Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13796/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida senza patente in regime di recidiva nel biennio, con pena di due mesi di arresto ed euro 3.000 di ammenda. Deduce: 1) violazione di legge sulla recidiva, sostenendo che il procedimento richiamato in contestazione non era ancora definito e che, in assenza di recidiva, la fattispecie sarebbe stata depenalizzata; 2) vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità, sempre collegato all'asserita erronea considerazione della recidiva; 3) violazione di legge per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla eccessività del trattamento sanzionatorio; 5) violazione dell'art. 129 c.p.p. per omesso rilievo della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene infondati o manifestamente infondati tutti i motivi: le censure su recidiva e responsabilità non si confrontano con la motivazione di merito, che ha fondato la sussistenza della recidiva nel biennio su plurimi elementi documentali e sulla mancata allegazione di elementi contrari da parte dell'imputato; la particolare tenuità del fatto è esclusa per difetto del requisito della non abitualità, essendo la condotta penalmente rilevante solo in presenza di recidiva nel biennio; la doglianza sulla pena è inammissibile perché attiene a valutazioni discrezionali del giudice di merito, sorrette da motivazione sufficiente; la prescrizione non è maturata perché, per i reati rientranti nel regime temporale considerato, il corso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, intervenuta prima del termine. Conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 1, e comma 15, secondo periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La guida senza patente assume rilievo penale nel caso di recidiva nel biennio; la reiterazione di precedenti sanzioni amministrative per la medesima violazione consente di integrare la contravvenzione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando la condotta presuppone la recidiva nel biennio, perché manca il requisito della non abitualità.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può motivare richiamando gravità del reato, precedenti e capacità a delinquere; una motivazione sintetica è sufficiente se la pena è contenuta entro limiti non eccedenti il medio edittale.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte esclude l'obbligo di proscioglimento per prescrizione perché il termine non era maturato al momento della decisione, in base alla disciplina che fa cessare il corso della prescrizione con la sentenza di primo grado per i fatti nel regime temporale indicato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 161-bis c.p.

    Per i reati commessi nel periodo indicato dalla norma, il corso della prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado.

  • d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, art. 5

    Richiamato per affermare che la prova della recidiva nel biennio è decisiva ai fini dell'esclusione della depenalizzazione della guida senza patente.

Massime di principio

  • Per la guida senza patente divenuta penalmente rilevante solo in presenza di recidiva nel biennio, la prova della reiterazione può essere desunta da elementi documentali oggettivi e dalla mancata allegazione di elementi contrari da parte dell'imputato; non è indispensabile una formale attestazione di definitività del precedente illecito se dagli atti emergono dati di sicuro valore probatorio.
  • Quando la responsabilità sia già stata confermata in due gradi di merito con motivazione coerente e completa, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre censure astratte o già esaminate, ma deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto non è configurabile se il reato presuppone una condotta abituale o reiterata che esclude il requisito della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis c.p.
  • La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge; è sufficiente una motivazione sintetica quando la sanzione irrogata è contenuta e il giudice richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La prescrizione non può essere dichiarata quando, per la disciplina applicabile ratione temporis, il corso del termine cessa con la sentenza di primo grado e tale sentenza è intervenuta prima della maturazione del termine stesso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.