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Sentenza

Sentenza n. 1507/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Ottemperanza della sentenza n. 263/2024, pubblicata in data 10.7.2024, emessa dal Tribunale di Asti – Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Ivana Lo Bello.

Giustizia amministrativa202600446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 263/2024, recante condanna all’accredito di euro 2.500 sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 263/2024 del Tribunale di Asti, notificata al Ministero il 27 ottobre 2025. Il titolo disponeva l’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di complessivi euro 2.500, relativi agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto anche la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Alla data di proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme, notificata all’Amministrazione soccombente e non eseguita, senza contestazioni sul persistente inadempimento. Ha ordinato al Ministero di accreditare sulla Carta elettronica del docente le somme liquidate dal titolo, oltre agli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza; il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari a spese dell’Amministrazione, senza compenso ulteriore rispetto alla retribuzione dell’amministrazione di appartenenza. È stata respinta la richiesta di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non necessaria, anche in ragione della nomina del commissario, delle difficoltà operative e di bilancio connesse all’esecuzione seriale dei titoli relativi alla Carta del docente e della natura non essenziale, meramente eventuale e facoltativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800 per spese professionali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione, una somma di denaro a titolo di penalità di mora, salva la sussistenza di ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto di rito per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    È stato applicato per la dimidiazione dei compensi professionali liquidati, ulteriormente ridotti in considerazione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione.

  • art. 15 d.l. 669/1996

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile in astratto, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, valutate anche in relazione alle difficoltà normative, finanziarie e organizzative dell’adempimento e alla sufficienza di altri strumenti esecutivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione del titolo in copia conforme, la sua notificazione all’amministrazione soccombente, il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento e l’accertata mancata esecuzione legittimano l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, precisandone termini, poteri e modalità operative.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: anche quando sia astrattamente ammissibile, può essere negata se la nomina del commissario ad acta offre uno strumento adeguato di esecuzione o se sussistono ragioni ostative connesse alla complessità organizzativa, ai vincoli normativi e finanziari e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
  • Nella valutazione dell’astreinte può rilevare la natura del beneficio oggetto del giudicato: quando esso non costituisca un mezzo di sostentamento essenziale, ma un beneficio eventuale e di impiego facoltativo, tale circostanza può concorrere a escludere la necessità della misura coercitiva.
  • Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico, quando connesse ai compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, non comportano necessariamente il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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