Cassazione Penale, Sentenza n. 23822/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Madonia ha chiesto l'applicazione dell'art. 184 cod. pen. con dichiarazione di estinzione delle pene detentive temporanee comprese nel cumulo, sostenendo di aver integralmente scontato il triennio di isolamento diurno e di essere stato ristretto senza soluzione di continuità per oltre trenta anni. Ha inoltre richiamato l'ordinanza del 24.1.2022, con cui la stessa Corte d'Assise d'Appello di Palermo aveva commutato uno degli ergastoli in trent'anni di reclusione in ottemperanza alla sentenza Scoppola della Corte EDU, deducendo che tale commutazione renderebbe applicabile il meccanismo dell'art. 184. La Corte d'Appello aveva rigettato l'istanza ritenendo mancante il presupposto normativo principale per l'applicazione dell'art. 184, ossia la caducazione sopravvenuta dell'ergastolo a seguito di atto di clemenza o altro fatto estintivo idoneo.
La decisione
La Corte suprema ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la commutazione di un ergastolo in trent'anni disposta in esecuzione della sentenza Scoppola non costituisce un fenomeno estintivo della pena perpetua ma una sostituzione della pena; pertanto non ricorre il presupposto dell'art. 184, primo comma, cod. pen., che richiede che non sia più in esecuzione alcuna pena per il delitto già sanzionato con l'ergastolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 184 cod. pen.
Regola lo scioglimento del cumulo quando non è più in esecuzione alcuna pena per il delitto già sanzionato con l'ergastolo; richiede una causa estintiva della pena perpetua e non opera quando l'ergastolo è semplicemente sostituito da una pena temporanea.
Sentenza Scoppola (Corte EDU, 17.10.2009)
Ha imposto adeguamenti per sentenze passate con rito abbreviato; in applicazione della Scoppola in sede esecutiva nazionale alcuni ergastoli sono stati sostituiti con pene temporanee (es. 30 anni), ma tale sostituzione non equivale a estinzione dell'ergastolo ai fini dell'art. 184 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen.
Individua le norme sulle motivazioni di ricorso per cassazione; il ricorso è stato formulato richiamando le lettere b) ed e) di questo articolo (erronea applicazione della legge e illogicità della motivazione).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicato alla condanna del ricorrente alle spese.
Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n.25982/2023, Pg c. Racco; Sez.1, n.21309/2016, Raucci)
Conferma il principio secondo cui la sostituzione dell'ergastolo con pena temporanea in ottemperanza alla giurisprudenza europea non determina l'estinzione della pena perpetua ai fini dell'art. 184.
Massime di principio
- L'art. 184 cod. pen. opera solo quando la pena dell'ergastolo è effettivamente cessata dall'essere in esecuzione (estinta), non quando è stata semplicemente sostituita o commutata in una pena temporanea.
- La sostituzione dell'ergastolo con una pena temporanea disposta in attuazione di pronunce della Corte EDU (es. Scoppola) costituisce una sostituzione della pena e non un fatto estintivo ai fini del meccanismo dello scioglimento del cumulo previsto dall'art. 184.
- La commutazione di uno solo degli ergastoli inclusi in un cumulo non determina automaticamente lo scioglimento del cumulo né l'estinzione delle pene temporanee residue; occorre valutare caso per caso se vi sia una causa estintiva rilevante ai sensi dell'art. 184.
- Per ottenere lo scioglimento del cumulo ai sensi dell'art. 184 è necessario provare l'avvenuta estinzione della pena perpetua (ad es. amnistia, grazia o altra causa estintiva riconosciuta), non bastano modifiche di esecuzione riconducibili a sostituzioni per esigenze di conformità a pronunce sovranazionali.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure devono essere inquadrate nelle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen.; in caso di rigetto il ricorrente può essere condannato alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
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