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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/849

Regolamento delegato (UE) 2026/849 della Commissione, del 16 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare cosa costituisca un meccanismo giuridico equivalente per garantire che l’immobile residenziale in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole

Normativa europea32026R0849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce quando una garanzia di completamento può essere considerata un meccanismo giuridico equivalente ai fini del trattamento prudenziale degli immobili residenziali in costruzione previsto dal CRR. Stabilisce requisiti puntuali su soggetti ammessi, opponibilità, durata, unicità della garanzia, attivazione tempestiva e limiti alle modifiche o alla cessazione della copertura. Prevede inoltre le condizioni per l’eventuale conversione della garanzia di completamento in garanzia di rimborso e disciplina l’entrata in vigore.

Regolamento delegato che specifica i requisiti di un meccanismo giuridico equivalente per garantire il completamento, entro un termine ragionevole, di immobili residenziali in costruzione ai fini del trattamento prudenziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e, indirettamente, ai fornitori di protezione che rilasciano garanzie di completamento per immobili residenziali in costruzione, nell’ambito dell’articolo 124, paragrafo 3, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. Rileva quando la garanzia di completamento è richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui l’immobile è costruito e quando si intende riconoscere, ai fini prudenziali, un meccanismo giuridico equivalente. Non si applica a livello consolidato se ente prestatore e fornitore della protezione appartengono allo stesso gruppo; in tal caso i benefici di attenuazione del rischio sono limitati al livello del singolo ente.

Regolamento delegato (UE) 2026/849: meccanismo giuridico equivalente per la garanzia di completamento di immobili residenziali in costruzione

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per precisare quando una garanzia di completamento può essere considerata un meccanismo giuridico equivalente ai fini del trattamento prudenziale degli immobili residenziali in costruzione. La disciplina mira a garantire che il bene sia completato entro un termine ragionevole, con un fornitore di protezione idoneo e con una copertura effettiva e opponibile.

Finalità e contesto prudenziale

Secondo i considerando, il meccanismo equivalente deve assicurare che il fornitore di protezione sia in grado di intervenire in tempi ragionevoli e disponga di un merito di credito sufficiente. La Commissione evidenzia che enti creditizi e imprese di assicurazione autorizzati nell’Unione sono, per i rispettivi requisiti prudenziali, i soggetti più idonei a svolgere questo ruolo. Il meccanismo deve inoltre far parte del diritto nazionale applicabile alla costruzione dell’immobile residenziale, così da garantire l’equivalenza rispetto alla garanzia prevista dal CRR.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

La disciplina si applica alle garanzie di completamento richieste dalla legislazione dello Stato membro in cui l’immobile residenziale è in costruzione, nell’ambito dell’articolo 124, paragrafo 3, lettera a), punto iii), 2), del regolamento (UE) n. 575/2013. I fornitori di protezione ammessi sono esclusivamente enti creditizi e imprese di assicurazione ai sensi delle definizioni richiamate dal CRR.

Requisiti essenziali del meccanismo equivalente

L’articolo 1 richiede che la garanzia di completamento sia:

  • imposta dalla legge nazionale applicabile;
  • opponibile e documentata per iscritto;
  • valida fino al completamento della costruzione;
  • chiaramente quantificata nella documentazione contrattuale tra ente prestatore, fornitore di protezione e debitore.

Se l’immobile comprende più unità abitative, tutte devono essere coperte da un’unica garanzia di completamento; tale garanzia deve essere fornita da un unico soggetto oppure da più fornitori che rispondono in solido. Il regolamento prevede inoltre che l’esposizione diretta non garantita verso il fornitore di protezione abbia un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 30 % ai sensi degli articoli da 120 a 122 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Attivazione della garanzia e limiti alla sua modificazione

L’obbligo del fornitore di protezione deve scattare tempestivamente e senza condizioni che ne limitino l’operatività; il default del debitore non impedisce l’attivazione. La garanzia non può contenere clausole che consentano al fornitore, per ragioni non imputabili al controllo diretto del debitore, di:

  • aumentare il costo effettivo della garanzia;
  • cancellarla;
  • ridurne unilateralmente importo o durata;
  • liberarsi dall’obbligo di completare l’immobile o, se la garanzia diventa di rimborso, dall’obbligo di pagamento.

È prevista una deroga solo per eventi imprevedibili e inevitabili fuori dal controllo delle parti, purché coperti da un’altra assicurazione o garanzia a beneficio del fornitore, dell’ente prestatore o del debitore.

Obblighi del fornitore di protezione quando il completamento non è più garantito

Quando non è più assicurato che l’immobile sarà completato entro un lasso di tempo ragionevole, il fornitore deve:

  • finanziare senza indebito ritardo tutti i costi residui di costruzione fino al completamento, senza limiti o massimali, anche in caso di sforamenti di budget;
  • oppure, se la garanzia è trasformata in garanzia di rimborso, versare all’ente prestatore, direttamente o tramite il debitore, un importo almeno pari al debito residuo relativo all’immobile non finito.

