Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 29 del 22/12/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando è dovuto il contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, la sua misura e le modalità di versamento, anche alla luce del DM 27 giugno 2017. Viene ribadita l’inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria, ma si precisa che il contributo resta comunque dovuto se il ricorso è stato proposto o anche se successivamente rinunciato. La circolare disciplina inoltre chi è competente al controllo, all’invito al pagamento, all’irrogazione delle sanzioni e al recupero coattivo, distinguendo le fattispecie anteriori e successive all’entrata in vigore delle nuove modalità telematiche.

Applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

Applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

La circolare chiarisce il regime del contributo unificato dovuto per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, con particolare riguardo alla misura del tributo, alle modalità di versamento, alle ipotesi di inammissibilità e alle procedure di controllo e recupero. Il documento si colloca nel quadro delle modifiche introdotte dal TUSG e dal DM 27 giugno 2017, fornendo indicazioni operative per gli uffici dell’Amministrazione e per la gestione delle irregolarità di pagamento.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare richiama l’art. 37, comma 6, lett. s), del D.L. n. 98/2011, che ha inserito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tra i procedimenti soggetti a contributo unificato, con decorrenza dai ricorsi notificati dal 7 luglio 2011. Viene inoltre ricordato che il contributo unificato, ai sensi dell’art. 9 del TUSG, è dovuto per ciascun grado di giudizio nei processi civile, amministrativo e tributario, secondo gli importi dell’art. 13 del medesimo testo unico.

Misura del contributo unificato

Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la misura del contributo è fissata dall’art. 13, comma 6-bis, lett. e), del TUSG. La circolare distingue due regimi temporali:

  • euro 600,00 per i ricorsi notificati a partire dal 7 luglio 2011 e prima del 1° gennaio 2013;
  • euro 650,00 per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2013 in avanti, in conseguenza della modifica introdotta dalla legge n. 228/2012.

Si precisa inoltre che, per effetto del richiamo contenuto nel comma 6-bis.1 dello stesso art. 13, anche per il ricorso straordinario opera la maggiorazione del 50% quando:

  • il difensore non indica il proprio indirizzo PEC e il recapito fax ai sensi dell’art. 136 c.p.a.;
  • la parte omette di indicare il codice fiscale nel ricorso.

L’omissione dei dati può essere sanata mediante deposito di un documento che li contenga, secondo l’orientamento richiamato dal MEF.

Modalità di versamento

La circolare illustra il passaggio alle nuove modalità di pagamento introdotte dal DM 27 giugno 2017. Il decreto ha previsto che il contributo unificato sia versato tramite il sistema dei versamenti unitari di cui agli artt. 17 e seguenti del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione, utilizzando il modello F24 presentato esclusivamente per via telematica.

Le nuove modalità si applicano anche ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e ai ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana. Tuttavia, il decreto prevede una fase transitoria, poiché nelle more dell’adeguamento infrastrutturale continuano a trovare applicazione le modalità previgenti. La circolare collega l’effettiva operatività dei codici tributo istituiti con risoluzione n. 123/E del 12 ottobre 2017 al 1° novembre 2017, data dalla quale le nuove disposizioni risultano applicabili ai ricorsi straordinari notificati.

Inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria

Uno dei profili centrali della circolare è l’inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria. Viene richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 3012/2014, secondo cui il ricorso straordinario è proponibile soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. In materia tributaria, invece, la cognizione spetta alle commissioni tributarie, che esercitano una giurisdizione funzionale ed inderogabile.

La circolare sottolinea che tale conclusione non è superata nemmeno dall’art. 7, comma 4, dello Statuto del contribuente, poiché tale norma non introduce una giurisdizione concorrente con quella tributaria. Viene altresì richiamato il principio secondo cui, negli atti impositivi e nelle cartelle di pagamento, è normalmente indicato il giudice tributario competente per l’eventuale impugnazione.

Obbligo di pagamento anche in caso di inammissibilità o rinuncia

Nonostante l’inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria, la circolare precisa che il contributo unificato resta comunque dovuto se il ricorso è stato presentato. Il presupposto oggettivo dell’obbligazione tributaria è infatti la proposizione del ricorso, e non l’esito del procedimento.

