Cassazione Penale, Sentenza n. 23668/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (19/11/2024) che, in parziale riforma del primo grado, li aveva assolti dal reato di bancarotta per distrazione ma li aveva condannati (Anania e Colao) per bancarotta per effetto di operazioni dolose con riferimento all'omesso pagamento dei tributi dal 2006 al 2014, escludendo l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. I ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo l'assenza del dolo richiesto per la fattispecie (o, in subordine, richiedendo la riqualificazione ai sensi dell'art. 224 r.d. 267/1942), e deducendo che la mancata regolarità fiscale fosse dovuta a carenze di liquidità e crisi di mercato, non a una volontà dolosa di evasione. Hanno inoltre richiamato elementi quali utili aziendali modesti, richieste di rateizzazione, apporti personali di risorse e conferimenti di quote societarie, e l'assoluzione dall'accusa di depauperamento, come prova della mancanza di dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (in parte dichiarandoli inammissibili, in complesso infondati). Ha confermato il principio secondo cui per la bancarotta impropria da operazioni dolose non è necessario il dolo specifico di voler causare il fallimento, ma è sufficiente il dolo generico: la coscienza e volontà delle operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta. Ha ritenuto che il protratto e sistematico inadempimento degli obblighi fiscali possa costituire operazione dolosa se frutto di una scelta gestionale consapevole, e che elementi come richieste di rateizzazione o apporti di risorse personali non escludono la sussistenza del dolo generico. Ha inoltre escluso la riqualificazione ai sensi dell'art. 224 r.d. 267/1942, ritenendo che il giudice di merito abbia correttamente valutato l'elemento soggettivo; ha respinto la doglianza sul presunto travisamento della prova (si trattava di diversa valutazione dei fatti riservata al merito). In conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
r.d. 267/1942, art. 223, comma 2, n. 2
Disciplina la bancarotta per effetto di operazioni dolose; la Corte interpreta la norma nel senso che è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà delle operazioni) e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta, non il dolo specifico orientato a volere il fallimento.
Norma che prevede forme meno gravi di bancarotta (colposa o semplice); la Corte ha ritenuto inapplicabile la riqualificazione ai sensi di tale articolo perché il giudice di merito ha adeguatamente accertato l'elemento soggettivo doloso delle operazioni impugnate.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e alla refusione delle spese della parte civile.
Massime di principio
- Per la configurazione della bancarotta impropria per operazioni dolose non è richiesto il dolo specifico di voler causare il fallimento: è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza e volontà di compiere operazioni che rendano prevedibile il dissesto.
- Il protratto e sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e contributivi può integrare operazioni dolose se emerge che si è trattato di una scelta gestionale consapevole (aumento ingiustificato dell'esposizione debitoria e prevedibile dissesto).
- Tentativi di risanamento a breve termine — come richieste di rateizzazione, apporto di risorse personali o operazioni di autofinanziamento — non escludono automaticamente la sussistenza del dolo generico e possono essere compatibili con la fattispecie qualora le operazioni comportino prevedibile aggravamento del debito nel medio-lungo periodo.
- L'assenza di condotte di distrazione o di depauperamento non impedisce l'accertamento della bancarotta per effetto di operazioni dolose: le due fattispecie sono concettualmente distinte e possono coesistere con l'interesse dell'agente alla continuità aziendale.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito probatorio: le contestazioni che mirano a offrire una diversa valutazione degli elementi di fatto (travisto della prova) sono in genere inammissibili se non accompagnate da profili di diritto o di manifesta illogicità/contraddittorietà nella motivazione.
- La riqualificazione del fatto in reati meno gravi (art. 224 r.d. 267/1942) è possibile solo se il giudice di merito non ha adeguatamente valutato l'elemento soggettivo; se il merito ha esaminato e motivato la sussistenza del dolo generico, la Cassazione tende a confermare la valutazione.
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