Sentenza n. 930/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza della sentenza n. 896/2024 emessa e pubblicata in data 01/10/2024 dal Tribunale di Benevento, Sezione lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per il servizio prestato nell’anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, notificata in forma esecutiva e non spontaneamente adempiuta dal Ministero. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a beneficiare dell’importo annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell’anno scolastico 2019/2020, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta, con addebito delle spese all’amministrazione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre valide ragioni ostative all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato del titolo azionato, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del Commissario, determinato in € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora, parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e destinata a cessare con l’insediamento del Commissario ad acta o con il pagamento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, adottare le misure necessarie e disporre, in presenza dei presupposti, la nomina di un Commissario ad acta e una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora con funzione sollecitatoria e non risarcitoria; nel caso concreto è stata parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni, il cui inutile decorso costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e 22, comma 36, l. n. 724/1994
Prevedono il regime degli interessi legali dovuti sulla somma riconosciuta dal titolo giudiziale, dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuando l’organo competente, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all’esecuzione e ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; salvo diversa determinazione motivata, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione puntuale e integrale al dispositivo del titolo giudiziale, compresi gli obblighi economici accessori e gli interessi espressamente riconosciuti.
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