Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/847

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/847 della Commissione, del 16 aprile 2026, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Estonia e Ungheria in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un aiuto dell’Unione pari complessivamente a 21,5 milioni di euro per fronteggiare le perdite subite dagli agricoltori in Bulgaria, Estonia e Ungheria a causa di condizioni climatiche eccezionalmente avverse nel 2025. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e mira a compensare, in tutto o in parte, i danni economici senza creare distorsioni della concorrenza o sovracompensazioni. Sono previsti massimali nazionali, facoltà di cofinanziamento nazionale fino al 200% degli importi UE e precisi obblighi di comunicazione alla Commissione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Sostegno finanziario di emergenza dell’Unione per gli agricoltori colpiti da condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Estonia e Ungheria.

Ambito di applicazione

Si applica alla Bulgaria, all’Estonia e all’Ungheria, con riferimento ai produttori agricoli colpiti durante il periodo vegetativo 2025 da condizioni climatiche avverse eccezionali. Il regolamento riguarda specificamente i settori/colture indicati all’articolo 1, paragrafo 3: in Bulgaria girasole e mais; in Estonia frumento primaverile, orzo, pisello proteico, colza primaverile, patate e colture ortofrutticole; in Ungheria granturco dolce, meloni, sorgo, rafano oleifero, mais e mais da popcorn. Le misure devono essere attuate dagli Stati membri interessati, con pagamenti ammissibili solo se effettuati entro il 30 settembre 2026; il sostegno supplementare nazionale può essere versato fino al 31 dicembre 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma le misure concrete sono limitate ai tre Stati beneficiari.

Sostegno finanziario di emergenza per Bulgaria, Estonia e Ungheria

Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno finanziario per gli agricoltori colpiti da condizioni climatiche avverse verificatesi nel periodo vegetativo 2025 in Bulgaria, Estonia e Ungheria. Il provvedimento si fonda sull’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e risponde a danni economici ritenuti specifici e non riconducibili a una tradizionale turbativa di mercato.

Contesto e ragioni dell’intervento

La Commissione rileva che in Bulgaria la siccità intensa e le ondate di calore hanno danneggiato soprattutto girasole e mais; in Estonia gelate primaverili, precipitazioni anomale, ondate di freddo e successivo caldo straordinario hanno inciso su diverse colture; in Ungheria il caldo estremo e la carenza idrica hanno compromesso varie produzioni agricole. Tali eventi, pur inserendosi in un quadro generale di rischi climatici crescenti, sono stati considerati eccezionali per intensità ed estensione dei danni.

Dotazione finanziaria e ripartizione

L’aiuto complessivo dell’Unione ammonta a 21.500.000 EUR, ripartiti come segue:

  • Bulgaria: 7.400.000 EUR
  • Estonia: 3.300.000 EUR
  • Ungheria: 10.800.000 EUR

La distribuzione tiene conto del peso del settore agricolo dei tre Stati membri, dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 e dell’impatto delle condizioni climatiche avverse.

Colture e soggetti ammissibili

Le risorse devono essere impiegate per compensare gli agricoltori maggiormente colpiti, in relazione alle perdite economiche che incidono sulla redditività delle aziende. Sono espressamente ammissibili:

  • in Bulgaria: girasole e mais;
  • in Estonia: frumento primaverile, orzo, pisello proteico, colza primaverile, patate e colture del settore ortofrutticolo;
  • in Ungheria: granturco dolce, meloni, sorgo, rafano oleifero, mais e mais da popcorn.

Le misure devono essere adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non devono produrre distorsioni del mercato o della concorrenza. Se il beneficiario diretto non è l’agricoltore, il vantaggio economico dell’aiuto deve essergli integralmente trasferito.

Ammissibilità della spesa e termini di pagamento

La misura è soggetta a un vincolo temporale stringente: i pagamenti effettuati dagli Stati membri ai beneficiari sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se eseguiti entro il 30 settembre 2026. Il regolamento precisa inoltre che il sostegno dell’Unione deve essere versato entro tale data. Per l’Ungheria, il tasso di cambio rilevante ai fini del regolamento delegato (UE) 2022/127 è quello della data di entrata in vigore del regolamento.

