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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18649/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo di numerose mascherine (rinvenute a Palermo) disposte dal GIP come presunto mezzo di reato in relazione a ipotesi di frode in pubblica fornitura, immissione in commercio di prodotti con segni ingannevoli e commercio di prodotti pericolosi. La ricorrente ha dedotto che le mascherine sequestrate potevano essere legittimamente immesse sul mercato come "mascherine della collettività" prive di marcatura CE (richiamando la Raccomandazione UE 2020/403 e l'art. 16, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18), per cui il sequestro sarebbe sproporzionato e carente nella motivazione circa la pericolosità per la salute.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo che il Tribunale del riesame di Napoli non avesse correttamente applicato i principi di proporzionalità delle misure cautelari reali e non si fosse confrontato adeguatamente con la disciplina nazionale sulle "mascherine della collettività" (art. 16, comma 2, d.l. 17/03/2020, n.18 e circolare Ministero della Salute) oltre che con la Raccomandazione UE. Ha osservato che il riesame si è basato in modo incompleto sulla consulenza e sulla Raccomandazione UE, senza valutare se le confezioni potessero essere vendute sfuse (ossia prive dell'indicazione ingannevole sulle singole unità) e senza fornire motivazione sufficiente circa l'effettiva pericolosità per la salute pubblica. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p., con indicazione di riesaminare la sussistenza del sequestro secondo i canoni di proporzionalità e motivazione.

Norme richiamate

  • artt. 27 e 321 cod. proc. pen.

    Norme che hanno giustificato il sequestro preventivo originario; richiamate come base procedurale dell'atto cautelare.

  • art. 356 cod. pen.

    Contestata la frode nell'esecuzione di un contratto di pubblica fornitura per la consegna di mascherine non conformi; norma invocata a titolo di fumus del reato.

  • artt. 56, 81 cpv., 517 cod. pen.

    Riferimenti a più condotte nel medesimo disegno criminoso e all'immissione in commercio di prodotti con segni ingannevoli; utilizzate per definire le fattispecie contestate.

  • art. 112, comma 2, d.lgs. n. 206/2005

    Normativa del Codice del Consumo richiamata in relazione all'immissione sul mercato di prodotti pericolosi o ingannevoli.

  • art. 16, comma secondo, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia")

    Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

    La Corte ha indicato che la disciplina nazionale consente un uso più ampio delle "mascherine della collettività" prive di marcatura CE durante lo stato di emergenza, e che tale norma andava valutata dal giudice del riesame nel bilanciamento della proporzionalità del sequestro.

  • Raccomandazione UE 2020/403 del 13 marzo 2020

    § 8: "i DPI o i dispositivi medici privi della marcatura CE potrebbero essere valutati e far parte di acquisti organizzati dalle autorità competenti..., purché sia garantito che tali prodotti siano resi disponibili unicamente agli operatori sanitari... e che non siano introdotti nei circuiti di distribuzione regolari".

    La Corte ha osservato che la Raccomandazione limita l'uso di prodotti privi di CE principalmente agli acquisti istituzionali per operatori sanitari; tuttavia ha rilevato che l'ordinamento interno (art.16 d.l. n.18) prevede una disciplina diversa e più ampia che il giudice doveva valutare.

  • art. 275 cod. proc. pen. (principio di proporzionalità delle misure cautelari reali)

    Richiamato il principio che la misura cautelare reale deve essere proporzionata e adeguata rispetto allo scopo cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia svolto la necessaria valutazione di proporzionalità alla luce delle specifiche condizioni di immissione in commercio delle mascherine sequestrate.

  • art. 42 Cost. e Primo Protocollo addizionale alla CEDU, art. 1 (diritto di proprietà)

    Riferimenti ai diritti costituzionali e convenzionali invocati per sostenere che il sequestro non può ledere oltre misura la proprietà e l'iniziativa economica senza adeguata motivazione.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo di beni deve essere valutato secondo il principio di proporzionalità: il giudice deve verificare se esistano usi leciti alternativi dei beni che possano far venir meno il periculum e graduare il vincolo di conseguenza.
  • In situazioni di emergenza sanitaria, la disciplina nazionale (es. art. 16 d.l. n.18/2020) può consentire l'immissione sul mercato di dispositivi privi di marcatura CE per specifiche finalità; il giudice deve confrontare le fonti nazionali con le raccomandazioni UE prima di escludere usi leciti.
  • La presenza di indicazioni ingannevoli sull'imballo esterno non determina automaticamente la illiceità della vendita se i singoli pezzi venduti non recano tali marcature: va compiuta una verifica fattuale sulla possibile commercializzazione "sfusa" o rimodulazione della destinazione di vendita.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve essere puntuale circa la pericolosità concreta dei prodotti per la salute pubblica; una mera asserzione generica non è sufficiente a giustificare la permanenza del sequestro.
  • Il giudice del riesame non può limitarsi a una sola fonte tecnica o a un parere consulenziale: è tenuto a svolgere un controllo giuridico che consideri anche la normativa emergenziale e i diritti fondamentali coinvolti.
  • In caso di dubbio sulla liceità dell'immissione in commercio, la misura cautelare va calibrata o riesaminata, e, se necessario, disposta la restituzione o la riduzione del vincolo con indicazione di misure alternative meno impattanti.

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