Regolamento (UE) 2026/843
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/843 della Commissione, del 16 aprile 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina antidumping già vigente sui prodotti stagnati originari della Cina, accogliendo la domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori presentata da Linqing Hengtai Metal Materials Co., Ltd. Dopo aver verificato le tre condizioni previste dal regolamento iniziale, la Commissione conclude che la società non esportava durante il periodo dell’inchiesta iniziale, non è collegata a operatori soggetti alle misure e ha esportato successivamente nell’Unione. Di conseguenza, la società viene inserita nell’allegato del regolamento 2025/1042 con il codice TARIC aggiuntivo 88AZ e beneficia del dazio del 24,6%.
Modifica del regolamento antidumping definitivo sui prodotti laminati piatti di ferro o acciai non legati stagnati originari della Cina, con inserimento di un nuovo produttore esportatore nell’elenco dei soggetti cooperanti non inclusi nel campione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese. Incide in particolare sulla posizione della società Linqing Hengtai Metal Materials Co., Ltd, riconosciuta come nuovo produttore esportatore e quindi destinataria dell’aliquota antidumping del 24,6% applicabile ai produttori esportatori cooperanti non inclusi nel campione. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042 e produce effetti dalla sua entrata in vigore, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del dazio antidumping sui prodotti stagnati originari della Cina
Il regolamento interviene sul quadro antidumping già istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042 relativo ai prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione fonda l’intervento sull’articolo 3 del regolamento iniziale e sull’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito della domanda presentata da un nuovo operatore cinese che chiedeva il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
Contesto delle misure vigenti
Con il regolamento iniziale del 27 maggio 2025, la Commissione aveva istituito un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame, originario della Cina, dopo un’inchiesta che aveva fatto ricorso al campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Nell’ambito di tale inchiesta erano stati fissati:
- dazi individuali per i produttori esportatori inseriti nel campione, compresi tra il 13,1% e il 46,8%;
- un’aliquota del 24,6% per i produttori esportatori cooperanti non inclusi nel campione;
- un dazio su scala nazionale del 62,3% per le imprese che non avevano collaborato.
Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
L’articolo 3 del regolamento iniziale consente di modificare l’articolo 1, paragrafo 2, riconoscendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del 24,6% se esso dimostra cumulativamente che:
- non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, fissato tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024;
- non è collegato a un esportatore o produttore cinese soggetto alle misure antidumping e che abbia collaborato o potuto collaborare all’inchiesta iniziale;
- ha effettivamente esportato nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale oppure ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo del prodotto.
Esame della domanda di Linqing Hengtai Metal Materials Co., Ltd
La società Linqing Hengtai Metal Materials Co., Ltd ha presentato la domanda il 12 agosto 2025, dichiarando di soddisfare tutte le condizioni richieste. La Commissione ha quindi trasmesso un questionario, ha informato l’industria dell’Unione e ha raccolto osservazioni da Eurofer, che ha contestato la qualifica di esportatore e la struttura industriale della società. Il richiedente ha replicato affermando di essere un produttore esportatore e non un semplice trasformatore o trader, nonché di non essere stato acquisito da una società commerciale dell’Unione.
Verifiche istruttorie e conclusioni della Commissione
Dopo ulteriori richieste istruttorie e un accertamento a distanza nel febbraio 2026, la Commissione ha concluso che:
- il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale;
- non risultava collegato a produttori esportatori cinesi soggetti alle misure;
- aveva iniziato a esportare nell’Unione nell’ottobre 2025, quindi dopo il periodo rilevante. La Commissione ha inoltre verificato la documentazione prodotta, comprensiva di elementi relativi alla produzione e all’esportazione e alla corresponsione del dazio antidumping applicabile, ritenendo integrata anche la terza condizione. Le osservazioni dell’industria dell’Unione non hanno condotto a esiti diversi.
Esito e effetti pratici
Accertato il rispetto di tutte le condizioni, la Commissione ha accolto la domanda e ha disposto l’aggiornamento dell’elenco dei produttori esportatori cooperanti non inclusi nel campione. La conseguenza pratica è l’applicazione alla società richiedente del dazio antidumping del 24,6%, con identificazione doganale tramite il codice TARIC aggiuntivo 88AZ.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Inserimento del nuovo produttore esportatore
L’articolo 1 aggiunge nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042, nella sezione dedicata ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione, la società Linqing Hengtai Metal Materials Co., Ltd con codice addizionale TARIC 88AZ.
Verifica delle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
La Commissione accerta che la società non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1 aprile 2023 - 31 marzo 2024), non è collegata ad esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure antidumping e ha iniziato a esportare nell’Unione dopo tale periodo, a partire da ottobre 2025.
Aliquota antidumping applicabile
In conseguenza dell’accoglimento della domanda, alla società si applica l’aliquota del dazio antidumping del 24,6%, prevista per i produttori esportatori cooperanti non inclusi nel campione dell’inchiesta iniziale.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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