Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-279/23

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 28 February 2024. — Sumol + Compal Marcas SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark smål – Earlier EU figurative mark and earlier national word mark SUMOL – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Identity of the goods – Enhanced distinctiveness of the earlier marks through use – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-279/23

Giurisprudenza europea62023TJ0279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Sumol + Compal contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato l’opposizione alla registrazione del marchio figurativo "smål". Pur in presenza di prodotti identici e della possibile distintività rafforzata del marchio anteriore, la somiglianza tra i segni è stata ritenuta troppo ridotta per configurare un rischio di confusione. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte, in assenza di udienza.

Marchio UE figurativo "smål" e marchio anteriore "SUMOL": nessuna probabilità di confusione nonostante l’identità dei prodotti, per insufficiente somiglianza tra i segni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se, in una procedura di opposizione contro la domanda di registrazione del marchio UE figurativo "smål", l’identità dei prodotti rivendicati e l’eventuale accresciuta distintività dei marchi anteriori "SUMOL" possano bastare a fondare un rischio di confusione, oppure se la limitata somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni escluda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, anche in presenza di prodotti identici e dell’eventuale rafforzamento distintivo dei marchi anteriori per effetto dell’uso, la registrazione del marchio richiesto non va rifiutata se, nella valutazione globale, la somiglianza tra i segni è così bassa da escludere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Nel caso di specie, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra "smål" e "SUMOL", accentuate nel caso del marchio figurativo anteriore dagli elementi grafici, hanno escluso il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE figurativo "smål" e marchi anteriori "SUMOL": nessuna probabilità di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale ha esaminato se l’identità dei prodotti e la presunta distintività rafforzata dei marchi anteriori potessero compensare la limitata somiglianza tra i segni.

Fatti e procedimento amministrativo

Kåska Oy aveva chiesto la registrazione del marchio UE figurativo "smål" per prodotti delle classi 32 e 33, in particolare bevande analcoliche e bevande alcoliche, esclusa la birra. Sumol + Compal Marcas SA aveva proposto opposizione sulla base di due marchi anteriori: un marchio nazionale portoghese denominativo "SUMOL" e un marchio UE figurativo contenente l’elemento verbale "SUMOL".

L’opposizione è stata respinta dalla divisione opposizione e, successivamente, la commissione di ricorso ha confermato il rigetto. La commissione ha ritenuto che il pubblico rilevante fosse il pubblico generale, con attenzione media; che i prodotti fossero identici; che l’elemento "sumol" avesse distintività intrinseca bassa per il pubblico lusofono e media per il resto del pubblico; e che, nonostante la possibile distintività acquisita con l’uso per i prodotti della classe 32, non vi fosse rischio di confusione.

Questione giuridica

La questione centrale era se, alla luce della giurisprudenza sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, la somiglianza complessiva tra "smål" e "SUMOL" fosse sufficiente a far sorgere un rischio di confusione, soprattutto considerando:

  • l’identità dei prodotti della classe 32 e, per il marchio figurativo anteriore, anche della classe 33;
  • l’eventuale accresciuta distintività dei marchi anteriori per effetto dell’uso;
  • la rilevanza degli elementi figurativi nel marchio anteriore e nel marchio richiesto.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale ha richiamato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ha inoltre richiamato l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), per definire il marchio anteriore registrato in uno Stato membro.

In applicazione della giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha ribadito che la valutazione del rischio di confusione deve essere globale e tener conto dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti, in particolare tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti. Ha anche ricordato che un marchio altamente distintivo gode di una tutela più ampia.

Valutazione del pubblico rilevante e dei prodotti

Il Tribunale ha condiviso integralmente la valutazione della commissione di ricorso sul pubblico rilevante e sull’identità dei prodotti. Ha confermato che:

  • per il marchio portoghese anteriore, il pubblico rilevante è quello portoghese;
  • per il marchio UE anteriore, il pubblico rilevante è quello dell’Unione;
  • si tratta del grande pubblico con livello di attenzione medio;
  • i prodotti della classe 32 erano identici a quelli coperti dai marchi anteriori nella stessa classe;
  • i prodotti della classe 33 erano identici a quelli coperti dal marchio UE figurativo anteriore.

Somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio portoghese anteriore "SUMOL"

Quanto al confronto con il marchio denominativo portoghese, il Tribunale ha ritenuto corretto il ragionamento della commissione di ricorso sulla bassa somiglianza complessiva.

Sul piano visivo, i segni coincidevano solo per le lettere "s", "m" e "l", poste nello stesso ordine, ma differivano per:

  • la presenza delle lettere "u" e "o" solo nel marchio anteriore;
  • la presenza della lettera "a" solo nel marchio richiesto;
  • la diversa collocazione parziale delle lettere comuni;
  • il segno diacritico presente nel marchio richiesto.

Il Tribunale ha precisato che la stilizzazione del marchio richiesto non poteva essere considerata un fattore decisivo di differenziazione, perché il titolare di un marchio denominativo può usarlo in diversi caratteri o stili grafici.

Sul piano fonetico, la presenza di un numero diverso di sillabe ha giustificato la conclusione di una somiglianza solo bassa. Sul piano concettuale, il segno richiesto è stato ritenuto privo di contenuto concettuale; il termine "SUMOL" poteva evocare "sumo"/"juice" per il pubblico lusofono, ma tale evocazione era descrittiva e non idonea ad agevolare la memorizzazione del segno.

Da ciò il Tribunale ha tratto la conclusione che, anche ammettendo una distintività accresciuta del marchio anteriore per i prodotti della classe 32, la distanza tra i segni escludeva il rischio di confusione.

Somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio UE figurativo anteriore

Il Tribunale ha applicato lo stesso approccio al marchio figurativo anteriore. Ha osservato che gli elementi figurativi del marchio anteriore non erano trascurabili e contribuivano ulteriormente a ridurre la somiglianza visiva tra i segni.

Sul piano fonetico, per il pubblico lusofono e per la parte del pubblico che non pronuncia la lettera "å" come la "o" del segno anteriore, permaneva una somiglianza solo bassa; per il pubblico, in particolare svedese, per il quale "å" e "o" hanno la stessa pronuncia, la somiglianza fonetica poteva salire a un livello medio. Tuttavia, il Tribunale ha considerato decisiva la prevalenza dell’aspetto visivo, dato che i prodotti sono normalmente venduti in self-service e il pubblico li sceglie prevalentemente in base alla percezione visiva.

Sul piano concettuale, il marchio figurativo anteriore poteva evocare bevande all’arancia frizzanti o a base di succo d’arancia, ma tale contenuto era anch’esso descrittivo e non idoneo a rafforzare in modo rilevante la memorizzazione del segno.

Quanto ai prodotti della classe 33, il Tribunale ha confermato l’assenza di rischio di confusione anche in presenza di identità dei prodotti, soprattutto perché il ricorrente non aveva sostenuto che il marchio figurativo anteriore avesse acquisito distintività per tali prodotti.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha respinto il motivo unico dedotto dalla ricorrente, ritenendo corretta la conclusione dell’EUIPO secondo cui non sussisteva probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Ha quindi respinto integralmente il ricorso. In materia di spese, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza e non vi è stata udienza, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

La mera identità dei prodotti e l’eventuale distintività rafforzata del marchio anteriore non bastano a fondare un rischio di confusione quando, nella percezione del pubblico rilevante, i segni presentano una somiglianza complessiva solo molto bassa, in particolare sul piano visivo. In tal caso, anche in presenza di una certa somiglianza fonetica o di riferimenti concettuali descrittivi, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 non consente di opporsi alla registrazione del marchio richiesto.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazioneprobabilità di confusionedistintività del marchioproprietà intellettuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.