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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11662/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che, pur riducendo la pena rispetto al primo grado e riqualificando il fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, aveva confermato la responsabilità per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, e 533 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe affermato la destinazione allo spaccio della droga senza una valutazione complessiva di tutte le emergenze processuali e facendo leva sul solo dato quantitativo delle dosi rinvenute. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché diretto, in realtà, a una rivalutazione del compendio probatorio e del merito, mentre la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e logica. Ha inoltre osservato che la destinazione della droga allo spaccio era stata desunta non solo dal dato quantitativo, ma anche dalla suddivisione in 31 bustine pronte per la distribuzione, dalla presenza di un bilancino di precisione e dal possesso di una somma ingente di denaro contante, elementi incompatibili con l'uso personale. Il secondo motivo è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito, il quale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche rilevando l'assenza di elementi positivi valutabili, assorbendo la questione sulla gravità del fatto nella riqualificazione già operata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La detenzione di sostanza stupefacente va valutata globalmente, tenendo conto di quantità, modalità di presentazione e ulteriori circostanze; il dato quantitativo da solo non basta, ma può concorrere con altri elementi a dimostrare la destinazione allo spaccio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte di merito ha riqualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità, con rideterminazione della pena.

  • art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309/1990

    Il superamento dei limiti tabellari non genera una presunzione assoluta di destinazione a uso non personale, ma costituisce un elemento indiziario da valutare insieme agli altri dati del caso.

  • art. 192 c.p.p.

    La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere usata per censurare l'omessa o erronea valutazione delle prove e per aggirare i limiti del vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla valutazione probatoria e sull'asserita insufficienza dell'accertamento della destinazione della droga.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sull'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi valutabili, senza dover esaminare uno per uno tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di motivazione o di rivalutazione della prova in deduzioni di violazione dell'art. 192 c.p.p., quando il motivo mira in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito.
  • In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza a uso personale o allo spaccio deve essere apprezzata in base a una valutazione complessiva di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto; il solo dato ponderale non è decisivo, ma può assumere rilievo indiziario se corroborato da ulteriori circostanze significative.
  • La presenza di dose già suddivise, di strumenti di pesatura e di disponibilità di denaro contante costituisce un insieme di elementi compatibili con la finalità di cessione a terzi e incompatibili con il mero uso personale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è necessaria una confutazione analitica di ogni singola allegazione difensiva.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImputazioni
RamiReati tributariProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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