Sentenza n. 1610/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a. dell'ordinanza U.T.C. n. 7 del 14.11.2022, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Succivo, arch. Giuseppe De Rosa, recante ordine di “immediata chiusura e cessazione dell'attività entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici), onde consentire lo smaltimento del carburante residuo, eventualmente presente nei serbatoi”; b. del provvedimento prot. 21391 del 16.11.2022, a firma del Dirigente dell'Ufficio delle Dogane di Caserta (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli), recante “revoca della licenza IT00CEY01439W inerente l'attività, ai fini fiscali, di impianto di distribuzione stradale di carburanti (GPL) sito in località Sagliano snc - 81030 Succivo (CE)”; c. di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, consequenziale e/o propedeutico a quelli impugnati, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza dei provvedimenti che interdicono l'attività commerciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di chiusura e cessazione dell'attività di distribuzione di GPL e successiva revoca della licenza fiscale di esercizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che, in esecuzione di precedenti sentenze del giudice amministrativo, aveva imposto la chiusura e la cessazione dell'attività entro quindici giorni, nonché il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di revoca della licenza fiscale relativa all'impianto. Ha dedotto: violazione della normativa sulla semplificazione e liberalizzazione delle attività economiche, abnormità, sproporzione e contraddittorietà dell'azione amministrativa; natura meramente procedimentale dei vizi accertati nelle precedenti sentenze e possibilità di convalida dei titoli edilizi annullati ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990; illegittimità dell'inibizione dell'attività commerciale in assenza di sanzioni edilizie; illegittimità della revoca della licenza fiscale, che non era stata oggetto del precedente contenzioso e non sarebbe stata automaticamente caducata dall'annullamento dei titoli presupposti; violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, in quanto non sarebbero sussistiti i presupposti della revoca in autotutela; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e assenza di ragioni d'urgenza. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla chiusura dell'attività.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i provvedimenti comunale e dell'Agenzia delle Dogane costituissero conseguenza doverosa dell'annullamento giurisdizionale dei titoli edilizi e dell'autorizzazione petrolifera che costituivano presupposto dell'attività di distribuzione del GPL e della relativa licenza fiscale. La conformità urbanistico-edilizia dei locali e degli impianti deve sussistere sia al momento del rilascio sia per tutta la durata dell'attività commerciale; il suo venir meno incide automaticamente e immediatamente sulla legittimità dell'esercizio, senza margini di discrezionalità o valutazioni di proporzionalità. Il giudice ha escluso che le precedenti sentenze avessero rilevato soltanto la mancata acquisizione del parere sulla sicurezza stradale, evidenziando ulteriori carenze relative alla prevenzione incendi, all'autorizzazione unica ambientale, alla sicurezza fiscale e al collaudo dell'impianto GPL. Tali carenze escludevano anche la possibilità di ritenere sussistente un interesse pubblico alla convalida dei titoli annullati. L'assenza di provvedimenti sanzionatori edilizi non impediva l'inibizione dell'attività commerciale, trattandosi di conseguenze autonome della non conformità urbanistico-edilizia. La revoca della licenza fiscale, pur denominata revoca, non costituiva esercizio del potere di autotutela ex art. 21-quinquies l. 241/1990, ma mero atto di ritiro conseguente alla caducazione degli atti presupposti. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determinava l'annullabilità degli atti, poiché si trattava di provvedimenti vincolati e il loro contenuto non avrebbe potuto essere diverso. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, sia perché il danno derivava da provvedimenti legittimi e quindi non era ingiusto, sia perché non era stato quantificato né provato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori in favore di ciascuna parte resistente, per complessivi euro 3.000 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Disciplina il permesso di costruire in sanatoria richiesto dalla ricorrente; il giudizio non riconosce la permanenza degli effetti dei titoli edilizi dopo il loro annullamento giurisdizionale.
art. 26-bis d.lgs. 504/1995
Prevede la licenza di esercizio rilevante ai fini fiscali per l'impianto di distribuzione di GPL; la licenza è correlata all'attività e può essere ritirata quale conseguenza della caducazione degli atti presupposti che ne legittimavano l'esercizio.
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
La possibilità astratta di convalida non imponeva al Comune di mantenere in esercizio l'impianto, essendo state accertate carenze istruttorie gravi e plurime, anche in materia di prevenzione incendi.
art. 21-quinquies l. 241/1990
I relativi presupposti non erano applicabili alla revoca della licenza fiscale, poiché il provvedimento dell'Agenzia non costituiva autotutela decisoria fondata su una nuova ponderazione dell'interesse pubblico, ma ritiro conseguente alla caducazione degli atti presupposti.
art. 7 l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio non ha determinato l'illegittimità degli atti, trattandosi di provvedimenti vincolati.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio procedimentale non comporta l'annullamento quando, per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
artt. 2043 e 1226 c.c.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché il danno derivava da provvedimenti legittimi e, comunque, non era stato quantificato né provato.
Massime di principio
- La conformità urbanistico-edilizia dei locali e degli impianti costituisce presupposto permanente per l'esercizio dell'attività commerciale e deve sussistere non solo al momento del rilascio del titolo abilitativo, ma per tutta la durata dell'attività.
- L'annullamento giurisdizionale dei titoli edilizi e degli ulteriori atti autorizzatori presupposti all'esercizio di un'attività commerciale impone all'amministrazione di inibirne l'esercizio e consente il ritiro degli atti collegati, senza che residuino margini per una distinta valutazione di proporzionalità.
- L'inibizione dell'attività commerciale per difetto di conformità urbanistico-edilizia è autonoma rispetto all'eventuale irrogazione di sanzioni edilizie: l'amministrazione può impedire l'esercizio anche prima dell'adozione di specifici provvedimenti repressivi sull'abuso.
- Il ritiro di una licenza fiscale che sia conseguenza automatica della caducazione degli atti presupposti non costituisce revoca in autotutela fondata su una nuova ponderazione dell'interesse pubblico; non è pertanto soggetto ai presupposti dell'art. 21-quinquies l. 241/1990.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento di provvedimenti vincolati quando sia palese che il loro contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- La domanda risarcitoria non può essere accolta se il danno lamentato deriva da provvedimenti legittimi e il pregiudizio non è comunque specificamente provato e quantificato.
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