Cassazione Penale, Ordinanza n. 20521/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani per diffamazione aggravata ex art. 595, commi primo e secondo, c.p. Il ricorso articolava due censure: con il primo motivo si lamentavano vizi di motivazione sulla responsabilità, deducendo una errata valutazione del compendio probatorio e sostenendo che i giudici di merito avessero indebitamente ricostruito i fatti; con il secondo motivo si deducevano violazione dell'art. 185 c.p. e vizio di motivazione quanto al risarcimento del danno, sostenendo che mancasse la prova di un concreto pregiudizio patito dalla persona offesa e che quindi non dovesse essere riconosciuto alcun risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte di appello aveva già chiarito in modo completo e puntuale che dagli elementi acquisiti emergeva una prova certa e idonea a fondare la responsabilità dell'imputato per la vicenda diffamatoria, senza bisogno di riferimenti a periodi storici indeterminati. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo perché, ai fini della condanna al risarcimento del danno nel processo penale, non è necessario accertare la concreta esistenza del danno risarcibile, essendo sufficiente la potenziale capacità lesiva del fatto, già riconosciuta nel caso concreto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il titolo di reato contestato, cioè la diffamazione punita nelle forme richiamate dalla sentenza di merito.
la Corte afferma che, ai fini della condanna al risarcimento del danno nel processo penale, non è necessario accertare la concreta esistenza del danno risarcibile, essendo sufficiente la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che si limiti a contestare in modo generico la valutazione del quadro probatorio quando la sentenza impugnata abbia già ricostruito in modo puntuale e coerente i fatti e gli elementi di prova posti a fondamento della responsabilità.
- In tema di diffamazione, la responsabilità può essere confermata quando il materiale probatorio consenta di individuare con precisione la vicenda lesiva e di escludere che l'affermazione accusatoria si fondi su riferimenti temporali o fattuali indeterminati.
- Ai fini della condanna al risarcimento del danno nel processo penale non è indispensabile una prova della concreta quantificazione o attualità del pregiudizio, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità offensiva del fatto.
- La doglianza sul danno risarcibile è infondata quando pretende un accertamento ulteriore rispetto a quello richiesto dalla responsabilità penale e dalla già riconosciuta idoneità lesiva della condotta.
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