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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25633/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che, nel giudizio di rinvio, aveva accolto l'appello della società riconoscendole il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate per il triennio 1990-1992 (escluse le somme a titolo di IVA). L'Agenzia deduceva: (i) vizi procedurali (inammissibilità dell'istanza di rimborso per mancanza dell'indicazione del "quantum" e della prova dei versamenti); (ii) contrasto con il diritto dell'Unione e con la decisione della Commissione europea n. C(2015)5549 del 14/08/2015 che aveva dichiarato incompatibili con il mercato interno le agevolazioni previste per il sisma in Sicilia del 1990, ergo mancanza del diritto al rimborso per i contribuenti esercenti attività d'impresa; (iii) violazione/errata applicazione di norme civili e processuali relative al giudicato (art. 2909 c.c.) e onere della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di precisione e ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo nel merito. Ha affermato e chiarito il seguente principio: il giudicato nazionale che riconosca un'agevolazione incompatibile con il diritto dell'Unione (aiuto di Stato) è cedevole alla decisione della Commissione che accerti tale incompatibilità; tale cedevolezza è indipendente dalla anteriore o successiva formazione del giudicato rispetto alla decisione della Commissione. Tuttavia la cedevolezza non comporta l'azzeramento del giudicato come titolo giuridico: il giudicato permane nell'ordinamento ma può risultare inidoneo a produrre effetti esecutivi (ossia a fondare l'esecuzione per ottenere il pagamento dell'agevolazione). Le problematiche relative all'ineseguibilità del titolo, al recupero delle somme e all'applicazione di norme sopravvenute (es. art. 1, comma 665 L. n. 190/2014 modificato successivamente) sono rimesse alla fase di esecuzione/ottemperanza e non potevano essere risolte nel presente giudizio di merito. In pratica il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato e la pronuncia di merito che riconosceva il diritto della società al rimborso resta, mentre l'azione pubblica di recupero e le questioni esecutive dovranno essere trattate nelle sedi opportune.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

    disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi dedotti dall'Amministrazione

  • artt. 18, 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamati dall'Amministrazione in relazione a presunti vizi processuali e di presidio probatorio; la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di precisione

  • art. 2909 cod. civ.

    norma sull'autorità della cosa giudicata; la Corte ha precisato che il principio del giudicato non impedisce il recupero di aiuti di Stato incompatibili, ma il giudicato permane come titolo; la sua efficacia esecutiva può essere esclusa in virtù del diritto unionale

  • artt. 2697 e 324 cod. civ. / cod. proc. civ.

    riferimenti all'onere della prova e alla produzione di documenti; la Corte ha rinviato molte valutazioni probatorie al giudice di merito/fase esecutiva

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    disposizione nazionale che prevedeva la definizione automatica/rimborso del 90% per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; la Corte ricorda che l'applicabilità della norma è limitata in materia di IVA e, per gli imprenditori, può essere preclusa dall'incompatibilità con il diritto UE

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    norma interpretativa/di chiarimento citata: la Corte osserva che le questioni connesse alla sua applicazione (e a successivi interventi normativi che hanno limitato i rimborsi) vanno affrontate in sede esecutiva

  • art. 16-octies D.L. n. 91/2017 conv. L. n. 123/2017

    modifica normativa sopravvenuta richiamata dall'Amministrazione; la Corte rinvia l'esame degli effetti alla fase esecutiva

  • VI Direttiva (n. 77/388/CEE) e diritto IVA

    la Corte di giustizia ha ritenuto che la disposizione nazionale non fosse applicabile all'IVA per violazione del principio di neutralità fiscale; richiamo al precedente giurisprudenziale che ha escluso il rimborso per l'IVA

  • artt. 107 e 108 TFUE

    criteri per la qualificazione e la compatibilità degli aiuti di Stato; la Corte conferma che la Commissione ha competenza esclusiva sulla valutazione di compatibilità

  • Decisione Commissione UE n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015

    la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato interno gli aiuti fiscali per il sisma 1990; la Corte statuisce che una decisione definitiva della Commissione rende cedevole il giudicato nazionale, incidendo sull'eseguibilità del titolo

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013 e n. 717/2014 (de minimis)

    menzionati come possibili giustificazioni di singoli aiuti conciliabili con il diritto UE; il giudice di merito deve valutare, allo stato dei fatti e su prova, se un aiuto possa rientrare in tali eccezioni

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia (es. C-119/05 Lucchini; C-82/2014)

    utilizzata per ricostruire il principio secondo cui il diritto dell'Unione ostacola l'applicazione di norme nazionali che impediscano il recupero di aiuti incompatibili; la Corte ha declinato l'effetto pratico di tale principio sul giudicato nazionale (cedevolezza limitata all'inidoneità esecutiva)

Massime di principio

  • Se una Commissione europea ha dichiarato definitivamente incompatibile un regime di agevolazioni con il mercato interno, il diritto dell'Unione prevale: i giudici nazionali devono considerare quella decisione vincolante e non ostare al recupero degli aiuti
  • Un giudicato nazionale che riconosca un diritto a ricevere agevolazioni incompatibili con il diritto UE rimane formalmente esistente nell'ordinamento, ma può risultare inidoneo a produrre effetti esecutivi (ossia non può necessariamente fondare l'esecuzione per ottenere il pagamento dell'aiuto)
  • Il tempo (anteriorità o posteriorità) della decisione della Commissione rispetto alla formazione del giudicato nazionale è irrilevante ai fini della prevalenza del diritto UE sulla eseguibilità del giudicato
  • Questioni relative all'ineseguibilità del titolo, al recupero delle somme illegittime e all'applicazione di disposizioni sopravvenute (compresi limiti di stanziamento o norme di interpretazione autentica) devono essere trattate nella sede di ottemperanza o esecutiva, non nel giudizio di merito che accerta il diritto sostanziale
  • Spetta al giudice di merito (e, eventualmente, alla fase esecutiva) accertare, sulla base delle allegazioni e delle prove di parte, se un vantaggio costituisca un 'aiuto individuale' compatibile (es. rientrante nel regime de minimis o in altro regime approvato) e quindi non assoggettato al recupero
  • In presenza di provvedimenti comunitari che dichiarano incompatibilità, l'amministrazione pubblica ha l'onere di attivare il recupero; il privato che intenda opporre il giudicato dovrà sollevare le specifiche questioni in sede di ottemperanza

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