Cumulo e sostegno nazionale aggiuntivo

Le misure possono essere cumulate con altri aiuti finanziati dal FEAGA e dal FEASR. I tre Stati membri possono anche concedere un sostegno supplementare nazionale fino al 200% degli importi UE assegnati, ma solo nel rispetto di criteri oggettivi e non discriminatori e a condizione che non si generino distorsioni della concorrenza o sovracompensazioni. Tale sostegno nazionale deve essere erogato entro il 31 dicembre 2026. In ogni caso, gli Stati membri devono tenere conto di altri aiuti pubblici o privati destinati a coprire le medesime perdite.

Obblighi di informazione e monitoraggio

Il regolamento impone due momenti di reporting alla Commissione. Entro il 30 giugno 2026, Bulgaria, Estonia e Ungheria devono comunicare la struttura della misura, i criteri di concessione, gli effetti attesi, le verifiche svolte, le misure anti-distorsive, la previsione mensile dei pagamenti fino al 30 settembre 2026, il livello di sostegno nazionale e le azioni di controllo su ammissibilità e tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 31 marzo 2027 devono poi notificare gli importi effettivamente versati, il numero e la tipologia di beneficiari e una valutazione dell’efficacia della misura.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e natura della misura

La Commissione adotta un sostegno finanziario di emergenza ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ritenendo che i danni causati dalle condizioni climatiche avverse costituiscano un problema specifico non affrontabile in modo adeguato tramite gli articoli 219 o 220 del medesimo regolamento. La misura non è collegata a una turbativa di mercato, a una minaccia specifica di turbativa o a rischi sanitari o fitosanitari.

Dotazione finanziaria e ripartizione tra Stati membri

È messo a disposizione un aiuto dell’Unione pari a 21.500.000 EUR. I massimali per Stato membro sono: 7.400.000 EUR per la Bulgaria, 3.300.000 EUR per l’Estonia e 10.800.000 EUR per l’Ungheria. La ripartizione tiene conto del peso del settore agricolo nei rispettivi Stati membri e dell’impatto delle condizioni climatiche avverse.

Beneficiari, colture ammissibili e criteri di distribuzione

Gli importi devono essere utilizzati per compensare gli agricoltori maggiormente colpiti per le perdite economiche che incidono sulla redditività delle aziende. Le colture/produzioni ammissibili sono quelle espressamente elencate per ciascuno Stato membro. Le misure nazionali devono essere basate su criteri oggettivi e non discriminatori, con riferimento alle perdite effettive subite, e non devono provocare distorsioni del mercato o della concorrenza.

Trasferimento integrale del vantaggio e controllo della sovracompensazione

Quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell’aiuto dell’Unione, Bulgaria, Estonia e Ungheria devono garantire che il vantaggio economico sia trasferito integralmente agli agricoltori colpiti. Ai fini dell’erogazione del sostegno, gli Stati membri devono tenere conto degli aiuti concessi nell’ambito di altri strumenti nazionali o dell’Unione o di regimi privati per evitare sovracompensazioni.

Ammissibilità delle spese e termine di pagamento

Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti relativi alle misure sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se i pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro il 30 settembre 2026. Il sostegno dell’Unione deve quindi essere versato entro tale data. Il regolamento precisa che non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, perché dopo il 30 settembre 2026 i pagamenti non sono comunque ammissibili.

Tasso di cambio per l’Ungheria

Per l’Ungheria, che non ha adottato l’euro, il fatto generatore del tasso di cambio ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 è la data di entrata in vigore del regolamento.

Cumulo con altri regimi e sostegno supplementare nazionale

Le misure possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal FEASR. Bulgaria, Estonia e Ungheria possono inoltre concedere un sostegno supplementare nazionale fino al 200% degli importi UE corrispondenti, su base oggettiva e non discriminatoria, purché non si generino distorsioni della concorrenza o sovracompensazioni; tale sostegno nazionale deve essere versato entro il 31 dicembre 2026.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Entro il 30 giugno 2026 Bulgaria, Estonia e Ungheria devono comunicare alla Commissione una serie di informazioni sulle misure adottate, tra cui descrizione delle misure, criteri di concessione, effetti attesi, azioni di verifica, misure anti-distorsive, previsione mensile dei pagamenti fino al 30 settembre 2026, livello di sostegno nazionale supplementare e controlli sull’ammissibilità e sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 31 marzo 2027 devono poi notificare gli importi totali versati, distinguendo se del caso tra aiuto UE e sostegno nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia della misura.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di statogestione delle crisi agricolefinanziamenti uemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.