Cassazione Penale, Sentenza n. 4266/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., sostenendo di aver corrisposto all'ENEL il corrispettivo dei consumi evasi mediante la manomissione del contatore e che tale pagamento avrebbe integralmente riparato il danno; inoltre invocava l'irrilevanza dello scopo del pagamento (ottenere il riallacciamento) e la mancata costituzione dell'ente erogatore come parte civile come indice della riparazione integrale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno debba essere integrale e comprensivo di ogni effetto dannoso (interessi, spese di verifica e ripristino, eventuali altre voci). Nel caso concreto l'imputato si era limitato ad adempiere al debito pregresso e non aveva dato prova della riparazione integrale né di atti dell'ente danneggiato relativi a interessi o spese; la mancata costituzione dell'ente come parte civile non è prova del completo ristoro. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 62 n. 6 cod. pen.
Per la configurabilità dell'attenuante occorre un risarcimento integrale del danno, comprensivo di tutti gli effetti dannosi (interessi, spese di verifica e ripristino, eventuali ulteriori voci), non è sufficiente il mero pagamento del debito pregresso
artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Norme relative al delitto contestato: appropriazione dell'energia elettrica mediante manomissione del contatore e relative aggravanti; sulla base di tali norme l'imputato è stato ritenuto colpevole
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019; Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019
Orientamento consolidato secondo cui il risarcimento rilevante ai fini dell'art. 62 n. 6 deve essere integrale; la Corte richiama questi precedenti per giustificare l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 è necessario provare la riparazione integrale del danno, non basta il pagamento della sola somma corrispettiva dei consumi evasi
- La prova della riparazione integrale deve comprendere anche interessi, spese di verifica e ripristino e altre eventuali voci di danno; è opportuno produrre documentazione specifica (ricevute, fatture, attestazioni dell'ente danneggiato)
- La mancata costituzione dell'ente danneggiato come parte civile non è di per sé prova che il danno sia stato integralmente riparato
- Se il pagamento è stato effettuato con finalità strumentali (ad esempio per ottenere il riallacciamento), il giudice può valutarne la rilevanza ai fini dell'attenuante e richiedere ulteriori elementi probatori
- In situazioni analoghe conviene richiedere e documentare espressamente l'accettazione integrale della riparazione da parte dell'ente danneggiato o ottenere una transazione scritta che indichi l'estinzione di ogni pretesa
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