Per la stessa ragione, l’obbligo di pagamento permane anche in caso di rinuncia successiva al ricorso. La circolare richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui le vicende estintive o l’improcedibilità non eliminano il fatto generatore del tributo, che è la domanda proposta con il ricorso.

Trasposizione in sede giurisdizionale amministrativa

Il ricorso straordinario può essere trasposto in sede giurisdizionale amministrativa secondo la disciplina dell’art. 10 del DPR n. 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a. In tal caso, il ricorrente deve integrare il contributo unificato, poiché il ricorso giurisdizionale comporta un importo diverso e, di conseguenza, un diverso carico tributario.

Per i ricorsi straordinari presentati prima del 1° novembre 2017, la circolare chiarisce che l’amministrazione che ha emesso l’atto controlla soltanto il contributo originario dovuto per il ricorso straordinario; il maggior contributo conseguente alla trasposizione davanti al TAR compete invece all’ufficio del magistrato presso cui il giudizio è devoluto.

Controllo e recupero del contributo: regime previgente

Con riferimento ai ricorsi avverso atti dell’Agenzia delle entrate presentati prima della piena applicazione del DM 27 giugno 2017, la circolare attribuisce all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato la competenza a verificare il corretto pagamento del contributo e a procedere al recupero in caso di omissione o insufficienza. La competenza deriva dal coordinamento tra il TUSG e il DPR n. 1199/1971.

Gli uffici devono quindi:

  • notificare l’invito al pagamento del contributo non versato o versato solo in parte;
  • irrogare la sanzione prevista dall’art. 71 del DPR n. 131/1986 in caso di mancato riscontro;
  • iscrivere a ruolo il contributo e la sanzione in caso di ulteriore inadempimento.

Invito al pagamento

L’art. 248 TUSG impone all’ufficio di notificare al ricorrente l’invito a pagare l’importo dovuto, con avvertenza che, decorso un mese senza pagamento, si procederà all’iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso e con applicazione della sanzione. La circolare ritiene che il termine di trenta giorni per la notifica dell’invito abbia natura ordinatoria e non perentoria.

Per pagare senza interessi e sanzioni, il ricorrente deve utilizzare il modello F23 con codice tributo 750T, indicando il codice dell’ufficio che ha emesso l’invito. Dopo il pagamento, la ricevuta deve essere depositata entro dieci giorni. L’invito al pagamento non è considerato un atto autonomamente impugnabile; eventuali censure possono essere fatte valere impugnando la successiva cartella di pagamento.

La circolare precisa anche che la sospensione feriale dei termini non si applica al termine di un mese previsto per il pagamento, trattandosi di termine non processuale.

Sanzioni e iscrizione a ruolo

Se il pagamento non avviene, l’ufficio procede con separato atto all’irrogazione della sanzione di cui all’art. 71 del DPR n. 131/1986, nella misura dal 100% al 200% del tributo dovuto. Il pagamento della sanzione avviene con modello F23, codice tributo 699T.

In caso di mancato o insufficiente pagamento sia del contributo sia della sanzione, l’ufficio iscrive a ruolo le somme dovute. Sull’importo del contributo iscritto a ruolo maturano gli interessi legali dalla data di presentazione del ricorso straordinario.

Termini di recupero e prescrizione

Poiché il TUSG non disciplina espressamente la prescrizione del diritto alla riscossione del contributo unificato, la circolare ritiene applicabile il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. L’invio dell’invito al pagamento interrompe la prescrizione, in quanto atto di costituzione in mora del debitore ai sensi degli artt. 2943 e 1219 c.c.

Regime introdotto dal DM 27 giugno 2017

Per i ricorsi soggetti al DM 27 giugno 2017, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi relativi al contributo unificato sono attribuiti, rispettivamente, alla Segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e, per la Regione Siciliana, alla Segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa. Le attività decorrono dalla ricezione della richiesta di parere o, nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del DPR n. 1199/1971, dal deposito diretto della copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

In base a tale assetto, il ricorso istruito dall’Amministrazione competente viene trasmesso al Consiglio di Stato per la richiesta di parere, con gli atti e i documenti allegati e con la ricevuta del contributo unificato ove presente. La circolare evidenzia così il superamento del precedente modello di controllo da parte degli uffici dell’amministrazione emittente, almeno per le fattispecie rientranti nel nuovo regime.

