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Sentenza

Sentenza n. 1591/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, presentata dal ricorrente in data 20 luglio 2023 (prot. n. -OMISSIS-), nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, e nomina di un commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202512359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 20 luglio 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo del Ministero dell’Interno di provvedere espressamente sulla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, nonché la nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto la violazione del termine di ventiquattro mesi per la conclusione del procedimento. Il Ministero si è costituito sostenendo che il procedimento fosse ancora in corso: con ministeriale del 17 giugno 2025 aveva comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in ragione dell’emersione di una notizia di reato del 19 luglio 2021 relativa all’art. 600-quater c.p., e aveva richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia informazioni sullo stato del procedimento penale, con istanze del 21 novembre e del 10 dicembre 2025. Il ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il termine per la conclusione del procedimento non fosse scaduto, poiché l’art. 9-ter della legge n. 91/1992 consente di prorogare il termine ordinario di ventiquattro mesi fino a un massimo di trentasei mesi dalla presentazione della domanda, in presenza degli ulteriori incombenti istruttori disposti dall’amministrazione. Considerata la domanda presentata il 20 luglio 2023, il termine definitivo è stato individuato nel 20 luglio 2026. La presentazione delle osservazioni al preavviso di diniego non impedisce all’amministrazione di prorogare il termine quando siano ancora necessarie informazioni d’ufficio sull’esito del procedimento penale. Il giudice ha inoltre ritenuto non esigibile che il Ministero decidesse esclusivamente sulla base degli elementi forniti dall’interessato, dovendo acquisire anche gli elementi reperibili d’ufficio in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, applicabili sia ai rapporti tra privati e pubblica amministrazione sia ai rapporti tra amministrazioni. La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere è stata quindi respinta; non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana oggetto del procedimento amministrativo.

  • art. 9-ter l. 91/1992

    Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.

    Il termine ordinario di ventiquattro mesi per la conclusione del procedimento di cittadinanza può essere prorogato fino a trentasei mesi quando siano necessari ulteriori incombenti istruttori; nel caso concreto il termine finale è stato individuato nel 20 luglio 2026.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto comunicato dal Ministero evidenzia che il procedimento era ancora in corso e consentiva all’interessato di presentare osservazioni.

  • art. 600-quater c.p.

    La notizia di reato relativa alla detenzione di materiale pedopornografico è stata considerata dal Ministero un elemento ostativo da approfondire mediante acquisizione di informazioni sul procedimento penale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, il termine ordinario di ventiquattro mesi può essere prorogato fino a trentasei mesi dalla presentazione della domanda quando l’amministrazione abbia disposto ulteriori incombenti istruttori necessari alla definizione della pratica.
  • La pendenza di acquisizioni istruttorie presso altre amministrazioni, in particolare per verificare l’esito di un procedimento penale rilevante ai fini della domanda di cittadinanza, può impedire la configurabilità del silenzio-inadempimento fino alla scadenza del termine massimo prorogato previsto dalla legge.
  • La presentazione di osservazioni al preavviso di diniego non preclude all’amministrazione, qualora persistano esigenze istruttorie non soddisfatte, di prorogare il termine di conclusione del procedimento nei limiti stabiliti dalla legge.
  • Nell’istruttoria amministrativa l’amministrazione non è tenuta a decidere esclusivamente sulla base degli elementi prodotti dall’interessato, ma può e deve acquisire d’ufficio gli elementi necessari alla completa ricostruzione dei fatti, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

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