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Sentenza

Sentenza n. 1275/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Ugento n. 33 datata 31.07.2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal 19 agosto 2024 al 3 settembre 2024 avente ad oggetto “Approvazione, in via definitiva, del Piano Comunale delle Coste ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17”; - della Delibera del Consiglio Comunale di Ugento n. 167 del 19.07.2017; - della Delibera del Consiglio Comunale di Ugento n. 22 del 22.04.2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. n. 17/2015, il Piano Comunale delle Coste; - della Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 19.02.2024; - di tutti gli elaborati, la Relazione generale, le Tavole, le Relazioni tecniche e le NTA allegati al Piano Comunale delle Coste di Ugento pubblicati in data 17 settembre 2024.

Giustizia amministrativa202500385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di adozione e approvazione del Piano Comunale delle Coste di Ugento, inclusa la deliberazione consiliare del 31 luglio 2024 e la deliberazione regionale del 19 febbraio 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria ha impugnato gli atti del procedimento di formazione del Piano Comunale delle Coste, deducendo l’indeterminatezza delle scelte pianificatorie, la violazione degli artt. 4 e 14, comma 8, della l.r. Puglia n. 17/2015, dell’art. 5.3 delle NTA del Piano Regionale delle Coste e dell’art. 24 Cost., nonché omessa motivazione ed eccesso di potere. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 117 Cost., dell’art. 47 cod. nav. e dell’art. 14 della l.r. Puglia n. 17/2015, sostenendo che il Comune avesse previsto cause di decadenza dalla concessione ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge e lamentando un vizio di incompetenza. Regione e Comune hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse perché il procedimento di approvazione non era concluso e il Piano non produceva effetti lesivi attuali; il Comune ha anche eccepito la tardività. La ricorrente ha chiesto in subordine il rinvio della trattazione in attesa dell’adeguamento del Piano alle prescrizioni regionali.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, osservando che eventuali nuovi atti avrebbero dovuto essere impugnati con motivi aggiunti o con un autonomo ricorso. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare i motivi di merito né decidere autonomamente sull’eccezione di tardività, rimasta assorbita. Il procedimento di approvazione del Piano non si era perfezionato: la Giunta regionale, con deliberazione del 19 febbraio 2024, aveva subordinato il proprio assenso all’attuazione di otto prescrizioni sostanziali, non ancora recepite; la successiva deliberazione consiliare del 31 luglio 2024 non poteva sostituire il preventivo assenso regionale e non rendeva efficace il Piano. Inoltre, la concessionaria continuava a esercitare la concessione alle condizioni precedenti, senza una lesione attuale. La declaratoria non preclude l’impugnazione di futuri atti definitivi o di atti che dovessero produrre un pregiudizio concreto. Spese integralmente compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.

    è fondata e assorbente l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm. formulata da parte delle difese della Regione Puglia e del Comune di Ugento in ragione del difetto di lesività degli atti impugnati.

    Il ricorso è inammissibile quando gli atti contestati non sono lesivi e manca un interesse attuale all’annullamento.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.

    L’interesse ad agire richiede un’utilità effettiva conseguibile con l’accoglimento del ricorso; deve essere personale, attuale e concreto, non fondato su una lesione meramente eventuale.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.

    La disposizione consente l’applicazione nel processo amministrativo della disciplina dell’interesse ad agire prevista dall’art. 100 c.p.c.

  • art. 4, commi 5 e 6, l.r. Puglia n. 17/2015

    A tale proposito, deve rilevarsi che l’art. 4, co. 5, della l.r. 17/2015 prevede espressamente che il Piano Comunale delle Coste, adottato da parte dell’amministrazione comunale, debba essere necessariamente sottoposto all’esame della Giunta regionale, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla coerenza del testo approvato dal Comune con le previsioni del Piano Regionale delle Coste e, solo successivamente all’esito favorevole di tale verifica, il Consiglio comunale può provvedere alla sua approvazione in via definitiva.

    L’approvazione comunale definitiva del Piano presuppone l’esame della Giunta regionale e l’esito favorevole della verifica di coerenza. Se l’assenso regionale è condizionato a modifiche sostanziali non ancora apportate, il procedimento non è perfezionato e la successiva deliberazione comunale non rende efficace il Piano.

Massime di principio

  • L’interesse ad agire nel processo amministrativo richiede un’utilità personale, concreta e attuale conseguibile dall’accoglimento della domanda; non basta la mera eventualità di una lesione.
  • Quando la disciplina di pianificazione prevede che l’approvazione definitiva comunale sia preceduta da una verifica regionale di coerenza, l’approvazione comunale intervenuta senza il preventivo assenso regionale richiesto non perfeziona il procedimento né attribuisce efficacia al piano.
  • L’impugnazione di atti non definitivi e privi di efficacia, che non incidono attualmente sulla posizione del ricorrente, è inammissibile per difetto di interesse; la declaratoria non preclude l’impugnazione degli atti conclusivi o di successivi atti che producano una lesione concreta.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePiani regolatori e varianti
RamiDemanio e patrimonio pubblicoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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