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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19603/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (liquidatore)

La controversia

Nel contesto di una procedura concorsuale, una gara competitiva per la vendita senza incanto di terreni si era conclusa con l'aggiudicazione in favore di un soggetto terzo. A seguito del differimento della data fissata per il rogito per ragioni inerenti alla procedura concordataria, il giudice delegato aveva prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario. Un partecipante alla gara aveva proposto reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato; il Tribunale di Venezia aveva rigettato il reclamo. Contro tale decreto il soccombente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., articolando quattro motivi tutti centrati sulla pretesa violazione della disciplina concorsuale e processuale relativa ai reclami e ai termini per il versamento del prezzo e per le proroghe del termine di pagamento, con richiami agli artt. 26, 36, 107 e 182 l.fall. e agli artt. 585, 587, 153 e 154 c.p.c., oltre che all'art. 24 Cost. I resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso. La Corte ha ritenuto assorbente tale profilo: il decreto del Tribunale era stato comunicato integralmente via PEC dalla cancelleria in data 25 gennaio 2023 e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 18 aprile 2023, dunque oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione; irrilevante una successiva notificazione del decreto da parte di uno dei controricorrenti. Conseguentemente il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, con inefficacia del ricorso incidentale tardivo della liquidatrice e assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell'aggiudicatario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione integrale del decreto impugnato. Ha quindi dichiarato inefficace il ricorso incidentale della liquidatrice giudiziale, in quanto tardivo e subordinato alla sorte del ricorso principale, e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell'aggiudicatario. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato altresì onerato dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni dichiarate inammissibili. La Corte ha precisato che tale ulteriore contributo non grava, invece, sul controricorrente il cui ricorso incidentale tardivo sia divenuto inefficace per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione principale.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    consente il ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti aventi carattere decisorio e definitivo, ma il mezzo resta soggetto al termine di impugnazione decorrente dalla comunicazione del provvedimento.

  • art. 26, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    il termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione avverso i decreti emessi in sede di reclamo endoconcorsuale decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento alla parte.

  • art. 36, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non esamina nel merito la censura per la tardività dell'impugnazione.

  • art. 107, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla vendita concorsuale e alla proroga del termine di versamento del prezzo, ma il merito resta assorbito dall'inammissibilità.

  • art. 182, comma 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato nei motivi di ricorso unitamente all'art. 107 l.fall., senza esame nel merito per effetto della tardività.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte non affronta la doglianza sostanziale per l'assorbente rilievo dell'inammissibilità.

  • art. 585 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di termini e disciplina del versamento del prezzo nelle esecuzioni/vendite, ma non esaminato nel merito.

  • art. 587 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, non scrutinato nel merito per tardività.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della proroga/rimessione in termini, ma la censura non è esaminata nel merito.

  • art. 154 c.p.c.

    richiamato per la proroga dei termini, senza esame nel merito.

  • art. 334 c.p.c.

    l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia quando l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

  • art. 370 c.p.c.

    la tempestività del ricorso incidentale si valuta anche rispetto al termine per resistere al ricorso principale.

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato per l'applicazione delle regole del ricorso incidentale nel giudizio di cassazione.

  • art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012

    la comunicazione integrale del provvedimento a mezzo PEC da parte della cancelleria è idonea a far decorrere il termine per impugnare.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato per le modalità di comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla comunicazione di cancelleria e alla decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità dell'impugnazione principale, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del solo ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nei procedimenti endoconcorsuali, il termine per proporre ricorso straordinario per cassazione contro il decreto pronunciato sul reclamo decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento effettuata dalla cancelleria, purché la comunicazione renda certa la conoscenza dell'atto e della relativa data.
  • La successiva notificazione del medesimo provvedimento ad opera di una parte non riapre né sposta il termine già decorrente dalla valida comunicazione di cancelleria.
  • Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile per tardività, il ricorso incidentale tardivo della parte resistente perde efficacia ai sensi dell'art. 334 c.p.c.; resta salva soltanto l'ipotesi di ricorso incidentale tempestivo anche rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • Il ricorso incidentale espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale resta assorbito quando il ricorso principale non è accolto.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili si applica al solo ricorrente soccombente in via principale, non al controricorrente il cui ricorso incidentale tardivo sia divenuto inefficace per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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