Cassazione Penale, Sentenza n. 20247/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/1998 (permanenza in Italia nonostante ordine di allontanamento del questore). Due motivi: 1) vizio di motivazione - la sentenza del Giudice di Pace sarebbe priva di un percorso argomentativo chiaro e non avrebbe adeguatamente valutato la convivenza/il matrimonio con una cittadina italiana come giustificato motivo per rimanere; 2) erronea applicazione di legge/omessa pronuncia - il giudice non avrebbe valutato le cause ostative all'espulsione previste dall'art. 19 d.lgs. 286/1998 (in particolare il rapporto con coniuge italiano) né il rischio di violazioni di diritti fondamentali nel Paese d'origine.
La decisione
Il ricorso viene respinto. La Corte ritiene la motivazione del giudice di pace adeguata e personalizzata, avendo valutato e rifiutato la tesi difensiva sul matrimonio con cittadina italiana in ragione della pericolosità sociale del ricorrente (dedotta dalle condanne pregresse). La Corte precisa che la legittimità del decreto di espulsione va valutata dal giudice civile (procedura art. 18 d.lgs. n.150/2011) e non dal giudice penale, che però deve accertare l'eventuale 'giustificato motivo' per l'inottemperanza. Il ricorrente non ha allegato prove di rischi concreti nel Paese d'origine (e l'Algeria è inserita nell'elenco dei "Paesi sicuri"). Confermata la condanna (multa di euro 8.000,00) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Norma che sanziona l'inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio; elementi del reato: esistenza di un ordine valido del questore, effettivo trattenimento oltre il termine e valutazione dell'eventuale giustificato motivo che esclude antigiuridicità o volontarietà.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
Prevede cause ostative all'espulsione (es. convivenza con coniuge cittadino italiano). Tale causa può impedire l'espulsione salvo eccezioni previste dalla legge (es. per motivi di ordine pubblico o sicurezza).
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione)
Consente l'espulsione per motivi di ordine pubblico o motivi di sicurezza dello Stato; citata come deroga alla causa ostativa prevista dall'art. 19 quando lo straniero è ritenuto socialmente pericoloso.
art. 18 d.lgs. n. 150/2011
Indica la competenza e la procedura davanti al giudice civile per contestare la legittimità del decreto di espulsione/amministrativo, che non rientra nella cognizione del giudice penale.
art. 2-bis d.lgs. n. 25/2008
Disciplina l'elenco dei "Paesi sicuri" ai fini delle procedure di protezione internazionale; l'inclusione dell'Algeria nell'elenco ministeriale è utilizzata per confutare la generica allegazione di rischio nel Paese d'origine.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 27214 del 08/03/2022
«Ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore allo straniero clandestino di lasciare il territorio dello Stato, di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma»
Principio secondo cui il giudice penale deve valutare il "giustificato motivo" caso per caso, considerando profili oggettivi e soggettivi che rendano difficoltoso o pericoloso adempiere all'ordine di allontanamento.
Massime di principio
- Il giudice penale non è competente a sindacare la legittimità dell'atto amministrativo di espulsione (decreto di espulsione): tale verifica spetta al giudice civile tramite la procedura indicata dall'art. 18 d.lgs. n.150/2011.
- Nel giudizio penale per inosservanza dell'ordine del questore il giudice deve però valutare l'eventuale "giustificato motivo" che possa rendere inesigibile l'adempimento; tale motivo va provato e documentato dall'imputato.
- La convivenza o il matrimonio con cittadino italiano possono costituire causa ostativa all'espulsione (art.19), ma sono esclusi nei casi in cui sussistano motivi di ordine pubblico o sicurezza (art.13), ad esempio pericolosità sociale comprovata da condanne.
- Denunce generiche di pericolo o violazioni di diritti nel Paese d'origine non sono sufficienti: è necessaria allegazione documentale concreta e, se pertinente, il ricorso al percorso civile/amministrativo per impugnare il provvedimento di espulsione.
- L'inclusione del Paese d'origine nella lista dei "Paesi sicuri" può indebolire la censura basata sul rischio concreto di violazione di diritti fondamentali; occorre produrre elementi specifici per contrastare tale valutazione.
- Per difendersi efficacemente in circostanze analoghe è necessario: (a) proporre tempestivamente ricorso amministrativo/civile contro l'atto di espulsione; (b) documentare con prove concrete i rischi o le ragioni che rendono impossibile/irragionevole lasciare il territorio; (c) affrontare nel dettaglio la questione della pericolosità sociale quando contestata dall'accusa.
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