Cassazione Penale, Sentenza n. 15877/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che ha confermato il sequestro preventivo di somme (€1.114.682,00) ritenute profitto dei reati tributari ex art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La difesa deduceva: omessa/insufficiente motivazione sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora; vizio nella quantificazione del profitto confiscabile e nel riparto della responsabilità tra concorrenti (mancata prova del vantaggio patrimoniale specifico della Rinaldi), nonché erronea applicazione dei criteri giurisprudenziali relativi alla confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso costituisse sostanzialmente una critica della motivazione di merito, prerogativa esclusa in cassazione salvo vizi di legge o motivazioni così carenti da essere inidonee. Ha valutato come generiche o infondate le doglianze: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente argomentato il ruolo della Rinaldi sulla base delle intercettazioni e del suo rapporto di consulenza con imprese coinvolte nel sistema "apri e chiudi"; la sussistenza del periculum in mora è stata motivata con riferimento al rischio di dispersione del profitto illecito in un contesto fraudolento; quanto alla quantificazione del profitto confiscabile e alla ripartizione tra concorrenti, la ricorrente non ha fornito calcoli o elementi concreti contrari. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma è stata invocata come base per qualificare le somme sequestrate come profitto dei reati tributari; il giudice del merito ha ritenuto esistenti elementi idonei a configurare il profitto sottratto all'imposizione.
codice di procedura penale
Richiamato come principio procedurale relativo alla motivazione e al controllo sul riesame; la Cassazione ha ritenuto le doglianze insufficientemente specifiche ai sensi della normativa sul ricorso per cassazione.
codice di procedura penale
Norma sul provvedimento del giudice delle indagini preliminari e sui suoi controlli; la Corte ha ritenuto inammissibili le critiche alla motivazione del Gip/riesame che non evidenziavano vizi di legge.
codice di procedura penale
Riferito alle impugnazioni degli atti cautelari; la Cassazione ha applicato il limite in base al quale la censura in sede di legittimità deve riguardare questioni di diritto o vizi di motivazione radicali.
codice di procedura penale
Fondamentale per la decisione: delimita l'ambito del ricorso per cassazione, consentendo la verifica solo per violazione di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; la Corte ha ritenuto che le doglianze non raggiungessero tale soglia.
codice di procedura penale
Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Sezioni Unite
ordinanza Sez. Un., 26 settembre 2024 (informazione provvisoria)
Richiamata in tema di ripartizione della confisca per equivalente tra concorrenti: impone al singolo concorrente l'onere di specificare l'importo per il quale è ritenuto responsabile, con un obbligo motivazionale graduato secondo la fase procedimentale.
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione al principio che la parte che propone il ricorso non sia incolpevole nell'accertamento della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non sussistessero elementi per esonerare la ricorrente dalle conseguenze economiche.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammesso solo per questioni di diritto o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione inesistente o incomprensibile: critiche puramente sul merito dei fatti o sulla valutazione probatoria sono inammissibili.
- Quando si censura la motivazione di un provvedimento di merito (fumus o periculum), il ricorrente deve indicare con precisione quali argomentazioni sono state svolte in sede di merito e perché sarebbero carenti o contraddittorie; censure generiche vengono rigettate.
- Per contestare la quantificazione del profitto confiscabile occorre prospettare conteggi alternativi o indicare elementi concreti che dimostrino l'errore: l'assenza di conteggi specifici rende la censura generica e inammissibile.
- In materia di confisca per equivalente con più concorrenti, il singolo indagato deve, ove contesti l'entità della confisca a suo carico, indicare l'importo per il quale ritiene di essere responsabile o provare l'assenza di vantaggio patrimoniale specifico; altrimenti il giudice può confermare la misura fondata su presunzioni e sulla struttura del reato collettivo.
- Il pericolo di dispersione del profitto illecito può essere adeguatamente motivato anche facendo riferimento al contesto fraudolento e alla dinamica del sistema illecito (es. 'apri e chiudi'), non essendo sufficiente invocare la sola natura fungibile del denaro per invalidare la misura.
- La mancata specificazione delle doglianze e l'assenza di elementi probatori alternativi espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e alle conseguenze economiche previste dalla legge.
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