Cassazione Penale, Sentenza n. 22281/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata ha impugnato per cassazione la sentenza che l'aveva condannata per permanenza sul territorio senza permesso di soggiorno, denunciando la violazione e/o errata applicazione dell'art. 420-bis c.p.p.: la dichiarazione di assenza sarebbe errata perché manca la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputata. Il motivo si fonda sul principio delle Sezioni Unite che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente a presumere la conoscenza del procedimento; occorre verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da dimostrare la conoscenza o la volontaria sottrazione. In udienza era verbalizzato che il difensore non aveva avuto contatti con l'imputata e non era stato informato dell'elezione di domicilio, e il pubblico ministero aveva chiesto la rinnovazione della notifica con ricerche e la sospensione del procedimento, ma il giudice ha comunque proceduto in absentia ritenendo, senza indicare elementi di prova, che l'imputata avesse tenuto condotte elusive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non basta per dichiarare l'assenza. Il giudice di merito non ha indicato elementi concreti dai quali desumere con certezza la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione dell'imputata, e ha ignorato la verbalizzazione del difensore e la richiesta del pubblico ministero di rinnovare la notifica. Per violazione di legge processuale la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Padova in diversa persona fisica, con indicazione implicita della necessità di corretta notifica del decreto di citazione a giudizio.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma che disciplina la permanenza sul territorio senza titolo: era il capo di imputazione per cui l'imputata era stata condannata in primo grado.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Previsione utilizzata per la nomina del difensore d'ufficio e la possibilità di notificare al difensore; la Corte richiama però che tale notifica non equivale automaticamente a prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola la dichiarazione di assenza e il procedimento in absentia: interpretata in senso restrittivo dalla Corte, che richiede elementi idonei a dimostrare l'effettiva conoscenza o la volontaria sottrazione dell'imputato; la sola elezione di domicilio non è presupposto sufficiente.
art. 1, comma 24, L. 23 giugno 2017, n. 103 e comma 4-bis all'art. 162 cod. proc. pen.
Rilevante in relazione al consenso del difensore all'acquisizione di atti e alla necessità di verificare il consenso ove il difensore sia nominato; la mancata notizia al difensore è elemento da considerare.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg C/Ismail, Rv. 279420
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg C/Ismail, Rv. 279420
Precedente decisivo: afferma che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che dimostri la conoscenza o la volontaria sottrazione.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092
Principio utilizzato dalla Corte per accedere al verbale d'udienza in cassazione quando il ricorso indica specificamente il verbale come elemento di censura; ha permesso alla Corte di valutare quanto verbalizzato in udienza.
Massime di principio
- La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non consente di presumere automaticamente la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- Per procedere in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. il giudice deve indicare elementi concreti e specifici dai quali inferire la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione.
- La dichiarazione del difensore di mancato contatto con l'imputato è elemento rilevante e non può essere ignorata senza adeguata motivazione.
- Se viene contestata la notifica o la conoscenza del procedimento, il giudice dovrebbe disporre le necessarie ricerche o la rinnovazione della notifica prima di procedere alla dichiarazione di assenza.
- La violazione delle garanzie di notifica e di verifica della conoscenza del procedimento comporta l'annullamento della sentenza e il rinvio per un nuovo giudizio.
- Occorre verificare il consenso del difensore all'acquisizione di atti (art. 162, comma 4-bis) quando rilevante; l'assenza di consenso o di contatti rende dubbia l'effettiva informazione dell'imputato.
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