento, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e analitica di ogni singolo versamento o prelievo, indicando date, importi, causali e documenti di supporto.
  • Non è normalmente sufficiente una dichiarazione sostitutiva, un'autocertificazione o una dichiarazione resa da un familiare o cointestatario: tali elementi hanno valore meramente indiziario se non sono accompagnati da riscontri oggettivi sulla provenienza delle somme.
  • La cointestazione di un conto corrente non esclude automaticamente l'imputazione delle movimentazioni a uno dei titolari; chi contesta l'imputazione deve dimostrare concretamente che le somme appartenevano esclusivamente ad altri o erano estranee alla propria attività reddituale.
  • La presunzione bancaria prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 opera anche indipendentemente dalla natura dell'attività svolta dal contribuente e trasferisce su quest'ultimo l'onere della prova contraria.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male o in modo insufficiente le prove; occorre denunciare l'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo, realmente discusso tra le parti.
  • Per superare un accertamento bancario è opportuno conservare e produrre documentazione tracciabile, come contratti, ricevute, scritture private, bonifici, prove di prestiti o restituzioni, documenti successori e ogni altro elemento idoneo a collegare ciascuna movimentazione alla sua effettiva causa.

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