Cassazione Civile, Ordinanza n. 23340/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento solo parziale del ricorso contro un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, con recupero a tassazione di maggiori redditi professionali IRPEF, IRAP e IVA determinati in base agli studi di settore. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme sostanziali e del sistema degli studi di settore, sostenendo che i giudici di merito avessero contraddittoriamente accolto le sue giustificazioni sullo scostamento dal reddito presunto e che fosse stato erroneamente ritenuto provato il numero di 430 incarichi/clienti, invece di 123. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che la quantificazione dei maggiori compensi operata in primo grado fosse incomprensibile, illogica e immotivata, e che la CTR avesse a sua volta fornito una lettura contraddittoria della questione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché ha ribadito il principio secondo cui l’accertamento standardizzato mediante studi di settore si fonda su presunzioni semplici che acquistano gravità, precisione e concordanza all’esito del contraddittorio, nel quale grava sul contribuente l’onere di provare circostanze specifiche idonee a giustificare uno scostamento dal reddito standard; ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della CTR sulla mancata prova di elementi sufficienti a superare il parametro applicato e sul valore del dato numerico degli incarichi richiamato dall’Ufficio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato alla luce del previgente vizio motivazionale, non più deducibile dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre ha rilevato l’assenza dei requisiti dell’omesso esame di un fatto decisivo e la presenza di una doppia conforme di merito, ostativa alla censura nei termini proposti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l’Agenzia non ha svolto difese nel merito in cassazione.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
legittima l’accertamento dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo anche sulla base di presunzioni e di gravi incongruenze tra dichiarato e desumibile dagli studi di settore
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente, per l’IVA, l’accertamento fondato su gravi incongruenze e sugli studi di settore
artt. 62-bis e 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
gli studi di settore possono fondare l’accertamento in presenza di gravi incongruenze rispetto ai dati dichiarati; l’Ufficio può basarsi anche su elementi sintomatici selezionati
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione alla prova presuntiva e al ragionamento inferenziale alla base dell’accertamento standardizzato
art. 10 L. 8 maggio 1998, n. 146
richiamato quale disciplina degli accertamenti standardizzati e del contraddittorio con il contribuente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nella formulazione novellata, consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il vizio di motivazione in senso ampio
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza tributaria
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l’indicazione specifica degli atti e dei fatti posti a fondamento del motivo
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti rilevanti per il motivo
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme, limita la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell’accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore, lo scostamento tra reddito dichiarato e standard non basta da solo a fondare la pretesa: la gravità, precisione e concordanza della presunzione si consolidano solo all’esito del contraddittorio con il contribuente.
- Nel contraddittorio e nel successivo giudizio, il contribuente ha l’onere di allegare e provare circostanze concrete, specifiche e idonee a dimostrare che la propria attività si discosti dal modello normale di riferimento, potendo utilizzare qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo.
- L’Amministrazione deve dimostrare l’applicabilità concreta dello standard al caso specifico e dare conto delle ragioni per cui disattende le contestazioni del contribuente; tuttavia, se il contribuente non fornisce prova sufficiente, l’accertamento fondato sugli studi di settore può essere confermato.
- In cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, con specifica indicazione del fatto, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; non è più ammissibile una censura che si risolva nella mera critica alla sufficienza o logicità della motivazione.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
Come è indicizzato
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