Sentenza n. 1354/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 08.10.2025, nonché per l’accertamento del diritto all’ostensione dei documenti ivi richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti relativa al procedimento di recupero di somme per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione ticket
Esito
Favorevole al ricorrente (privata richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, destinataria di una diffida di pagamento per l’asserita insussistenza dei requisiti necessari a fruire dell’esenzione ticket, ha presentato all’Azienda Sanitaria Provinciale un’istanza di accesso ex legge n. 241/1990. Ha chiesto copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, dell’atto indicante la prestazione sanitaria e la relativa data, del conteggio della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, nonché di ogni ulteriore documento utilizzato, presupposto o connesso al procedimento di recupero. A fronte del mancato riscontro, ha impugnato il silenzio-diniego e chiesto l’accertamento del diritto all’ostensione, dichiarando di voler utilizzare la documentazione per agire in giudizio a tutela dei propri interessi. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha consentito l’accesso ai documenti relativi alla prestazione sanitaria e al conteggio, ma non all’autocertificazione e agli altri documenti richiesti e non ancora ostesi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti sub b) e c), già messi a disposizione dall’amministrazione. Per la parte residua ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. Il giudice ha ribadito che la situazione legittimante l’accesso è più ampia rispetto alla posizione necessaria per impugnare un atto e non richiede necessariamente la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio come utilità della documentazione per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante; quando l’accesso è finalizzato a un possibile giudizio, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda giudiziale, valutazioni riservate al giudice del merito. È stato quindi ordinato all’ASP di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’esame e l’estrazione di copia dei documenti richiesti e non ancora ostesi. L’ASP è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, spese generali, eventuale rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
La legittimazione all’accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale, ma la situazione giuridicamente rilevante è più ampia rispetto alla posizione necessaria per proporre un’impugnazione; è sufficiente che il documento abbia prodotto o possa produrre effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso costituisce una posizione autonoma rispetto all’eventuale azione giudiziale di merito e può essere esercitato per acquisire documenti utili alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; tale situazione è più ampia della posizione soggettiva necessaria per impugnare un provvedimento e non deve necessariamente consistere in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo.
- La strumentalità dell’accesso deve essere intesa in senso ampio: è sufficiente che la conoscenza dei documenti sia utile alla cura o alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante, anche quando il richiedente intenda valutare o preparare un’azione giudiziale.
- Nel giudizio sull’accesso preordinato all’utilizzazione dei documenti in una futura controversia non può essere anticipata la valutazione sulla fondatezza, sull’ammissibilità o sulla rilevanza dei documenti rispetto alla domanda di merito; tali valutazioni spettano al giudice competente per la controversia principale.
- Quando l’amministrazione ostende solo una parte dei documenti richiesti nel corso del giudizio, la materia del contendere cessa limitatamente ai documenti già messi a disposizione, mentre il ricorso resta procedibile e può essere accolto per la documentazione residua non ancora ostesa.
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