Cassazione Civile, Ordinanza n. 25341/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'INPS aveva emesso un avviso di addebito chiedendo il pagamento di contributi omessi alla Gestione Artigiani in relazione ai redditi percepiti dal resistente come socio di società di capitali. Il destinatario dell'avviso aveva proposto opposizione, accolta sia in primo sia in secondo grado, sul presupposto che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono qualificati fiscalmente come redditi di capitale e non come redditi d'impresa; pertanto non rientrano nella base imponibile contributiva di cui all'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione della medesima disciplina e della l. n. 233/1990, sostenendo che la base imponibile previdenziale dovesse ricomprendere tutti i redditi di impresa, a prescindere dalla partecipazione a società di persone o di capitali, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito il proprio orientamento secondo cui, poiché la normativa previdenziale richiama la totalità dei redditi d'impresa così come definiti dalla disciplina fiscale, e poiché gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa sono redditi di capitale, essi non concorrono alla base imponibile ai fini contributivi INPS. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. n. 384/1992
conv. con modif. nella l. n. 438/1992
La base imponibile contributiva va individuata secondo la nozione fiscale di reddito d'impresa; i redditi qualificati fiscalmente come redditi di capitale, se derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa, non vi rientrano.
l. n. 438/1992
Conversione del d.l. n. 384/1992 richiamato quale disciplina della base imponibile previdenziale.
l. n. 233/1990
Normativa richiamata dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti nell'ambito del procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro di riferimento per il contributo unificato cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Corte cost. n. 354/2001
Richiamata come fondamento di coerenza sistematica dell'orientamento seguito dalla Corte in materia di base imponibile previdenziale.
Massime di principio
- Quando la disciplina previdenziale rinvia alla nozione fiscale di reddito d'impresa, la base imponibile per i contributi va determinata in coerenza con la qualificazione tributaria del reddito.
- Gli utili percepiti dal socio di società di capitali per la sola partecipazione al capitale, senza svolgimento di attività lavorativa, sono redditi di capitale e non concorrono alla base imponibile contributiva INPS per la gestione artigiani.
- L'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina previdenziale non consente di estendere la contribuzione a redditi che, secondo il sistema fiscale, non hanno natura di reddito d'impresa.
- In sede di legittimità, il rigetto del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente anche quanto alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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