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Sentenza

Sentenza n. 1718/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del permesso di costruire n. 102/2025, rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico del Comune di Alessandria in data 12.06.2025, avente ad oggetto "Recupero del rustico ai sensi della LR 16/2018 e ampliamento", relativo all'immobile sito in Alessandria, Via della Manza n. 56; - di ogni altro atto, presupposto conseguente o comunque connesso con il provvedimento citato.

Giustizia amministrativa202502800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire per il recupero a fini residenziali di un rustico ai sensi della L.R. Piemonte n. 16/2018, con ampliamento volumetrico, vano scala, servizi igienici e balcone

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Alessandria al proprietario dell'immobile confinante. In via preliminare, il controinteressato ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere, sostenendo che la mera vicinitas non fosse sufficiente. Nel merito, la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 45 e 65 delle NTA del PRG e della L.R. Piemonte n. 16/2018, nonché travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e contraddittorietà, poiché l'ampliamento sarebbe stato assentito ai sensi dell'art. 65 delle NTA, disposizione riferita ai fabbricati già ad uso residenziale, mentre il rustico aveva destinazione rurale e di deposito; inoltre, nelle aree agricole l'art. 45 avrebbe consentito ampliamenti solo se funzionali alla conduzione dei fondi; 2) violazione della disciplina regionale sul recupero dei rustici e dell'art. 7 della L.R. n. 16/2018, difetto di motivazione e travisamento, perché il recupero avrebbe dovuto riguardare il patrimonio edilizio esistente senza consentire un ampliamento fondato su norme generali per edifici residenziali; 3) violazione dell'art. 5, punto 10, delle NTA, per la collocazione di un balcone a distanza inferiore da quella prevista rispetto al confine, anche in ragione della presenza di un pannello cieco. Il Comune e il controinteressato hanno sostenuto che il rustico fosse accessorio di un fabbricato residenziale già assentito con titoli edilizi del 2001 e del 2002, che la L.R. n. 16/2018 consentisse gli ampliamenti previsti dal PRG e che il balcone, avendo aggetto inferiore a 1,50 metri, fosse irrilevante ai fini delle distanze.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di interesse. La vicinitas costituisce titolo di legittimazione, ma occorre anche uno specifico e concreto pregiudizio potenziale. Nel caso concreto tale pregiudizio è stato ravvisato nella realizzazione dell'ampliamento a ridosso di una parete finestrata dell'abitazione della ricorrente, con possibile riduzione della godibilità e dell'illuminazione dell'immobile. Nel merito, il TAR ha accolto i primi due motivi. La L.R. Piemonte n. 16/2018 non esclude in assoluto gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali nell'ambito del recupero dei rustici; tuttavia, le norme comunali invocate non erano applicabili al manufatto. L'art. 65 delle NTA consente l'ampliamento una tantum dei soli fabbricati già ad uso residenziale. Il rustico, invece, aveva destinazione rurale e di deposito e sarebbe divenuto parzialmente residenziale soltanto per effetto del titolo impugnato. I titoli edilizi del 2001 e del 2002 riguardavano un distinto fabbricato rurale, divenuto abitazione del controinteressato, e non trasferivano la destinazione residenziale al rustico. Neppure l'art. 47, comma 1, lett. a), delle NTA, che consente ampliamenti sugli edifici a destinazione residenziale in area agricola, legittimava l'intervento: la volumetria era stata calcolata sul distinto edificio residenziale e utilizzata per ampliare il rustico, mediante un improprio cumulo tra la disciplina del recupero dei rustici e quella degli ampliamenti degli edifici residenziali. Il terzo motivo è stato respinto. Il balcone, con aggetto inferiore a 1,50 metri, non rientra nella sagoma rilevante ai fini delle distanze secondo il coordinamento tra i punti 3 e 10 dell'art. 5 delle NTA. Il pannello cieco frangivista non ne modificava le caratteristiche oggettive e funzionali, poiché il balcone restava aperto e di profondità inferiore al limite regolamentare. Il ricorso è stato pertanto accolto e il permesso di costruire annullato. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 L.R. Piemonte n. 16/2018

    "a solo scopo residenziale o per destinazioni d'uso compatibili o complementari con la residenza"; "senza alcuna modificazione delle sagome esistenti [...] salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dai PRG"

    La disciplina regionale consente il recupero dei rustici a fini residenziali, in linea generale senza modifica della sagoma, ma non esclude gli incrementi volumetrici eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali. Tali incrementi devono però trovare autonomo fondamento in norme comunali effettivamente applicabili al fabbricato interessato.

  • art. 65 NTA del PRG di Alessandria

    "Nei fabbricati ad uso residenziale di fatto esistenti [...] potrà essere realizzato una tantum un modesto ampliamento fino a 25 mq di superficie utile, oltre ad un ampliamento fino a 8 mq. per servizio igienico mancante per ogni abitazione"

    La disposizione riguarda esclusivamente fabbricati già ad uso residenziale alla data prevista dalla norma; non può essere applicata a un rustico che acquisisca la destinazione residenziale solo per effetto del permesso di costruire impugnato.

  • art. 47, comma 1, lett. a), NTA del PRG di Alessandria

    "su edifici a destinazione residenziale sono ammessi ampliamenti non superiori al 20% del volume residenziale esistente [...] da ricavarsi prioritariamente in fabbricati rustici annessi"

    La norma consente ampliamenti riferiti a edifici a destinazione residenziale e prevede che siano ricavati prioritariamente in rustici annessi per evitare il consumo di nuovo suolo. Non consente, invece, di calcolare la volumetria su un distinto fabbricato residenziale e di utilizzarla per ampliare un rustico separato, sommando impropriamente discipline diverse.

  • art. 5, punti 3 e 10, NTA del PRG di Alessandria

    "balconi aperti con aggetto inferiore a ml. 1,50"; "le distanze dei fabbricati dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell'altezza del fabbricato e comunque non inferiore a ml. 5,00 con parete finestrata, a ml. 3,00 con parete non finestrata"

    Il balcone aperto con aggetto inferiore a 1,50 metri non rientra nella superficie coperta e non rileva ai fini del rispetto delle distanze dal confine. Un pannello cieco frangivista non modifica tale qualificazione se il balcone conserva le caratteristiche di struttura aperta e di limitato aggetto.

  • art. 13 c.p.a.

    Il giudice ha applicato il criterio secondo cui la legittimazione derivante dalla vicinitas non esaurisce l'interesse a ricorrere, che richiede l'allegazione di uno specifico e concreto pregiudizio potenziale.

Massime di principio

  • Nel contenzioso edilizio, la vicinitas fonda la legittimazione a impugnare il titolo edilizio rilasciato a un terzo, ma l'interesse a ricorrere richiede anche l'allegazione di un pregiudizio specifico, concreto e oggettivamente percepibile, valutabile in prospettiva e non necessariamente coincidente con un danno economico attuale.
  • La disciplina regionale che consente il recupero residenziale dei rustici e fa salvi gli incrementi previsti dagli strumenti urbanistici comunali non attribuisce automaticamente il diritto all'ampliamento: l'incremento deve essere autorizzato da una norma comunale applicabile al fabbricato e alla sua destinazione d'uso.
  • Una norma urbanistica che consente ampliamenti dei fabbricati già ad uso residenziale non può essere applicata a un rustico privo di destinazione residenziale, quando tale destinazione venga acquisita soltanto mediante il contestuale intervento di recupero autorizzato dal titolo impugnato.
  • La previsione urbanistica secondo cui l'ampliamento di edifici residenziali in area agricola deve essere ricavato prioritariamente in fabbricati rustici annessi consente di utilizzare volumi rustici preesistenti per assorbire l'ampliamento, ma non permette di calcolare la volumetria su un distinto edificio residenziale e di trasferirla per aggiungere nuova volumetria a un rustico separato.
  • Ai fini delle distanze disciplinate dalle norme tecniche urbanistiche, un balcone aperto con aggetto inferiore alla soglia espressamente prevista dalla disciplina locale può essere escluso dal computo della sagoma o della superficie coperta; la presenza di un pannello frangivista non incide su tale qualificazione se non altera le caratteristiche strutturali e funzionali del balcone.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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