Cassazione Penale, Sentenza n. 27127/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il reclamo contro un provvedimento disciplinare (5 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive) relativo a un rapporto disciplinare del 29/10/2020. Denuncia violazione di legge e vizi procedurali e motivazionali, in particolare per omessa previa contestazione dell'addebito (art. 81 d.P.R. 30/06/2000 n. 230) e violazione delle norme sull'ordine penitenziario (artt. 35‑bis e 69 lett. a) legge 26/07/1975 n. 354), nonché mancata considerazione delle violazioni procedurali dedotte nel reclamo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che le violazioni procedurali indicate non fossero emergenti dagli atti e che il Tribunale avesse invece dato conto del rispetto dei termini e dei diritti di difesa. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omissione della previa contestazione incide sulla validità del provvedimento solo se ha pregiudicato la conoscenza del fatto o l'esercizio della difesa, e che eventuali obiezioni sul diritto di difesa devono essere eccepite tempestivamente all'apertura dell'udienza disciplinare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81
L'omissione della previa contestazione dell'addebito incide sulla validità del provvedimento disciplinare solo se ha pregiudicato la conoscenza del fatto o l'esercizio dei diritti di difesa; può essere assorbita dalle comunicazioni rese al detenuto in limine all'udienza disciplinare.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35‑bis
Citata come norma dell'ordinamento penitenziario rilevante per il procedimento disciplinare; il suo richiamo non ha prodotto un risultato favorevole al ricorrente, poiché il giudice ha ritenuto che i diritti di difesa fossero rispettati.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, lett. a)
Richiamata nel quadro delle norme disciplinari; interpretata nel senso che le contestazioni procedurali devono essere concrete e tempestive per inficiare il provvedimento.
Codice di procedura penale, art. 182, commi 2 e 3
Richiamato per il principio per cui eventuali eccezioni sulla violazione del diritto di difesa devono essere sollevate a pena di decadenza all'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di disciplina.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 35562 del 11/07/2008 (Belfiore)
Stato di diritto consolidato secondo cui la mancata previa contestazione dell'addebito rileva solo se ha leso la conoscenza del fatto o l'esercizio dei diritti difensivi e può essere sanata dalle comunicazioni rese in limine all'udienza disciplinare.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020 (Dell'Aquila)
Richiama il principio della decadenza delle eccezioni sul diritto di difesa se non sollevate tempestivamente davanti al Consiglio di disciplina.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020 (Corso)
Conferma l'orientamento sul carattere sanabile dell'omissione formale della contestazione quando non abbia pregiudicato la difesa e sulla necessità di tempestività delle eccezioni.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa per l'irritualità dell'impugnazione e alla possibilità di condanna a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'omissione formale della previa contestazione dell'addebito non invalida automaticamente il provvedimento disciplinare: occorre dimostrare che ha effettivamente pregiudicato la conoscenza dei fatti o l'esercizio della difesa.
- Le eccezioni relative alla violazione del diritto di difesa in materia disciplinare devono essere sollevate tempestivamente, in genere all'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di disciplina, a pena di decadenza.
- Nel reclamo e successivamente in cassazione è necessario dedurre in modo specifico e motivato le concrete violazioni procedurali e il pregiudizio subito; deduzioni generiche sono insufficienti.
- Il Tribunale che decide sul reclamo valuta la documentazione e la congruità della motivazione: se riscontra il rispetto dei termini e dei diritti difensivi la censura per vizi procedurali tende a essere rigettata.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e condannare il ricorrente a spese e somme a titolo di responsabilità per impugnazioni irrituali.
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