Sentenza n. 1546/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza irrevocabile della Corte di Appello di Caltanissetta relativa alla determinazione dell’indennità per vincoli espropriativi e alla rifusione delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza all’ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta, emessa a seguito di opposizione alla stima e divenuta irrevocabile, con la quale era stata determinata in euro 74.188,48 l’indennità prevista dall’art. 39 del d.P.R. 327/2001 per il quinquennio 19 luglio 2005-19 luglio 2010, relativa ai vincoli espropriativi gravanti su terreni di loro proprietà. L’ordinanza aveva inoltre imposto al Comune di depositare le somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratte quelle eventualmente già versate per il medesimo titolo, e lo aveva condannato alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di consulenza tecnica. Nonostante l’avvio del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, il Comune non aveva ancora adempiuto. I ricorrenti hanno quindi domandato l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., considerando provata l’irrevocabilità del titolo giudiziale mediante l’attestazione depositata in giudizio e rilevando l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Il ricorso è stato accolto. Il Comune di Caltanissetta è stato ordinato di dare esecuzione all’ordinanza della Corte di Appello entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Decorso inutilmente tale termine, previa sollecitazione della parte interessata, il Prefetto di Caltanissetta dovrà intervenire in via sostitutiva, quale commissario ad acta, entro un ulteriore termine di sessanta giorni, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio dotato delle necessarie competenze. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione fonda il potere del giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso inutile del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, insieme all’irrevocabilità del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 39 d.P.R. 327/2001
La norma è richiamata quale base per la determinazione dell’indennità dovuta per la reiterazione o permanenza dei vincoli espropriativi, quantificata dalla Corte di Appello per il periodo considerato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è irrevocabile e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione.
- L’avvio da parte dell’amministrazione del procedimento interno di riconoscimento del debito fuori bilancio non equivale all’adempimento del titolo giudiziale e non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- In caso di mancata esecuzione del titolo entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere disposto l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato anche nel prefetto competente per territorio, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari dotati delle necessarie competenze.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine di esecuzione può riguardare sia il pagamento delle somme dovute in forza del titolo giudiziale sia gli ulteriori adempimenti specificamente imposti all’amministrazione, come il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1213/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1214/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1215/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1216/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1217/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1191/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →