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Ordinanza

Ordinanza n. 1024/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di riacquisizione del compendio immobiliare ai sensi dell’art. 63 l. 448/1998, con contestuale avviso di immissione in possesso; atti presupposti e conseguenti, diniego parziale di accesso e relativa trascrizione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il fallimento ha impugnato il provvedimento del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro del 7 gennaio 2026, con cui è stata disposta la riacquisizione di un compendio immobiliare ubicato nell’agglomerato industriale di Ottana, nonché gli atti presupposti, la determina di affidamento dell’incarico per la trascrizione e la nota di trascrizione. Con motivi aggiunti ha inoltre contestato il diniego parziale opposto all’istanza di accesso del 16 gennaio 2026, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso ai documenti relativi al procedimento di riacquisizione e all’erogazione di contributi pubblici. Sono state formulate anche domande risarcitorie, in forma specifica e per equivalente, comprese quelle per danno da ritardo o da tardivo e illegittimo esercizio del potere e per lesione dell’affidamento, nonché domande subordinate concernenti gli atti pianificatori e regolamentari presupposti. Nel corso del giudizio il fallimento ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l’ostensione della documentazione necessaria a verificare i presupposti dell’esercizio del potere di riacquisto.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le domande di annullamento, nullità, risarcimento e disapplicazione. Ha rilevato che l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., diretta a verificare la sussistenza dei presupposti del potere di riacquisto, sarà trattata in camera di consiglio il 29 luglio 2026 e che dalla sua definizione potrebbero derivare ulteriori motivi aggiunti. Ritenendo quindi preliminare la decisione sull’accesso rispetto alla decisione di merito, ha disposto il differimento della decisione nel merito e ha onerato il ricorrente di presentare una specifica istanza di prelievo dopo la definizione dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. In precedenza, la tutela cautelare monocratica e poi collegiale erano state accolte, anche prendendo atto della rinuncia del Consorzio all’immissione in possesso sino alla definizione del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 63 l. 448/1998

    È la base normativa del potere di riacquisizione esercitato dal Consorzio; la verifica della sussistenza dei relativi presupposti è rimessa alla successiva decisione di merito.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato in relazione agli atti di avvio dei procedimenti di acquisizione impugnati; la legittimità di tali atti non è stata esaminata nell’ordinanza.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L’istanza di accesso proposta in corso di causa deve essere definita preliminarmente, poiché l’ostensione della documentazione potrebbe consentire la proposizione di ulteriori motivi aggiunti.

  • artt. 63, 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati per le richieste istruttorie formulate dal ricorrente; nessuna specifica misura istruttoria è disposta nell’ordinanza.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato con riguardo al deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza pubblica.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Costituiscono il fondamento sostanziale della domanda di accesso documentale proposta con motivi aggiunti; la relativa domanda sarà esaminata nella camera di consiglio fissata.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria, non esaminata nel merito.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla domanda di risarcimento del danno da ritardo o da tardivo esercizio del potere, non decisa.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio di annullamento, è pendente un’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. diretta ad acquisire documenti rilevanti per verificare i presupposti dell’atto impugnato, la relativa decisione può essere trattata come preliminare rispetto alla decisione di merito.
  • Se dalla definizione dell’istanza di accesso possono derivare ulteriori motivi aggiunti, il giudice può differire la decisione sul merito per preservare l’utilità dell’ostensione e consentire al ricorrente di integrare le proprie difese.
  • In caso di differimento della decisione di merito in attesa della definizione dell’istanza di accesso, il giudice può onerare la parte ricorrente di presentare un’apposita istanza di prelievo successivamente alla decisione sull’accesso.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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