Sentenza n. 4101/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del silenzio sull’istanza presentata all'AIFA il 16/7/2025 intesa ad ottenere l'inserimento della comunicazione di nuova commercializzazione e variazione in aumento del prezzo della specialità medicinale ATARAX classificata in fascia C, nella confezione “25 mg compresse rivestite con film” 20 compresse divisibili, sull'applicativo web all'uopo messo a disposizione dall'AIFA per l'aggiornamento prezzi dei farmaci classificati in fascia C.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato da AIFA sulla richiesta di inserimento nell'applicativo web della comunicazione di nuova commercializzazione e di aumento del prezzo di un medicinale classificato in fascia C
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale Atarax 25 mg, inizialmente classificato in classe C non negoziata e successivamente riclassificato in classe C, ha sostenuto che AIFA avrebbe dovuto consentirle di comunicare un nuovo prezzo mediante l'applicativo web per l'aggiornamento dei prezzi dei farmaci di fascia C. Ha dedotto che il ritardo nella classificazione del medicinale le avrebbe impedito di effettuare la comunicazione entro il 31 gennaio 2025, termine previsto per l'aumento dei prezzi, e che il silenzio serbato sulla richiesta del 16 luglio 2025 fosse illegittimo per violazione degli artt. 1, 2, 2-bis, 3 e 10-bis l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., dei principi di correttezza, collaborazione e buona fede, nonché per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. La richiesta del 16 luglio 2025, tuttavia, era formulata come domanda di supporto tecnico alla Task Force AIFA per poter inserire tardivamente sul portale una nuova prima commercializzazione e un nuovo prezzo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto il procedimento di classificazione del medicinale da quello di modifica in aumento del prezzo, ritenendoli autonomi, sebbene connessi, e soggetti a proprie tempistiche. Ha inoltre rilevato che la comunicazione di aumento del prezzo dei medicinali di fascia C può essere effettuata soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari e che l'applicativo informatico AIFA si chiude automaticamente al termine della finestra temporale, sicché la ricorrente non poteva ottenere, dopo il 31 gennaio 2025, l'inserimento della comunicazione mediante un supporto tecnico. La richiesta del 16 luglio 2025 non costituiva un'istanza diretta ad avviare un procedimento amministrativo o a sollecitare l'esercizio di un potere provvedimentale, ma una mera domanda di assistenza tecnica. Pertanto non era configurabile il silenzio-inadempimento azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Collegio ha aggiunto che il supporto richiesto avrebbe comunque consentito di eludere un termine espressamente previsto dalla legge e risultava quindi contra legem. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 8, comma 10, lett. c) e c-bis), l. 537/1993
Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi indicate è stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
art. 1, comma 3, d.l. 87/2005, convertito dalla l. 149/2005
può essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari
La modifica in aumento del prezzo dei medicinali di fascia C è consentita esclusivamente nella finestra temporale del mese di gennaio di ciascun anno dispari; le variazioni in diminuzione sono invece possibili in qualsiasi momento.
art. 2 l. 241/1990
Il silenzio-inadempimento presuppone una richiesta idonea a sollecitare l'esercizio di un'attività provvedimentale della pubblica amministrazione; una mera richiesta di supporto tecnico non avvia un procedimento amministrativo.
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio è esperibile quando l'amministrazione ometta di provvedere su una richiesta relativa all'esercizio di pubblici poteri, non per omissioni meramente materiali o per richieste di assistenza tecnica.
art. 117 c.p.a.
Il rito sul silenzio non è applicabile a qualsiasi omissione amministrativa, ma richiede l'inadempimento di un obbligo di provvedere mediante attività provvedimentale.
Massime di principio
- Il giudizio avverso il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando l'istanza sollecita l'esercizio di un potere amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento; non è utilizzabile per ottenere una risposta o un'attività di mera assistenza tecnica o materiale.
- Procedimenti amministrativi connessi, come quello di classificazione di un medicinale e quello relativo alla modifica del suo prezzo, restano autonomi e conservano termini e presupposti propri; il ritardo eventualmente maturato nel primo procedimento non consente di eludere i termini legislativamente previsti per il secondo.
- Quando la legge consente una modifica in aumento del prezzo esclusivamente entro una determinata finestra temporale, l'amministrazione non può, mediante supporto tecnico o riapertura dell'applicativo informatico, consentire l'inserimento tardivo della comunicazione, poiché ciò eluderebbe il termine legale.
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