Cassazione Civile, Ordinanza n. 28722/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso della società concessionaria, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato il ricorso introduttivo originario del contribuente perché tardivo. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da due iscrizioni a ruolo esattoriali e dalla successiva iscrizione ipotecaria su immobili del contribuente. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario sostenendo di non avere mai ricevuto rituale notifica delle cartelle di pagamento e deducendo altresì l'irregolarità delle notifiche eseguite a Milano, anziché nel luogo di residenza risultante a Padova. La Commissione tributaria provinciale, poi confermata in appello, aveva accolto il ricorso ritenendo non valide le notifiche e tempestiva l'impugnazione perché il contribuente avrebbe avuto piena conoscenza degli atti solo nel marzo 2012. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 139 e 221 c.p.c., sostenendo la validità delle notifiche eseguite presso il domicilio fiscale risultante dall'anagrafe tributaria e ricevute da familiari conviventi, con piena prova degli avvisi di ricevimento fino a querela di falso; (2) violazione degli artt. 21 e 27 d.lgs. n. 546 del 1992 e 56 e 267 c.p.c., deducendo l'erroneità della decisione sulla tempestività del ricorso e sull'eccezione di incompetenza territoriale; (3) violazione dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo la regolarità dell'iscrizione ipotecaria in quanto il ruolo si sarebbe formato validamente. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, osservando che dalla stessa ricostruzione del contribuente risultava la conoscenza dell'iscrizione ipotecaria nel marzo 2012 e che da tale momento decorreva il termine di 60 giorni per impugnare il ruolo e l'ipoteca; le richieste reiterate di informazioni non sospendevano né interrompevano tale termine. Ne ha tratto la conseguenza che il ricorso originario era tardivo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 139 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la ritualità della notifica presso il domicilio fiscale e a mani di familiare convivente.
art. 221 c.p.c.
Invocato per affermare la piena efficacia probatoria degli avvisi di ricevimento, non contestati con querela di falso.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte afferma che il termine di 60 giorni per l'impugnazione decorre dalla conoscenza dell'atto e che, in base alla ricostruzione degli stessi fatti del contribuente, il ricorso era tardivo.
art. 27 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel secondo motivo come norma processuale relativa alle eccezioni preliminari e pregiudiziali nel processo tributario.
art. 56 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo dalla ricorrente per le questioni preliminari, ma assorbito dal rigetto nel merito del ricorso originario.
art. 267 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo dalla ricorrente, senza autonoma trattazione decisiva nella motivazione finale.
art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973
Invocato per sostenere che, essendosi formato regolarmente il ruolo, l'iscrizione ipotecaria era valida ed efficace.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il ricorso contro il ruolo o contro l'iscrizione ipotecaria va proposto entro il termine di 60 giorni dalla concreta conoscenza dell'atto; la mera facoltà di impugnare non esonera dal rispetto del termine decadenziale.
- Le richieste di chiarimenti o informazioni rivolte all'amministrazione o all'agente della riscossione non sospendono né interrompono il termine per impugnare, salvo specifica previsione normativa.
- Quando la tardività del ricorso introduttivo è desumibile dagli stessi fatti allegati dalla parte ricorrente, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando l'originaria impugnazione.
- Le censure sulla regolarità della notifica e sulla validità degli atti restano assorbite se la domanda originaria è comunque inammissibile o tardiva per decorso del termine di impugnazione.
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