Debitore ed ente prestatore devono disporre, in tutti gli Stati membri interessati, di un diritto legalmente opponibile per ottenere l’adempimento di tali obblighi.

Conversione in garanzia di rimborso

L’articolo 2 consente la conversione della garanzia di completamento in garanzia di rimborso solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  • l’importo dovuto diventa immediatamente esigibile per legge;
  • se il pagamento avviene tramite il debitore, quest’ultimo ha l’obbligo legale di rimborsare immediatamente all’ente prestatore quanto ricevuto dal fornitore di protezione;
  • dopo l’attivazione della garanzia di rimborso, non possono essere utilizzati ulteriori importi dell’esposizione garantita dall’immobile non finito, salvo che sia stato istituito prima un nuovo meccanismo giuridico equivalente conforme a tutti i criteri dell’articolo 1.

Rapporti infragruppo e trattamento prudenziale

Il regolamento chiarisce, anche nei considerando, che quando fornitore di protezione ed ente prestatore appartengono allo stesso gruppo non vi è una reale riduzione del rischio a livello consolidato, poiché la stessa entità/gruppo assumerebbe contemporaneamente il ruolo di beneficiario e di garante. Per questo motivo il riconoscimento prudenziale della protezione è escluso sul piano consolidato e resta limitato al livello del singolo ente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Condizioni generali del meccanismo equivalente

L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che il meccanismo giuridico deve soddisfare le condizioni dettagliate nei paragrafi da 2 a 13. La garanzia di completamento deve essere richiesta dalla legge dello Stato membro in cui l’immobile residenziale è in costruzione, deve essere opponibile, scritta e valida fino al completamento dell’immobile.

Soggetti legittimati a fornire la protezione

La garanzia di completamento può essere offerta solo da un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013 o da un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5), dello stesso regolamento.

Esclusione del trattamento a livello consolidato intra-gruppo

Se il fornitore di protezione e l’ente prestatore appartengono allo stesso gruppo, la garanzia non costituisce un meccanismo giuridico equivalente a livello consolidato del gruppo. Il beneficio prudenziale resta quindi confinato al calcolo dei requisiti di fondi propri del singolo ente.

Requisito di rischio del fornitore di protezione

L’esposizione diretta non garantita verso il fornitore di protezione deve avere un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 30 % ai sensi degli articoli da 120 a 122 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Documentazione, unicità della garanzia e durata

L’entità della garanzia deve risultare chiaramente dalla documentazione contrattuale tra ente prestatore, fornitore di protezione e debitore. Se l’immobile comprende più unità abitative, tutte devono essere coperte da un’unica garanzia di completamento, fornita da un unico soggetto o da più fornitori responsabili in solido. La garanzia resta valida fino al completamento dell’immobile.

Attivazione tempestiva e limiti alle modifiche unilaterali

L’obbligo del fornitore di protezione deve attivarsi tempestivamente e senza condizioni che limitino la garanzia; il default del debitore non impedisce l’attivazione. La garanzia non può contenere clausole che consentano, per ragioni diverse da eventi fuori dal controllo diretto del debitore, di aumentare il costo, cancellare la garanzia, ridurne unilateralmente importo o durata, o liberare il fornitore dagli obblighi di completamento o di pagamento. Le eccezioni sono ammesse solo per eventi imprevedibili e inevitabili coperti da altra assicurazione o garanzia.

Obblighi del fornitore di protezione quando il completamento non è più garantito

Quando non è più assicurato il completamento entro un lasso di tempo ragionevole, il fornitore deve finanziare senza indebito ritardo e senza limiti o massimali tutti i costi residui di costruzione fino al completamento, oppure, se la garanzia è trasformata in garanzia di rimborso, versare all’ente prestatore un importo almeno pari al debito residuo del debitore relativo all’immobile non finito.

Tutela azionabile da debitore ed ente prestatore

Il debitore e l’ente prestatore hanno in tutti gli Stati membri interessati un diritto legalmente opponibile nei confronti del fornitore di protezione per ottenere l’adempimento degli obblighi di finanziamento o di pagamento previsti dall’articolo 1, paragrafo 12.

Conversione in garanzia di rimborso

L’articolo 2 consente la conversione solo se: l’importo dovuto diventa immediatamente esigibile; se il pagamento passa tramite il debitore, questi è tenuto a rimborsare immediatamente all’ente prestatore quanto ricevuto; dopo l’attivazione della garanzia di rimborso non possono essere utilizzati ulteriori importi dell’esposizione garantita dall’immobile non finito, salvo che prima sia stato istituito un nuovo meccanismo giuridico equivalente conforme a tutti i criteri dell’articolo 1.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi bancari e finanziarivigilanza prudenzialeassicurazionidiritto dei contrattiedilizia abitativa

Testo integrale

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