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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23668/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (19/11/2024) che, in parziale riforma del primo grado, li aveva assolti dal reato di bancarotta per distrazione ma li aveva condannati (Anania e Colao) per bancarotta per effetto di operazioni dolose con riferimento all'omesso pagamento dei tributi dal 2006 al 2014, escludendo l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. I ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo l'assenza del dolo richiesto per la fattispecie (o, in subordine, richiedendo la riqualificazione ai sensi dell'art. 224 r.d. 267/1942), e deducendo che la mancata regolarità fiscale fosse dovuta a carenze di liquidità e crisi di mercato, non a una volontà dolosa di evasione. Hanno inoltre richiamato elementi quali utili aziendali modesti, richieste di rateizzazione, apporti personali di risorse e conferimenti di quote societarie, e l'assoluzione dall'accusa di depauperamento, come prova della mancanza di dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (in parte dichiarandoli inammissibili, in complesso infondati). Ha confermato il principio secondo cui per la bancarotta impropria da operazioni dolose non è necessario il dolo specifico di voler causare il fallimento, ma è sufficiente il dolo generico: la coscienza e volontà delle operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta. Ha ritenuto che il protratto e sistematico inadempimento degli obblighi fiscali possa costituire operazione dolosa se frutto di una scelta gestionale consapevole, e che elementi come richieste di rateizzazione o apporti di risorse personali non escludono la sussistenza del dolo generico. Ha inoltre escluso la riqualificazione ai sensi dell'art. 224 r.d. 267/1942, ritenendo che il giudice di merito abbia correttamente valutato l'elemento soggettivo; ha respinto la doglianza sul presunto travisamento della prova (si trattava di diversa valutazione dei fatti riservata al merito). In conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • r.d. 267/1942, art. 223, comma 2, n. 2

    Disciplina la bancarotta per effetto di operazioni dolose; la Corte interpreta la norma nel senso che è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà delle operazioni) e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta, non il dolo specifico orientato a volere il fallimento.

  • r.d. 267/1942, art. 224

    Norma che prevede forme meno gravi di bancarotta (colposa o semplice); la Corte ha ritenuto inapplicabile la riqualificazione ai sensi di tale articolo perché il giudice di merito ha adeguatamente accertato l'elemento soggettivo doloso delle operazioni impugnate.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e alla refusione delle spese della parte civile.

Massime di principio

  • Per la configurazione della bancarotta impropria per operazioni dolose non è richiesto il dolo specifico di voler causare il fallimento: è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza e volontà di compiere operazioni che rendano prevedibile il dissesto.
  • Il protratto e sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e contributivi può integrare operazioni dolose se emerge che si è trattato di una scelta gestionale consapevole (aumento ingiustificato dell'esposizione debitoria e prevedibile dissesto).
  • Tentativi di risanamento a breve termine — come richieste di rateizzazione, apporto di risorse personali o operazioni di autofinanziamento — non escludono automaticamente la sussistenza del dolo generico e possono essere compatibili con la fattispecie qualora le operazioni comportino prevedibile aggravamento del debito nel medio-lungo periodo.
  • L'assenza di condotte di distrazione o di depauperamento non impedisce l'accertamento della bancarotta per effetto di operazioni dolose: le due fattispecie sono concettualmente distinte e possono coesistere con l'interesse dell'agente alla continuità aziendale.
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito probatorio: le contestazioni che mirano a offrire una diversa valutazione degli elementi di fatto (travisto della prova) sono in genere inammissibili se non accompagnate da profili di diritto o di manifesta illogicità/contraddittorietà nella motivazione.
  • La riqualificazione del fatto in reati meno gravi (art. 224 r.d. 267/1942) è possibile solo se il giudice di merito non ha adeguatamente valutato l'elemento soggettivo; se il merito ha esaminato e motivato la sussistenza del dolo generico, la Cassazione tende a confermare la valutazione.

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