Cassazione Penale, Sentenza n. 18355/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo (sez. riesame) che aveva, pur annullando parzialmente l'ordinanza del GIP esclusivamente in relazione al ruolo di promotore e alla circostanza aggravante ex art. 416-bis, confermato per il resto la misura cautelare della custodia in carcere. Le censure proposte in Cassazione vertevano su: 1) presunta indeterminatezza del capo di imputazione e impossibilità di esercitare le facoltà difensive; 2) carenza di autonoma motivazione del GIP (limitata a riportare l'informativa di P.G.); 3) insufficienza dei gravi indizi rispetto al delitto di associazione mafiosa; 4) insufficienza dei gravi indizi rispetto all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (violazione artt. 192 e ss. c.p.p. e artt. 73-74 T.U. stupefacenti); 5) motivazione apparente ex art. 292 c.p.p.; 6) carenza delle esigenze cautelari in relazione all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (artt. 273, 274, 275 c.p.p.). Il ricorrente chiedeva l'annullamento della conferma della custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui in sede cautelare è richiesto non la prova piena ma la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e che gli indizi in questa fase non devono essere valutati con i criteri del giudizio di merito (art. 273 c.1-bis c.p.p. richiamo ai commi 3 e 4 dell'art.192, non al comma 2). La Corte ha ritenuto che le censure sollevate consistessero in una divergenza di valutazione dei fatti e non nella denuncia di violazioni di norme specifiche o di manifesta illogicità della motivazione; ha quindi ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione articolata e critica, avesse esaminato elementi quali intercettazioni, osservazioni, pedinamenti e conversazioni dimostrative della partecipazione e dell'influenza dell'indagato nel sodalizio mafioso e nella rete di traffico di stupefacenti, e avesse motivato la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la circostanza aggravante e il ruolo di promotore erano contestati ma il Tribunale di riesame aveva annullato solo quella specifica qualificazione, confermando il resto dell'impianto accusatorio.
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte distingue i criteri probatori del giudizio di merito (art.192, comma 2) dalla valutazione in sede cautelare: per le misure cautelari non è richiesto il livello di prova piena né la particolarissima qualificazione degli indizi prevista dal comma 2.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che in sede cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e per precisare il diverso regime valutativo rispetto al merito (cita il comma 1-bis).
art. 274 cod. proc. pen.
Riferimento ai criteri per l'adozione delle misure cautelari, esaminati dal Tribunale e ritenuti soddisfatti (esigenze cautelari).
art. 275 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'operatività della duplice presunzione dell'art.275, comma 3, e l'uso di tale presunzione nella valutazione della necessità della custodia cautelare (pericolo di reiterazione e di inquinamento delle prove).
art. 292 cod. proc. pen.
Impone al giudice delle misure un'autonoma valutazione degli elementi a sostegno della misura; la Corte precisa che l'obbligo è rispettato anche quando il giudice riporta pedissequamente atti fattuali purché espliciti il vaglio critico autonomo, come avvenuto nel caso.
artt. 73 e 74 Testo unico stupefacenti
Norme inerenti i reati in materia di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto sussistenti elementi indiziari (conversazioni, rendicontazioni, cassa comune, pianificazioni) idonei a fondare il giudizio di gravità indiziaria in ordine all'associazione per traffico di stupefacenti.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 292 c.p.p. che ha introdotto l'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice cautelare; la Corte ritiene questo obbligo adempiuto.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)
Richiamato nel contesto dei motivi di inammissibilità: per la cassazione avverso le misure cautelari è necessario denunciare violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione ai sensi di questo articolo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia della Corte (trasmissioni/adempimenti amministrativi).
Massime di principio
- In sede cautelare la prova piena non è richiesta: è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti senza denunciare violazioni normative specifiche sono inammissibili in Cassazione.
- Il giudice delle misure deve fornire un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi (art.292 c.p.p.), ma può riportare pedissequamente gli elementi fattuali tratti dagli atti d'indagine purché espliciti il proprio vaglio critico.
- Intercettazioni, osservazioni, pedinamenti e conversazioni che evidenzino ruolo, influenza e partecipazione attiva dell'indagato in un sodalizio criminale possono costituire indizi gravi sufficienti a giustificare la custodia cautelare.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; l'opposizione che si risolve in mera rivalutazione delle circostanze è destinata a essere dichiarata inammissibile.
- La presunzione prevista dall'art.275, comma 3, può essere richiamata dal giudice delle misure: in presenza di pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio la custodia cautelare può risultare l'unica misura adeguata.
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