Cassazione Penale, Ordinanza n. 06061/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è stata disposta alcuna modifica della sentenza impugnata sul punto delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore ha sostenuto che vi fossero elementi positivi favorevoli alla concessione delle attenuanti, già indicati in appello, ma non specificati in modo puntuale nel ricorso. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano generiche e sostanzialmente di merito, quindi non deducibili in sede di legittimità, e che la decisione di appello si fondava su argomentazioni prive di vizi logici e giuridici, valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato per reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e porto abusivo di armi.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non ricorrono ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di nuova valutazione del merito, se presentate in forma generica e priva di specificità.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, specie quando il giudice valorizzi precedenti penali significativi dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare l'esistenza di elementi positivi senza indicarli in modo puntuale e senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05960/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05969/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06036/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06037/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06038/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06039/2026 del 13/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →