Cassazione Penale, Ordinanza n. 30988/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conferma quindi la condanna per bancarotta fraudolenta documentale specifica, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la condotta sarebbe riconducibile al meno grave reato di cui all'art. 217 l. fall. La Corte di cassazione rileva che la censura è sostanzialmente di merito, riproduce doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano desunto il fine di recare pregiudizio ai creditori dalle modalità della condotta e, in particolare, dal fatto che l'assenza delle scritture non aveva consentito di verificare la destinazione di somme e beni di rilevante valore provenienti dal fallimento.
Norme richiamate
art. 217 l. fall.
Viene richiamato come ipotesi meno grave, contrapposta alla bancarotta fraudolenta documentale, ma la Corte non accoglie la qualificazione proposta dal ricorrente.
bancarotta fraudolenta documentale
Il fine di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto dalle modalità della condotta e dagli effetti impeditivi dell'assenza delle scritture sulla ricostruzione della gestione patrimoniale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dai giudici di merito.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale può essere inferita dalle modalità concrete della condotta e dalla funzione ostativa dell'omessa tenuta o esibizione delle scritture rispetto alla verifica della destinazione di rilevanti risorse patrimoniali.
- Quando la sentenza di primo grado e quella di appello sono tra loro coerenti e si integrano reciprocamente, la motivazione complessiva può essere valutata unitariamente ai fini del controllo di legittimità.
- La mera prospettazione di una qualificazione giuridica meno grave non è sufficiente a fondare l'annullamento se i giudici di merito hanno già spiegato in modo logicamente coerente le ragioni della diversa sussunzione del fatto.
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