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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/877

Regolamento (UE) 2026/877 della Commissione, del 16 aprile 2026, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

Normativa europea32026R0877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi di trasferimento di tecnologia, sostituendo il regime in scadenza del regolamento (UE) n. 316/2014. Stabilisce quando tali accordi beneficiano dell’esenzione dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in particolare sulla base di soglie di quota di mercato, e individua le restrizioni fondamentali e le restrizioni escluse. Prevede inoltre regole di calcolo delle quote di mercato, casi di revoca individuale o di disapplicazione e un regime transitorio per gli accordi preesistenti.

Esenzione per categoria degli accordi di trasferimento di tecnologia ai fini dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Ambito di applicazione

Si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia conclusi tra due imprese, ossia accordi di licenza o cessione di diritti tecnologici aventi ad oggetto la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subfornitori, nonché alle pratiche concordate corrispondenti. L’esenzione opera solo nella misura in cui gli accordi contengono restrizioni della concorrenza che rientrano nell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e restano soddisfatte le soglie di quota di mercato dell’articolo 3; si applica nell’Unione e anche nel SEE, come regolamento rilevante ai fini del SEE. Sono esclusi, tra gli altri, gli accordi di ricerca e sviluppo e di specializzazione già coperti dai regolamenti (UE) 2023/1066 e 2023/1067, gli accordi finalizzati principalmente alla rivendita o distribuzione di software, i pool tecnologici e i gruppi di negoziazione per licenze, nonché gli accordi di fornitura e distribuzione tra licenziatario e acquirenti dei prodotti contrattuali. Il regolamento non pregiudica l’articolo 102 TFUE e non si applica oltre la durata dei diritti tecnologici o, per il know-how, finché questo resta segreto, salvo il caso di divulgazione da parte del licenziatario; contiene inoltre un periodo transitorio per accordi già vigenti al 30 aprile 2026.

Regolamento (UE) 2026/877 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

Il regolamento istituisce il nuovo quadro di esenzione per categoria per gli accordi di trasferimento di tecnologia tra due imprese. Esso sostituisce, in sostanza, il regime del regolamento (UE) n. 316/2014, ritenuto complessivamente positivo, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra tutela della concorrenza, innovazione e certezza del diritto.

Finalità e contesto

La Commissione richiama il potere conferito dal regolamento n. 19/65/CEE di applicare mediante regolamento l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE a determinate categorie di accordi. Il nuovo testo è giustificato dall’esperienza maturata con il precedente regolamento di esenzione e dalla necessità di semplificare la vigilanza amministrativa senza compromettere la tutela della concorrenza.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento si applica agli accordi di licenza o cessione di diritti tecnologici tra un licenziante e un licenziatario, quando l’oggetto è la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subfornitori. La disciplina vale anche per alcune clausole accessorie, purché direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali, mentre non si estende agli accordi di semplice distribuzione o rivendita di software, ai pool tecnologici, ai gruppi di negoziazione per le licenze, né agli accordi di fornitura e distribuzione tra licenziatario e acquirenti finali.

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 fornisce una disciplina analitica delle nozioni necessarie per applicare il regolamento: diritti tecnologici, know-how, prodotti contrattuali, mercati rilevanti, imprese concorrenti, vendite attive e passive, sistemi di distribuzione selettiva, licenze esclusive e territori o gruppi di clienti esclusivi. Rilevano anche le regole sulle imprese collegate, che estendono il perimetro di analisi oltre la singola società che firma l’accordo.

Condizioni per l’esenzione

L’esenzione dell’articolo 2 opera solo se l’accordo soddisfa le soglie di quota di mercato dell’articolo 3. Nei rapporti tra concorrenti, la quota congiunta non deve superare il 20 % su qualsiasi mercato rilevante; nei rapporti tra non concorrenti, ciascuna parte non deve superare il 30 %. Le quote si calcolano secondo criteri specifici dell’articolo 8, basati di regola sul valore delle vendite dell’anno civile precedente.

Restrizioni fondamentali e restrizioni escluse

Il regolamento esclude dall’esenzione gli accordi che contengono restrizioni "hardcore". Tra concorrenti, ciò riguarda la fissazione dei prezzi, la limitazione della produzione, la ripartizione di mercati o clientela e talune restrizioni della ricerca e sviluppo o dello sfruttamento di tecnologie proprie, con eccezioni puntuali. Tra non concorrenti, sono in particolare escluse la fissazione dei prezzi di rivendita e le restrizioni delle vendite passive, salvo casi specifici legati a territori esclusivi, clienti esclusivi, fornitura per uso proprio, singolo cliente o distribuzione selettiva.

Oltre alle restrizioni fondamentali, l’articolo 5 individua obblighi che restano fuori dall’esenzione, come gli obblighi di retrocessione esclusiva dei miglioramenti o delle nuove applicazioni della tecnologia e le clausole di non contestazione della validità dei diritti di proprietà intellettuale, salvo la possibilità di recesso nelle licenze esclusive se il licenziatario contesta la validità dei diritti sotto licenza.

Revoca e disapplicazione

Il sistema non è assoluto. Ai sensi dell’articolo 6, la Commissione o, in casi territoriali specifici, l’autorità nazionale di concorrenza, possono revocare il beneficio dell’esenzione quando un accordo, pur rientrando formalmente nel regolamento, produca effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. L’articolo 7 consente inoltre alla Commissione di disapplicare il regolamento a taluni accordi quando reti parallele di accordi simili coprono più del 50 % di un mercato rilevante.

