Cassazione Civile, Sentenza n. 25633/2023 del 01/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che, nel giudizio di rinvio, aveva accolto l'appello della società riconoscendole il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate per il triennio 1990-1992 (escluse le somme a titolo di IVA). L'Agenzia deduceva: (i) vizi procedurali (inammissibilità dell'istanza di rimborso per mancanza dell'indicazione del "quantum" e della prova dei versamenti); (ii) contrasto con il diritto dell'Unione e con la decisione della Commissione europea n. C(2015)5549 del 14/08/2015 che aveva dichiarato incompatibili con il mercato interno le agevolazioni previste per il sisma in Sicilia del 1990, ergo mancanza del diritto al rimborso per i contribuenti esercenti attività d'impresa; (iii) violazione/errata applicazione di norme civili e processuali relative al giudicato (art. 2909 c.c.) e onere della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di precisione e ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo nel merito. Ha affermato e chiarito il seguente principio: il giudicato nazionale che riconosca un'agevolazione incompatibile con il diritto dell'Unione (aiuto di Stato) è cedevole alla decisione della Commissione che accerti tale incompatibilità; tale cedevolezza è indipendente dalla anteriore o successiva formazione del giudicato rispetto alla decisione della Commissione. Tuttavia la cedevolezza non comporta l'azzeramento del giudicato come titolo giuridico: il giudicato permane nell'ordinamento ma può risultare inidoneo a produrre effetti esecutivi (ossia a fondare l'esecuzione per ottenere il pagamento dell'agevolazione). Le problematiche relative all'ineseguibilità del titolo, al recupero delle somme e all'applicazione di norme sopravvenute (es. art. 1, comma 665 L. n. 190/2014 modificato successivamente) sono rimesse alla fase di esecuzione/ottemperanza e non potevano essere risolte nel presente giudizio di merito. In pratica il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato e la pronuncia di merito che riconosceva il diritto della società al rimborso resta, mentre l'azione pubblica di recupero e le questioni esecutive dovranno essere trattate nelle sedi opportune.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi dedotti dall'Amministrazione
artt. 18, 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992
richiamati dall'Amministrazione in relazione a presunti vizi processuali e di presidio probatorio; la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di precisione
art. 2909 cod. civ.
norma sull'autorità della cosa giudicata; la Corte ha precisato che il principio del giudicato non impedisce il recupero di aiuti di Stato incompatibili, ma il giudicato permane come titolo; la sua efficacia esecutiva può essere esclusa in virtù del diritto unionale
artt. 2697 e 324 cod. civ. / cod. proc. civ.
riferimenti all'onere della prova e alla produzione di documenti; la Corte ha rinviato molte valutazioni probatorie al giudice di merito/fase esecutiva
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
disposizione nazionale che prevedeva la definizione automatica/rimborso del 90% per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; la Corte ricorda che l'applicabilità della norma è limitata in materia di IVA e, per gli imprenditori, può essere preclusa dall'incompatibilità con il diritto UE
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
norma interpretativa/di chiarimento citata: la Corte osserva che le questioni connesse alla sua applicazione (e a successivi interventi normativi che hanno limitato i rimborsi) vanno affrontate in sede esecutiva
art. 16-octies D.L. n. 91/2017 conv. L. n. 123/2017
modifica normativa sopravvenuta richiamata dall'Amministrazione; la Corte rinvia l'esame degli effetti alla fase esecutiva
VI Direttiva (n. 77/388/CEE) e diritto IVA
la Corte di giustizia ha ritenuto che la disposizione nazionale non fosse applicabile all'IVA per violazione del principio di neutralità fiscale; richiamo al precedente giurisprudenziale che ha escluso il rimborso per l'IVA
artt. 107 e 108 TFUE
criteri per la qualificazione e la compatibilità degli aiuti di Stato; la Corte conferma che la Commissione ha competenza esclusiva sulla valutazione di compatibilità
Decisione Commissione UE n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015
la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato interno gli aiuti fiscali per il sisma 1990; la Corte statuisce che una decisione definitiva della Commissione rende cedevole il giudicato nazionale, incidendo sull'eseguibilità del titolo
Regolamento (CE) n. 1407/2013 e n. 717/2014 (de minimis)
menzionati come possibili giustificazioni di singoli aiuti conciliabili con il diritto UE; il giudice di merito deve valutare, allo stato dei fatti e su prova, se un aiuto possa rientrare in tali eccezioni
Giurisprudenza Corte di Giustizia (es. C-119/05 Lucchini; C-82/2014)
utilizzata per ricostruire il principio secondo cui il diritto dell'Unione ostacola l'applicazione di norme nazionali che impediscano il recupero di aiuti incompatibili; la Corte ha declinato l'effetto pratico di tale principio sul giudicato nazionale (cedevolezza limitata all'inidoneità esecutiva)
Massime di principio
- Se una Commissione europea ha dichiarato definitivamente incompatibile un regime di agevolazioni con il mercato interno, il diritto dell'Unione prevale: i giudici nazionali devono considerare quella decisione vincolante e non ostare al recupero degli aiuti
- Un giudicato nazionale che riconosca un diritto a ricevere agevolazioni incompatibili con il diritto UE rimane formalmente esistente nell'ordinamento, ma può risultare inidoneo a produrre effetti esecutivi (ossia non può necessariamente fondare l'esecuzione per ottenere il pagamento dell'aiuto)
- Il tempo (anteriorità o posteriorità) della decisione della Commissione rispetto alla formazione del giudicato nazionale è irrilevante ai fini della prevalenza del diritto UE sulla eseguibilità del giudicato
- Questioni relative all'ineseguibilità del titolo, al recupero delle somme illegittime e all'applicazione di disposizioni sopravvenute (compresi limiti di stanziamento o norme di interpretazione autentica) devono essere trattate nella sede di ottemperanza o esecutiva, non nel giudizio di merito che accerta il diritto sostanziale
- Spetta al giudice di merito (e, eventualmente, alla fase esecutiva) accertare, sulla base delle allegazioni e delle prove di parte, se un vantaggio costituisca un 'aiuto individuale' compatibile (es. rientrante nel regime de minimis o in altro regime approvato) e quindi non assoggettato al recupero
- In presenza di provvedimenti comunitari che dichiarano incompatibilità, l'amministrazione pubblica ha l'onere di attivare il recupero; il privato che intenda opporre il giudicato dovrà sollevare le specifiche questioni in sede di ottemperanza
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