Cassazione Penale, Sentenza n. 866/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la conferma in appello della condanna per diffamazione via Facebook (art. 595 cod. pen., in continuazione art. 81, cpv.). Il ricorso articolava cinque motivi: 1) vizio di diritto e motivazione per avere la Corte territoriale fatto decorrere la querela e la prescrizione dalla cessazione della presunta continuazione (art. 158 c.p.p. modificato dalla legge n.3/2019), sostenendo che tale norma non poteva applicarsi alle condotte anteriori; 2) censura sul travisamento della prova e sulla insufficiente prova di riferibilità dei post all'account della ricorrente; 3) vizio nella dosimetria della pena e nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante; 4) vizio nel diniego di revoca o rimodulazione della provvisionale; 5) eccezione di prescrizione per tre date di pubblicazione (19/6/2014, 15/11/2014, 22/11/2014). In memoria è stato inoltre proposto un motivo nuovo insistendo sulla estinzione dei reati per prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha accolto solo il primo motivo: ha ritenuto che la modifica normativa a art.158 c.p.p. non sia applicabile retroattivamente e che la querela e la prescrizione devono essere valutate, per il reato continuato, con riferimento a ciascun episodio. Di conseguenza la querela della persona offesa non era tempestiva rispetto ai fatti del 19 giugno 2014 e non poteva coprire il fatto del 1 febbraio 2015 (non ancora verificatosi al momento della querela del 30/01/2015). Pertanto la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio per i fatti del 19/06/2014 e del 01/02/2015 e l'azione penale doveva essere estinta per tali eventi. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile: le doglianze sulla prova, sulla dosimetria e sulla provvisionale sono state respinte. Il trattamento sanzionatorio residuo è stato rideterminato in complessivi Euro 700,00 di multa (applicazione dell'art. 620, lett. l) c.p.p. per la rideterminazione), eliminando gli aumenti per continuazione riferiti ai capi annullati. Le censure per prescrizione successive alla sentenza di appello sono state dichiarate inammissibili per carenza di valido rapporto di impugnazione su quei capi.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione), terzo comma
Norma base del reato contestato: le espressioni pubblicate su social network costituiscono, se idonee a ledere la reputazione, fattispecie di diffamazione; i giudici di merito hanno ritenuto integrati gli elementi del reato valutando il contesto di ripetute aggressioni mediatiche
art. 81, secondo comma, cod. pen. (continuazione)
I fatti sono stati ritenuti riuniti in continuazione ai fini sanzionatori, ma la Cassazione ha ribadito che la continuazione incide solo sulla sanzione e non sull'autonomia temporale dei singoli reati ai fini della querela e della prescrizione
art. 158, primo comma, cod. proc. pen.
il termine della prescrizione decorre ... per il reato... continuato dal giorno in cui è cessata .. la continuazione
La modifica normativa del 2019 che fa decorrere la prescrizione dalla cessazione della continuazione non è applicabile retroattivamente; per i reati commessi anteriormente resta fermo il principio che la querela e la prescrizione decorrono per ciascun episodio dalla sua consumazione
art. 124 e art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi e alle regole di ammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la correttezza formale dei motivi
art. 129 cod. proc. pen. (cause di non punibilità)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la manifesta infondatezza del ricorso impedisce che si formi un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria d'ufficio di cause di non punibilità sorte dopo la sentenza di appello
artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamati a supporto del principio che la graduazione della pena e la comparazione delle circostanze sono decisioni di merito sottratte al sindacato della Cassazione salvo evidente arbitrio
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per rideterminare la sanzione alla luce dell'annullamento di alcuni capi senza rinvio
Massime di principio
- Per i reati 'istantanei' posti in continuazione su più date, la querela e i termini di prescrizione devono essere valutati, salvo diversa norma espressa e retroattiva, con riferimento a ciascun episodio: la querela tardiva rispetto a una singola pubblicazione impedisce l'esercizio dell'azione penale per quell'episodio
- La modifica normativa che sposta il dies a quo della prescrizione alla cessazione della continuazione non si applica retroattivamente; attenzione alle date di commissione dei fatti rispetto alla data di entrata in vigore
- In materia di diffamazione via web il 'dies a quo' per la querela coincide, in assenza di prova contraria, con la data di pubblicazione della frase o immagine lesiva sul web, salvo che la vittima dimostri di averne avuto conoscenza in data successiva
- In caso di sentenza cumulativa su più reati in continuazione, l'ammissibilità del ricorso va valutata capo per capo: l'impugnazione ammissibile per alcuni reati non instaura automaticamente un rapporto di impugnazione valido anche per i reati per i quali il ricorso è inammissibile; ciò può precludere rilevazioni successive come la prescrizione maturata dopo l'appello
- Le questioni di fatto e la valutazione della prova operata da giudici di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione; è necessario dimostrare un travisamento macroscopico o l'utilizzo di elementi non valutati per ottenere l'annullamento
- Per l'attribuzione di contenuti pubblicati su account social serve adeguata prova tecnica (es. accertamenti della Polizia Postale, id univoco dell'account, logs); decisioni di merito che si fondano su tali indagini sono difficili da contestare se motivate
- Le pronunce sulle provvisionali civili in sede penale sono decisioni discrezionali e non facilmente censurabili in Cassazione; chi chiede sospensione o rimodulazione deve provare un pregiudizio eccessivo e concreto
- Se la Cassazione annulla senza rinvio per alcuni capi, può rideterminare la pena residua applicando le disposizioni procedurali che consentono la riformulazione dell'entità della sanzione per i capi rimasti in giudicato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 713/2023 del 12/01/2023
- Sentenza penale · 12 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 714/2023 del 12/01/2023
- Sentenza penale · 12 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 716/2023 del 12/01/2023
- Sentenza penale · 12 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 717/2023 del 12/01/2023
- Sentenza penale · 12 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 722/2023 del 12/01/2023
- Sentenza penale · 12 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 723/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →