Sentenza n. 998/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione di Avvocato per gli esami della “sessione 2024”, disposto in data 10.4.2025 dalla diciottesima Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Milano; nonché del presupposto verbale di correzione delle prove scritte della predetta Sottocommissione del 31.1.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, con il presupposto verbale di correzione della prova scritta di diritto civile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il giudizio di insufficienza, pari a 15/30, riportato nella prova scritta di diritto civile e la conseguente non ammissione all'orale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 e dell'art. 23, comma 5, del r.d. n. 37/1934, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, sostenendo che il solo voto numerico non fosse sufficiente a motivare il giudizio negativo. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità del processo valutativo, anche sulla base di un parere pro veritate, affermando che il proprio elaborato fosse almeno equivalente, se non superiore, a elaborati di altri candidati valutati positivamente e prospettando disparità di trattamento e inattendibilità della valutazione. Ha inoltre prospettato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi. Ha ritenuto inapplicabile alla sessione d'esame controversa l'art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, poiché la disciplina transitoria dell'art. 49 della medesima legge, come prorogata dall'art. 10, comma 2-ter, del d.l. n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025, mantiene per i primi tredici anni dall'entrata in vigore della legge n. 247/2012 l'applicazione delle norme previgenti. Ne consegue che il voto numerico, attribuito sulla base di criteri predeterminati, è sufficiente a motivare il giudizio di inidoneità, senza necessità di ulteriori osservazioni analitiche. Il Collegio ha escluso profili di illegittimità costituzionale o ragioni per disapplicare la disciplina legislativa vigente. Ha inoltre ritenuto sostanzialmente irrilevante il parere pro veritate, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione o quella di un esperto a quella della commissione, salvo il caso di un macroscopico errore logico, non ravvisato nella fattispecie. Nel merito, il giudizio negativo è risultato coerente con le carenze dell'elaborato: mancato richiamo al fondamento della responsabilità dell'appaltatore per l'inesatta esecuzione dell'opera e all'obbligo di diligenza professionale, insufficiente individuazione degli obblighi di controllo del direttore dei lavori sulla qualità dei materiali e sulle tecniche costruttive, nonché mancata quantificazione del danno. Tali lacune sono state ritenute coerenti con i criteri di valutazione relativi alla capacità di risolvere concretamente il problema giuridico e alla conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti pertinenti. È stata esclusa anche la disparità di trattamento: il confronto atomistico tra singole parti di elaborati non consente di dimostrare l'identità delle prestazioni, dovendosi considerare ciascun elaborato nel suo complesso; inoltre, la ricorrente non aveva provato l'identità dei compiti né chiarito se gli elaborati comparati fossero stati corretti dalla stessa sottocommissione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 49 l. 247/2012
per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua [...] secondo le norme previgenti
La disciplina transitoria esclude, per il periodo considerato, l'applicazione dell'art. 46, comma 5, della stessa legge e consente lo svolgimento dell'esame secondo la normativa previgente.
art. 46, comma 5, l. 247/2012
la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto
La disposizione non si applica alla sessione controversa in ragione della disciplina transitoria dell'art. 49.
art. 10, comma 2-ter, d.l. 202/2024, convertito dalla l. 15/2025
all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni”
La proroga a tredici anni della disciplina transitoria rende applicabile alla sessione d'esame la normativa previgente all'art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012.
art. 3 l. 241/1990
Non impone, nella fattispecie, una motivazione ulteriore rispetto al voto numerico, poiché il punteggio sintetizza il giudizio tecnico della commissione quando sia attribuito secondo criteri predeterminati.
art. 1662 c.c.
Rileva quale fondamento dell'obbligo dell'appaltatore di verificare e garantire la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, profilo omesso nell'elaborato della ricorrente.
art. 1176, comma 2, c.c.
nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata
Integra il parametro della diligenza professionale dell'appaltatore, anch'esso non richiamato nell'elaborato.
art. 1663 c.c.
Richiamato tra gli istituti trattati nell'elaborato in relazione all'obbligo dell'appaltatore di denunciare i difetti della materia.
artt. 1667 e 1668 c.c.
Richiamati in relazione alla garanzia dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera.
art. 23, comma 5, r.d. 37/1934
Indicato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che il TAR ne riconosca una violazione.
artt. 3 e 97 Cost.
Le censure costituzionali sono state ritenute infondate alla luce della legittimità del voto numerico quale modalità sintetica di motivazione e delle esigenze di buon andamento.
Massime di principio
- Durante il periodo di efficacia della disciplina transitoria prevista dall'art. 49 della legge n. 247/2012, come prorogato dalla legge, gli esami di abilitazione forense si svolgono secondo la normativa previgente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 46, comma 5, della medesima legge.
- Nelle procedure di esame e di abilitazione, il voto numerico attribuito sulla base di criteri di valutazione predeterminati è, di regola, sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o inidoneità, senza necessità di ulteriori spiegazioni analitiche.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica, né quella espressa da un perito di parte, al giudizio della commissione esaminatrice; il sindacato è ammissibile solo in presenza di vizi macroscopici, quali un errore logico evidente, non dimostrabili mediante il solo dissenso valutativo.
- Il confronto tra elaborati di candidati diversi non può essere condotto in modo atomistico, isolando singole proposizioni o carenze, ma deve considerare ciascun elaborato nella sua complessiva organizzazione, pertinenza, completezza e capacità di risolvere la traccia.
- La disparità di trattamento nella valutazione di prove d'esame richiede una dimostrazione concreta dell'identità o sostanziale equivalenza delle situazioni comparate e, ove rilevante, della riconducibilità delle prove alla medesima commissione o sottocommissione.
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