Punti principali

Introduzione del contributo unificato per il ricorso straordinario

La circolare ricorda che il contributo unificato è stato esteso ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per effetto dell’art. 37, comma 6, lett. s), del D.L. n. 98/2011, con applicazione ai ricorsi notificati dal 7 luglio 2011. Il documento fornisce chiarimenti su assolvimento, termini di pagamento e recupero in caso di omissione o irregolarità.

Misura del contributo e maggiorazioni applicabili

Per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2013 il contributo unificato è pari a euro 650; per quelli notificati dal 7 luglio 2011 e prima del 1° gennaio 2013 è pari a euro 600. Si applica anche al ricorso straordinario la maggiorazione del 50% se il difensore non indica PEC e fax o se la parte omette il codice fiscale nel ricorso, con possibilità di sanatoria mediante deposito di un documento contenente i dati mancanti.

Modalità di versamento e passaggio alle procedure telematiche

Il DM 27 giugno 2017 ha previsto il versamento tramite sistema dei versamenti unitari F24, senza compensazione, con presentazione esclusivamente telematica. Le nuove modalità si applicano anche ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e, in base alla risoluzione n. 123/E del 12 ottobre 2017, i relativi codici tributo sono operativi dal 1° novembre 2017. Restano richiamate le modalità previgenti fino all’adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi.

Inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria

La circolare richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il ricorso straordinario è ammissibile solo per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. In materia tributaria, essendo la giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie, il ricorso straordinario è inammissibile; ciò vale anche se gli atti impositivi o le cartelle indicano il giudice tributario competente. Lo Statuto del contribuente non introduce una giurisdizione concorrente.

Obbligo di pagamento anche in caso di inammissibilità o rinuncia

Il contributo unificato ha natura tributaria e l’obbligazione sorge con la proposizione del ricorso. Per questo motivo, l’inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria non esonera dal pagamento se il ricorso è stato comunque presentato; analogamente il contributo resta dovuto anche in caso di rinuncia successiva. La base del prelievo è l’avvenuta proposizione del ricorso, indipendentemente dalle vicende successive.

Trasposizione in sede giurisdizionale amministrativa

Se il ricorso straordinario viene trasposto davanti al TAR o al giudice amministrativo ai sensi del DPR n. 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a., il ricorrente deve integrare il contributo dovuto, poiché gli importi del ricorso straordinario e del ricorso giurisdizionale sono diversi. Per i ricorsi anteriori al 1° novembre 2017, la competenza per il maggior contributo conseguente alla trasposizione spetta all’ufficio del magistrato presso cui il ricorso è devoluto.

Competenza al controllo e al recupero per i ricorsi anteriori al DM 27 giugno 2017

Per i ricorsi avverso atti dell’Agenzia delle entrate presentati prima dell’efficacia delle nuove disposizioni, la verifica del versamento e l’eventuale recupero competono all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato. In caso di omesso o insufficiente pagamento, l’ufficio deve notificare l’invito al pagamento, irrogare la sanzione prevista e, se necessario, iscrivere a ruolo il tributo e la sanzione.

Invito al pagamento, sanzioni e iscrizione a ruolo

L’invito al pagamento va notificato al ricorrente con richiesta dell’importo dovuto e avvertenza dell’iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento entro un mese. Il versamento si effettua con F23, codice tributo 750T, e la ricevuta va depositata entro dieci giorni dal pagamento. Se il pagamento non avviene, si applica la sanzione ex art. 71 del DPR n. 131/1986, da 100% a 200% del tributo, con versamento mediante F23, codice 699T. L’invito non è autonomamente impugnabile; la tutela può essere fatta valere contro la cartella.

Termini di recupero e prescrizione

In assenza di una disciplina speciale, la circolare ritiene applicabile la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. La notifica dell’invito al pagamento interrompe la prescrizione, costituendo atto di messa in mora del debitore.

Competenza esclusiva del Consiglio di Stato dopo il DM 27 giugno 2017

Per i ricorsi straordinari soggetti al DM 27 giugno 2017, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi sono curati dalla Segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato, mentre per la Regione Siciliana competono alla Segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa. Le attività decorrono dalla ricezione della richiesta di parere o, nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del DPR n. 1199/1971, dal deposito diretto della copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.