Ordinanza n. 120/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento prot. n. -OMISSIS- datato 18.12.2025 assunto dal Dipartimento per l'Impiego del Personale dell'Esercito e per quanto occorrer possa, della Direttiva “P-001 - Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito” ed. 2021 nella parte sfavorevole agli interessi pretensivi del ricorrente, oltre che di tutti gli atti afferenti e correlati al procedimento de quo, ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti, anche ignoti e per ACCERTAMENTO del diritto all'accesso agli atti ai fini difensivi e partecipativi ex art. 24 comma 7 legge n. 241/90.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Dipartimento per l’Impiego del Personale dell’Esercito del 18 dicembre 2025, unitamente alla direttiva sulle procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito, nonché diniego o limitazione dell’accesso agli atti a fini difensivi e partecipativi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento adottato dal Dipartimento per l’Impiego del Personale dell’Esercito e, per quanto occorrente, della Direttiva “P-001 - Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito”, edizione 2021, nella parte ritenuta pregiudizievole per le proprie aspettative di impiego. Ha inoltre domandato l’accertamento del diritto di accesso agli atti per esigenze difensive e partecipative ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda, tra l’altro, la possibilità di un impiego del militare presso il 28° Reggimento o presso uffici situati nella provincia interessata e in sedi limitrofe, in relazione alle esigenze familiari prospettate. Il ricorrente risulta inoltre impegnato in un iter selettivo dal 16 febbraio al 13 marzo 2026.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella di accesso. Ritenuta l’opportunità di acquisire ulteriori elementi, ha disposto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito da parte dell’amministrazione di una dettagliata relazione documentata. La relazione dovrà chiarire il numero dei posti effettivamente coperti, complessivamente e con specifico riferimento al grado di Graduato Capo ricoperto dal ricorrente, nella pianta organica del 28° Reggimento e negli uffici della provincia interessata e delle sedi limitrofe; dovrà inoltre indicare, ove possibile, le attività svolte dal ricorrente e quelle eventualmente espletabili nelle sedi disponibili, così da consentire il raffronto. L’amministrazione dovrà anche riferire sull’iter selettivo seguito dal ricorrente, che lo impegna dal 16 febbraio al 13 marzo 2026. È stata fissata per la prosecuzione la camera di consiglio del 25 febbraio 2026. Il ricorrente è stato onerato della tempestiva notifica dell’ordinanza all’amministrazione anche presso la sede reale. Nessuna statuizione di merito o sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, c.p.a.
deposito, al più presto possibile, di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso
La disposizione è utilizzata dal giudice per disporre un incombente istruttorio volto ad acquisire dalla pubblica amministrazione chiarimenti documentati sui fatti rilevanti per la decisione.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
ai fini difensivi e partecipativi
È indicata quale base normativa della domanda di accertamento del diritto di accesso agli atti, ma l’ordinanza non decide tale domanda.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento delle misure di oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Quando gli elementi disponibili non consentono di decidere immediatamente una controversia amministrativa, il giudice può disporre un incombente istruttorio, chiedendo all’amministrazione una relazione dettagliata e documentata sui fatti rilevanti, e rinviare la prosecuzione del giudizio a una successiva camera di consiglio.
- In una controversia sull’impiego di personale militare connesso a esigenze familiari, possono essere rilevanti, ai fini dell’istruttoria, la consistenza effettiva dei posti coperti nelle sedi richieste o limitrofe, il grado del dipendente, le attività concretamente svolte e la comparabilità con quelle eventualmente espletabili presso altre sedi.
- Quando la decisione amministrativa è contestata anche in relazione a un iter selettivo temporalmente determinato, il giudice può acquisire dall’amministrazione chiarimenti documentati sullo svolgimento e sugli effetti di tale iter prima di pronunciarsi sulle domande proposte.
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