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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28782/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel corso di una verifica fiscale, l'Ufficio ha contestato a una società commerciale operante nella vendita di orologi di lusso due profili: da un lato, il mancato assoggettamento a IVA di vendite a clienti extracomunitari, per le quali mancavano il visto doganale sulle fatture o la bolletta doganale attestante l'uscita della merce dal territorio comunitario; dall'altro, l'omessa dichiarazione di ricavi, ritenendo inattendibile la percentuale di ricarico applicata dalla società (27,46%) e ipotizzando invece una percentuale del 60%. Sulla base di tali rilievi, l'Ufficio ha emesso avvisi di accertamento per le annualità 2003 e 2004, sia ai fini IVA sia ai fini IRPEF. La Commissione tributaria regionale ha annullato gli avvisi relativi all'omessa indicazione dei ricavi ai fini IRPEF, mentre ha ritenuto legittimo il recupero IVA salvo che per una fattura specifica. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR, una volta ritenuto illegittimo il metodo di calcolo della percentuale di ricarico, avrebbe dovuto comunque determinare il corretto quantum dell'imposta; 2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR avrebbe trascurato che l'accertamento non si fondava solo sulla percentuale di ricarico, ma anche su ulteriori elementi presuntivi, come l'incongruità rispetto agli studi di settore, irregolarità delle fatture e omissioni sulle rimanenze; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione quanto alla legittimità del recupero IVA e in particolare della fattura n. 6 del 5 febbraio 2004.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, ma fondato il secondo. Ha osservato che il giudice tributario può procedere alla quantificazione del debito solo quando la pretesa sia legittima e sia controverso il solo quantum; nel caso concreto, però, la CTR aveva escluso in radice la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato esclusivamente sullo scostamento dalla percentuale media di ricarico. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha rilevato che la CTR non aveva considerato che l'avviso di accertamento si fondava su una pluralità di elementi presuntivi, non soltanto sugli studi di settore, ma anche su incongruenze contabili e irregolarità documentali, e che tale profilo avrebbe dovuto essere valutato. Sul recupero IVA, invece, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR, che aveva spiegato perché solo la fattura n. 6 presentasse i requisiti richiesti. In conclusione, la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso sulla giurisdizione/attribuzioni del giudice tributario, ma la Corte non accoglie la censura sul punto

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi correttamente sul quantum, ma la censura è ritenuta infondata

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato in relazione all'eccezione di inammissibilità per doppia conforme, eccezione ritenuta infondata

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992

    invocato per difetto di motivazione, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione della CTR

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per difetto di motivazione, ma la censura è respinta

Massime di principio

  • Un accertamento tributario analitico-induttivo non può dirsi fondato esclusivamente su uno scostamento dalla percentuale media di ricarico del settore; per la sua legittimità occorre che il rilievo statistico sia corroborato da ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
  • Il giudice tributario può procedere alla quantificazione del tributo solo quando la pretesa fiscale sia legittima nella sua an; se invece ritiene illegittimo in radice il metodo accertativo seguito dall'Ufficio, non è tenuto a rideterminare il quantum dovuto.
  • Ai fini della validità di un avviso di accertamento, il giudice di merito deve considerare l'intero compendio degli elementi posti a base della pretesa fiscale e non arrestarsi a un solo indizio isolato, specie quando l'Ufficio abbia valorizzato una pluralità di irregolarità contabili e documentali.
  • In sede di legittimità, è censurabile la mancata considerazione di un fatto decisivo solo se tale fatto sia effettivamente trascurato dalla sentenza impugnata; non vi è omesso esame quando la CTR abbia deciso la questione in diritto senza effettuare ulteriori accertamenti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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