Rapporti con altri regimi e disciplina transitoria

Il regolamento non si sovrappone ai regimi speciali già previsti per gli accordi di ricerca e sviluppo e di specializzazione. Per evitare soluzioni di continuità, l’articolo 10 introduce un periodo transitorio dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2027 per gli accordi già in vigore al 30 aprile 2026 che erano esenti sotto il vecchio regolamento ma non soddisfano i nuovi requisiti.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il 1° maggio 2026 e cessa di essere vigente il 30 aprile 2038. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

L’articolo 1 definisce nozioni centrali come accordo, diritti tecnologici, accordo di trasferimento di tecnologia, accordo reciproco e non reciproco, prodotti contrattuali, know-how, mercati rilevanti, imprese concorrenti, sistema di distribuzione selettiva, licenza esclusiva, territorio esclusivo, gruppo di clienti esclusivo, vendite attive e vendite passive. Le definizioni includono anche le imprese collegate, rilevanti per identificare il perimetro economico delle parti.

Esenzione generale e durata

L’articolo 2 prevede che, conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, l’articolo 101, paragrafo 1, non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia che rientrano nel regolamento. L’esenzione vale solo per le restrizioni incluse nell’accordo e dura finché i diritti tecnologici non siano estinti, scaduti o dichiarati nulli, oppure, per il know-how, finché resti segreto; se il know-how viene reso pubblico per effetto dell’intervento del licenziatario, l’esenzione dura per la durata dell’accordo. L’esenzione copre anche clausole accessorie relative all’acquisto di prodotti, alla concessione o cessione di altri diritti di proprietà intellettuale o di know-how, se direttamente collegate alla produzione o vendita dei prodotti contrattuali.

Soglie di quota di mercato

L’articolo 3 subordina l’esenzione a soglie di mercato: per gli accordi tra concorrenti, la quota di mercato congiunta delle parti non deve superare il 20 % su qualsiasi mercato rilevante; per gli accordi tra non concorrenti, la quota di mercato di ciascuna parte non deve superare il 30 % su qualsiasi mercato rilevante.

Restrizioni fondamentali

L’articolo 4 esclude dal beneficio dell’esenzione gli accordi contenenti restrizioni hardcore. Tra concorrenti ciò riguarda, in particolare, la fissazione dei prezzi, la limitazione della produzione, la ripartizione di mercati o clientela e la restrizione dell’R&S o dello sfruttamento dei propri diritti tecnologici, salvo eccezioni specifiche per territori esclusivi, clienti esclusivi, uso proprio, pezzi di ricambio e fonti alternative di approvvigionamento. Tra non concorrenti sono escluse la fissazione dei prezzi di rivendita, le restrizioni delle vendite passive al di fuori delle eccezioni indicate, e le restrizioni delle vendite attive o passive ai consumatori finali da parte di licenziatari membri di sistemi di distribuzione selettiva, con limitate eccezioni.

Restrizioni escluse

L’articolo 5 sottrae dall’esenzione alcuni obblighi specifici: l’obbligo del licenziatario di concedere una licenza esclusiva o cedere diritti su perfezionamenti o nuove applicazioni della tecnologia al licenziante o a terzi designati; l’obbligo di non contestazione della validità dei diritti di proprietà intellettuale dell’altra parte nell’Unione, salvo la facoltà, in caso di licenza esclusiva, di recedere se il licenziatario contesta la validità di un diritto tecnologico sotto licenza. Per gli accordi tra non concorrenti sono escluse anche le limitazioni allo sfruttamento dei propri diritti tecnologici o all’R&S, salvo la necessità di proteggere il know-how da divulgazione.

Revoca individuale dell’esenzione

L’articolo 6 consente alla Commissione, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, di revocare il beneficio dell’esenzione in singoli casi quando l’accordo produca effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, in particolare per effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi che ostacolano l’accesso di tecnologie di terzi o l’accesso di potenziali licenziatari. L’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio nel proprio territorio, o in una parte avente caratteristiche di mercato geografico distinto, negli stessi casi.

Disapplicazione tramite regolamento

L’articolo 7 prevede che, ai sensi dell’articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione possa dichiarare inapplicabile il regolamento ad accordi contenenti specifiche restrizioni relative a un mercato, quando reti parallele di accordi simili coprono più del 50 % di un mercato rilevante. Il regolamento di disapplicazione non può entrare in vigore prima di sei mesi dalla sua adozione.

Regole di calcolo delle quote di mercato

L’articolo 8 stabilisce che le quote di mercato si calcolano sul valore delle vendite; se i dati non sono disponibili, possono usarsi stime basate su informazioni attendibili, inclusi i volumi. Il calcolo avviene normalmente sui dati dell’anno civile precedente, o in media sui tre anni precedenti se il precedente non è rappresentativo. Le quote delle imprese collegate sono ripartite in parti uguali tra i soggetti che detengono i diritti di controllo indicati. Per chi opera su un mercato delle tecnologie, la quota si determina sulla base delle vendite di prodotti che incorporano la tecnologia sotto licenza. Se una soglia viene superata successivamente, l’esenzione continua ad applicarsi per i tre anni civili successivi all’anno in cui il superamento è avvenuto per la prima volta.

Rapporti con altri regolamenti e periodo transitorio

L’articolo 9 chiarisce che il regolamento non si applica alle clausole di licenza contenute in accordi di ricerca e sviluppo o di specializzazione già coperti dai regolamenti (UE) 2023/1066 e 2023/1067. L’articolo 10 introduce un periodo transitorio dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2027 per gli accordi in vigore al 30 aprile 2026 che non soddisfano più il nuovo regolamento ma che allora erano esenti ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2014.

Entrata in vigore e scadenza

L’articolo 11 dispone che il regolamento entri in vigore il 1° maggio 2026 e cessi di applicarsi dal 30 aprile 2038. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaproprietà intellettualetrasferimento di tecnologialicenzemercato interno

Testo integrale

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