Sentenza n. 1308/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza a. al decreto ingiuntivo nr. 1606 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’11 luglio 2023 ad istanza di Arpe Appalti s.r.l. nei confronti del Comune di Sant’Angelo d’Alife, dichiarato esecutivo con provvedimento emesso dal medesimo Ufficio Giudiziario il 14 dicembre 2023 e pertanto passato in giudicato; b. al decreto ingiuntivo nr. 2413 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 7 dicembre 2023 ad istanza di Arpe Appalti s.r.l. nei confronti del Comune di Sant’Angelo d’Alife, dichiarato esecutivo con provvedimento emesso dal medesimo Ufficio Giudiziario il 16 febbraio 2024 e pertanto passato in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna del Comune al pagamento di somme dovute per lavori pubblici
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto ricorso per l’ottemperanza a due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e divenuti esecutivi per mancata opposizione, con i quali il Comune è stato condannato al pagamento, rispettivamente, di euro 77.040,97 ed euro 100.898,03, oltre accessori e spese, a saldo di fatture relative a diversi stati di avanzamento dei lavori di realizzazione di un percorso ciclabile e di riqualificazione di punti panoramici. I titoli erano stati notificati al Comune, ma l’amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione delle somme capitali e degli accessori, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la condanna alle spese e la trasmissione degli atti alla Corte dei conti. Il Collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo per la connessione soggettiva e oggettiva tra le domande. Quanto alle spese legali liquidate nei decreti ingiuntivi direttamente in favore dei procuratori antistatari, ha rilevato che la distrazione attribuisce la legittimazione esclusiva a pretendere tali somme ai procuratori, i quali non erano costituiti in proprio nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza quanto alle somme capitali e ai relativi accessori, dichiarando l’obbligo del Comune di dare esatta e integrale esecuzione ai due decreti ingiuntivi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già pagato. Ha imposto all’amministrazione di calcolare le somme dovute secondo i criteri stabiliti nei titoli, inclusi gli interessi. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario, affinché provveda agli atti necessari all’esecuzione su istanza dell’interessata. Ha dichiarato inammissibile la domanda relativa alle spese legali distratte in favore dei procuratori antistatari, per carenza di legittimazione dell’impresa. Ha riconosciuto come dovute, in sede di ottemperanza, le spese successive al titolo funzionali all’introduzione del giudizio, escludendo invece le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive; ha liquidato le spese del giudizio in euro 2.500, oltre accessori, eventuali spese di registrazione e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario. Ha respinto la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte dei conti, non emergendo elementi idonei a collegare l’incremento degli oneri a responsabilità individuali e giuridicamente rilevanti di dipendenti pubblici.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può attivare gli strumenti esecutivi; nel caso esaminato il termine era ampiamente scaduto.
artt. 474 ss. c.p.c.
Disciplinano l’esecuzione forzata ordinaria; le relative spese, comprese quelle di precetto e delle procedure esecutive non satisfattive, non sono riconoscibili come spese funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
art. 104 c.p.c.
I principi sul cumulo di domande sono applicabili nel giudizio di ottemperanza e consentono la proposizione congiunta di ricorsi soggettivamente connessi rivolti dallo stesso ricorrente contro la medesima amministrazione.
artt. 49 ss. d.P.R. 115/2002
Rilevano per la liquidazione del compenso del commissario ad acta, da effettuarsi con separato decreto dopo l’espletamento dell’incarico e la presentazione della nota specifica.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Prevede il termine di decadenza per la presentazione della parcella del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo di condanna pecuniaria, decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice amministrativo può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione debitrice, che intenda contestare l’obbligo di pagamento, deve provare l’avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’esecuzione integrale del titolo, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- È ammissibile il cumulo, in un unico giudizio di ottemperanza, di domande riferite a più titoli esecutivi quando ricorre connessione soggettiva, ossia quando le domande sono proposte dal medesimo creditore nei confronti della medesima amministrazione.
- La condanna alla rifusione delle spese legali con distrazione in favore del difensore attribuisce a quest’ultimo la legittimazione esclusiva a pretendere tali somme; il cliente non può chiederne l’esecuzione in proprio se il difensore distrattario non è parte del giudizio di ottemperanza.
- In sede di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo che siano funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione, registrazione, copia, nonché alla diffida e all’introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive ordinarie non satisfattive, rimesse alla scelta del creditore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 453/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 454/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 455/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 28/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 376/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 377/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →