Sentenza n. 1650/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS-, Città Metropolitana di Roma Capitale, Settore V, Servizi di Pianificazione e Gestione del Territorio, protocollo n. -OMISSIS- del 23 maggio 2017, notificata in data 15 maggio 2024, recante l’ordine di demolizione “di n. 15 plinti di fondazione” e “di un manufatto in pannelli prefabbricati poggiante sui plinti summenzionati, con pianta rettangolare di circa mt 8,15 x 9,75, coperto con tetto a due falde altezza al colmo di circa mt. 3,30 e allo spiovente di circa mt. 2,50, ultimazione in ogni sua parte con destinazione civile abitazione”, ubicati in -OMISSIS-, -OMISSIS-; del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 14 gennaio 2014; della nota prot. 3523 del 15 gennaio 2014 della Polizia Municipale; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di quindici plinti di fondazione e di un manufatto prefabbricato ad uso civile abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale del 23 maggio 2017, notificatagli il 15 maggio 2024, deducendo: 1) violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, delle regole partecipative, del contraddittorio e del legittimo affidamento, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e per il lungo tempo trascorso dalle pregresse pratiche edilizie e dal sopralluogo del 2014; 2) carenza e difetto di istruttoria e motivazione, violazione degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, del principio di affidamento e di proporzionalità, nonché degli artt. 2 e 3 Cost. e dell’art. 8 CEDU, per non avere il Comune esplicitato uno specifico interesse pubblico alla demolizione e per non avere considerato le condizioni di salute del ricorrente, i problemi psichiatrici dei figli e la destinazione abitativa del manufatto; 3) ulteriore difetto di istruttoria e motivazione per non avere l’amministrazione considerato le pratiche edilizie presentate dal dante causa del ricorrente nel 1992, 1993, 1995, 1996 e 2003, alcune delle quali asseritamente ancora pendenti, nonché per il mancato integrale accesso alla relativa documentazione e per una dedotta disparità di trattamento rispetto a soggetti terzi. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’acquisizione di ulteriore documentazione comunale. Il TAR ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, considerando provata e non contestata la notificazione dell’ordinanza il 15 maggio 2024. Ha stralciato due memorie depositate oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, ma ha utilizzato la documentazione depositata dal Comune, sebbene tardivamente, in quanto riferita alla pratica edilizia specificamente richiamata nel ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto tardive, ai fini dei termini a difesa e della fissazione dell’udienza, la memoria comunale e la memoria di replica depositate oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, disponendone lo stralcio; ha invece ritenuto utilizzabile la documentazione tardivamente depositata perché necessaria a chiarire una pratica edilizia richiamata dal ricorrente. Ha respinto l’istanza istruttoria, poiché il potere istruttorio officioso ex art. 63 c.p.a. è discrezionale e la causa era matura per la decisione. Nel merito, ha affermato che l’ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, sicché non occorrono la comunicazione di avvio del procedimento né uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistico-edilizia. La motivazione è sufficiente quando descrive le opere e indica le ragioni della loro abusività. Il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento alla conservazione dell’abuso. Il diritto all’abitazione, le condizioni di salute e l’art. 8 CEDU non impediscono la demolizione di un immobile abusivo, poiché l’interesse collettivo al governo del territorio e al ripristino dell’assetto urbanistico può prevalere; l’emergenza abitativa non può fondare un condono atipico o paralizzare l’esecuzione dell’ordine. Quanto alle pregresse pratiche edilizie, il TAR ha rilevato che il manufatto oggetto dell’ordinanza era stato realizzato tra il 2013 e il 2014, mentre le pratiche del dante causa erano anteriori e riguardavano opere diverse o comunque non si erano concluse con il rilascio di un titolo abilitativo. In particolare, una pratica del 1993 era stata sospesa per carenza grafica, quella del 1995 riguardava due depositi agricoli di dimensioni inferiori, e la domanda del 2003 era stata rigettata. Non è stata inoltre provata l’esistenza di una domanda di condono pendente relativa al prefabbricato. Le questioni relative all’accesso a documenti ulteriori e all’eventuale ostensione a terzi esulavano dall’oggetto del giudizio; per l’accesso il ricorrente avrebbe potuto proporre il rito ex art. 116 c.p.a. Il TAR ha quindi accertato la legittimità dell’ordinanza e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il deposito degli atti processuali effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, quando l’atto è depositato in funzione di un’udienza già fissata, si considera effettuato il giorno successivo ai fini dei termini a difesa e della fissazione dell’udienza, risultando tardivo.
art. 4, comma 4, allegato 2, c.p.a.
La possibilità tecnica di depositare telematicamente fino alle ore 24 dell’ultimo giorno non esclude che, per gli atti in scadenza riferiti a un’udienza già fissata, il deposito oltre le ore 12 sia considerato effettuato il giorno successivo.
art. 115, comma 1, c.p.c.
La mancata contestazione da parte del Comune della data di notificazione dell’ordinanza ha consentito di ritenere provata tale circostanza e di considerare tempestivo il ricorso.
art. 63 c.p.a.
L’esercizio dei poteri istruttori officiosi è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice e non è necessario quando la causa è già matura per la decisione.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente, disciplina la demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o totale difformità dal permesso; il TAR ha comunque ritenuto legittimo l’ordine demolitorio in ragione della natura abusiva dell’opera.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alle conseguenze dell’abuso edilizio; il TAR ha escluso che le pregresse pratiche edilizie o le condizioni personali potessero impedire la demolizione.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente insieme alle regole partecipative; il TAR ha escluso la necessità di un apporto partecipativo preventivo per l’ordine di demolizione, quale atto vincolato e sanzionatorio.
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio non attribuisce un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo e non impedisce, in astratto, l’ordine di demolizione volto a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio sull’accesso agli atti costituisce lo strumento processuale appropriato per contestare il diniego o la mancata ostensione di documenti amministrativi specificamente individuati.
art. 117 Cost.
Il TAR ha richiamato il parametro costituzionale nel rilevare che la prevalenza dell’interesse pubblico alla repressione degli abusi non determina, in astratto, contrasto della disciplina edilizia con la normativa convenzionale.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto dovuto e vincolato: non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né una preventiva partecipazione del destinatario, salvo specifiche diverse circostanze non emergenti dalla decisione.
- Per legittimare un ordine di demolizione è sufficiente una motivazione che descriva le opere e indichi le ragioni della loro abusività; non è necessario esplicitare uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto all’interesse, immanente, al ripristino della legalità urbanistico-edilizia.
- Il mero decorso del tempo, anche prolungato, non genera un legittimo affidamento alla conservazione di un’opera abusiva e non impone all’amministrazione una motivazione rafforzata fondata sulla comparazione tra l’interesse repressivo e la posizione del privato.
- Il diritto all’abitazione, le esigenze familiari, le condizioni di salute e l’art. 8 CEDU non attribuiscono un diritto assoluto alla conservazione o all’occupazione di un immobile abusivo e non possono, di per sé, paralizzare la demolizione né giustificare forme di condono atipico.
- Pregresse pratiche edilizie non definite con il rilascio di un titolo abilitativo non legittimano un’opera successivamente realizzata, soprattutto quando abbiano a oggetto interventi diversi per natura, dimensioni o destinazione; l’ordine di demolizione resta legittimo se l’opera è priva di valido titolo.
- Le contestazioni relative alla mancata ostensione di documenti amministrativi devono essere fatte valere mediante il rito sull’accesso ex art. 116 c.p.a.; nel giudizio di annullamento dell’ordine di demolizione il giudice acquisisce soltanto la documentazione pertinente alla verifica della legittimità dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →