Sentenza n. 11137/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 3591/25 pubblicata in data 25/03/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 3591/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 3591/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico di euro 500,00 mediante la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, e aveva condannato il Ministero anche al pagamento delle spese di lite. Sebbene il titolo esecutivo fosse stato ritualmente notificato e fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l’Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi domandato l’esecuzione coattiva del giudicato e, occorrendo, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva attività difensiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il titolo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che l’Amministrazione risultava ancora inottemperante. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, mediante l’attribuzione alla ricorrente della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, per euro 500,00, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, ritenuta eventualmente applicabile in caso di persistente inottemperanza su richiesta della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prima di procedere all’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine risultava decorso.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione, pur essendo stata destinataria della notificazione del titolo esecutivo, non adempie spontaneamente agli obblighi da esso derivanti.
- Nel giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, la verifica della rituale notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituisce presupposto per l’adozione delle misure esecutive.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta senza compenso e con facoltà di delega, assegnando al commissario un termine decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora non deve essere applicata necessariamente già con la sentenza di ottemperanza: il giudice può riservarne l’eventuale applicazione a una fase successiva, in caso di perdurante inottemperanza e su apposita richiesta della parte.
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